Cassazione Penale, Sentenza n. 19410/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria chiedendone la cassazione per due motivi principali: 1) errore nell'applicazione degli artt. 157 e 159 c.p. (prescrizione), sostenendo che, dato un periodo di sospensione dei termini di prescrizione di quattro mesi e ventisei giorni, il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso il 17/04/2024, antecedente alla pronuncia impugnata; 2) vizio di violazione di legge relativo all'elemento soggettivo del reato e alla qualificazione dell'invito degli agenti come atto d'ufficio: il ricorrente sostiene che l'invito a rientrare non rientrerebbe nella nozione di atto d'ufficio e che manca il dolo specifico di opporsi con violenza a un atto dell'ufficio, posto che non aveva tenuto comportamenti che legittimassero l'esercizio di poteri autoritativi né aveva manifestato l'intenzione di non rientrare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha accertato che, dai documenti del fascicolo, il corso della prescrizione è stato sospeso per complessivi cinque mesi e tre giorni, tenendo conto anche della sospensione correlata alla normativa emergenziale COVID-19, per cui il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della sentenza impugnata. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e manifestamente infondata: l'invito degli agenti a rientrare era un atto d'ufficio finalizzato al ripristino della misura cautelare (ultimo segmento del controllo domiciliare dopo l'autorizzazione all'allontanamento per cure mediche) e la condotta dell'imputato (ingiurie, uso di violenza e lesioni a un agente fino all'ammanettamento) dimostra il dolo specifico di opporsi con violenza all'atto dell'ufficio. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale - art. 157
Riferito al computo e alle cause di sospensione/interruzione della prescrizione; la Corte ha valutato il computo dei periodi di sospensione risultanti dagli atti e dalla normativa emergenziale COVID-19
Codice penale - art. 159
Principi sul calcolo della prescrizione; utilizzato dalla Corte per valutare la decorrenza del termine prescrizionale alla luce delle sospensioni
Codice penale - art. 337
Riferito ai reati contestati nel capo 1) dell'imputazione; la Corte d'appello aveva già ritenuto integrata la fattispecie e la Cassazione non ha riformato tale valutazione
Codice penale - art. 582
Riferito alle lesioni personali contestate nel capo 2); la Corte ha ritenuto provata la condotta lesiva a carico dell'imputato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Moretti
Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Rv. 280166
Principio richiamato sulla natura del dolo specifico nella resistenza a pubblico ufficiale: il dolo consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per opporsi all'atto d'ufficio; irrilevanti lo scopo mediato e le motivazioni soggettive
Corte Costituzionale - pronuncia richiamata
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della buona fede o colpa nel proporre il ricorso; la Corte ha ritenuto che il ricorso non sia stato proposto senza colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Normativa emergenziale COVID-19
Applicata per giustificare periodi di sospensione della decorrenza della prescrizione, conteggiata nel fascicolo e rilevante per escludere il maturare della prescrizione alla data della sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel calcolo della prescrizione in sede di impugnazione la Corte di Cassazione può verificare autonomamente le cause di sospensione risultanti dal fascicolo: vanno considerate anche le sospensioni previste dalla normativa emergenziale (es. COVID-19). Se la somma delle sospensioni porta a far sì che il termine prescrizionale non sia scaduto, la doglianza sulla prescrizione è infondata.
- L'invito di agenti di polizia a un soggetto ristretto a misura cautelare (es. arresti domiciliari) a rientrare è qualificabile come atto d'ufficio se rientra nell'adempimento del preciso dovere di ripristinare la misura cautelare: anche atti apparentemente informali possono costituire atti dell'ufficio se collegati a funzioni pubbliche di controllo e vigilanza.
- Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico consiste nella volontà e nella coscienza di usare violenza o minaccia per impedire l'atto dell'ufficio: il giudizio sulle finalità soggettive dell'agente (motivazioni o scopi mediati) è irrilevante ai fini dell'integrazione del dolo.
- Argomentazioni generiche o prive di concreto punto di riferimento probatorio o normativo in cassazione rischiano l'inammissibilità del ricorso; ciò può comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende se la Corte ritiene infondata la impugnazione.
- La prova della condotta violenta o ostativa (es. ingiurie, lesioni, resistenza fino all'ammanettamento) rafforza la qualificazione del fatto come opposizione a un atto d'ufficio e consente di ritenere integrato il dolo specifico richiesto per la resistenza a pubblico ufficiale.
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