Sentenza del 13/01/2015 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Liquidazione dell'imposta - Spese sostenute per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili - Detrazione - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione è stata ritenuta non spettante in assenza della dimostrazione che il veicolo fosse stato appositamente adattato alle ridotte capacità motorie del guidatore disabile e che tale adattamento fosse annotato sulla carta di circolazione. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata quindi confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della detrazione prevista per le spese relative all'acquisto e alla riparazione di veicoli per disabili. Il beneficio è subordinato alla prova che il veicolo sia stato oggetto di uno specifico adattamento, necessario a consentire la guida da parte del disabile titolare con ridotte capacità motorie. Secondo la sentenza, tale adattamento deve risultare espressamente dalla carta di circolazione del veicolo.
Norme richiamate
Art. 15, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La disposizione costituisce la base normativa della detrazione IRPEF per determinate spese sostenute dal contribuente, tra cui quelle relative ai veicoli destinati alle persone con disabilità, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa speciale.
Art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
La norma disciplina la detrazione per l'acquisto e la riparazione di veicoli destinati a persone con disabilità. La detrazione è riconoscibile, nel caso considerato, soltanto se il veicolo è stato specificamente adattato alle ridotte capacità motorie del disabile che lo guida e se l'adattamento risulta dalla carta di circolazione.
Massime di principio
- Per ottenere la detrazione relativa a un veicolo per disabili non è sufficiente che il mezzo sia utilizzato da una persona con disabilità: occorre verificare la sussistenza dei requisiti normativi specifici.
- Quando il beneficio è collegato alle ridotte capacità motorie del disabile che guida il veicolo, deve essere dimostrato un concreto adattamento funzionale del mezzo alle sue esigenze.
- L'annotazione dell'adattamento sulla carta di circolazione costituisce un requisito documentale essenziale per provare la spettanza della detrazione.
- In assenza dell'annotazione sulla carta di circolazione, o di una prova equivalente riconosciuta dalla normativa applicabile, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente negare il beneficio fiscale.
- Prima di richiedere la detrazione è opportuno verificare che fatture, documentazione sanitaria e carta di circolazione attestino in modo coerente sia la condizione di disabilità sia l'adattamento del veicolo.
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