Cassazione Penale, Sentenza n. 15093/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo celebrato in sua assenza. Durante le indagini, in sede di perquisizione, aveva dichiarato un domicilio per le notificazioni ma si era poi trasferito all'estero (in Svizzera) e non aveva aggiornato la comunicazione; era giovane (18 anni e mezzo), incensurato e non aveva instaurato contatti con il difensore d'ufficio. Le notificazioni del decreto che disponeva il giudizio non erano riuscite al domicilio dichiarato e l'atto era stato notificato al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente processo in contumacia. In appello risultava anche la sua iscrizione AIRE con indirizzo estero; il ricorrente ha dedotto violazione delle norme sulle notificazioni e della disciplina che regola la rescissione del giudicato (con riferimento all'art. 420-bis previgente e anche ad altre norme citate), sostenendo che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto una "volontaria sottrazione" alla conoscenza del procedimento sulla sola base dell'omessa comunicazione del cambio di domicilio e dell'irreperibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha applicato la disciplina previgente all'entrata in vigore della riforma (art. 89 D.Lgs.150/2022) e richiamato la giurisprudenza di legittimità, affermando che la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 420-bis previgente richiede la prova della mancata conoscenza del processo e, soprattutto, della "volontaria sottrazione" alla conoscenza, che comporta l'accertamento di condotte positive e del relativo coefficiente psicologico. La Corte ha censurato la Corte d'appello per avere desunto la volontarietà della sottrazione dalla mera omissione di comunicare il cambio di domicilio e dall'irreperibilità, senza indicare elementi concreti idonei a provare la volontarietà; ne è conseguito l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte d'appello di Brescia per un nuovo esame, con specifica valutazione circa l'esistenza di elementi comprovanti la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o degli atti.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen. (previgente)
Disciplina della rescissione del giudicato per il processo svolto in assenza: ai fini della rescissione sono richieste la mancata conoscenza del processo e la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o degli atti; la Corte richiede prove di condotte positive e del relativo coefficiente psicologico e non ammette che fattispecie ordinarie (irreperebilità, mancata comunicazione di domicilio) siano automaticamente equiparate a volontaria sottrazione.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione al difensore quando le notificazioni personali risultano impossibili per irreperibilità dell'imputato; nel caso è stata utilizzata la notifica al difensore d'ufficio a seguito della impossibilità di notificare al domicilio dichiarato.
art. 169 cod. proc. pen.
Prevede che, se il luogo di notifica è conosciuto, si debba tentare la notifica in quel luogo e, se necessario, invitare l'interessato ad eleggere domicilio in Italia per l'udienza; il ricorrente sosteneva che la Corte avrebbe dovuto disporre la notifica nel luogo conosciuto (es. indirizzo AIRE) e invitarlo a eleggere domicilio.
art. 159 cod. proc. pen.
Norme generali sulle notificazioni e sulla loro esecuzione; richiamata nel motivo volto a criticare l'operato del giudice in ordine alle modalità di ricerca e notificazione dell'imputato.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale norma violata per la pronuncia della sentenza senza conoscenza del processo; la Corte di Cassazione nel dispositivo non si è basata su questo articolo ma sul regime della rescissione ex art. 420-bis previgente e sulla necessità di prova della volontaria sottrazione.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato nel capo relativo al tipo di provvedimento (procedimento ai sensi dell'art. 127); non centrale nella decisione sostanziale ma citato nel quadro procedurale.
art. 89 D.Lgs. 150/2022
Disposizione transitoria che stabilisce che, per i processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto nei quali sia già stata pronunciata ordinanza di procedere in assenza, continuano ad applicarsi le disposizioni anteriori alla riforma in materia di assenza e rescissione del giudicato; la Corte ha applicato la disciplina previgente ex art. 420-bis.
Sezioni Unite, sentenze (es. Ismail Darwish, n. 23948/2019 e altra n. 28912/2019)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che interpreta restrittivamente l'art. 420-bis previgente: la "volontaria sottrazione" non può essere desunta da mere presunzioni di irrilevanza o dalla semplice irreperibilità; è necessario accertare condotte positive e la consapevolezza della vocatio in ius.
Massime di principio
- La mera irreperibilità o l'omessa comunicazione di un cambio di domicilio non sono di per sé sufficienti a dimostrare la "volontaria sottrazione" alla conoscenza del procedimento: occorre accertare atti positivi e l'elemento psicologico (consapevolezza/volontà) che dimostrino la volontaria elusione della vocatio in ius.
- Quando esistono elementi che indicano un luogo conosciuto di dimora (es. iscrizione AIRE o indirizzo estero noto), il giudice deve valutare le modalità di notifica più adeguate (tentativo nel luogo conosciuto, eventuale invito a eleggere domicilio ai sensi dell'art. 169), prima di ritenere legittima la notifica al difensore ex art. 161, comma 4.
- La valutazione della "sottrazione volontaria" è un accertamento di fatto che implica la concreta indicazione di elementi probatori e non può essere ricavata per inferenza automatica dalla negligenza o dalla semplice omissione di aggiornare il domicilio.
- In procedimenti iniziati prima della riforma (Cartabia) si applica la disciplina previgente sull'assenza e sulla rescissione del giudicato, per effetto delle norme transitorie: è quindi necessario verificare quale regime procedurale sia applicabile al caso concreto.
- Se la Corte territoriale ritiene di aver adeguatamente esperito tutte le ricerche e di disporre di elementi che comprovano la volontarietà della sottrazione, tali elementi devono essere esplicitati nel provvedimento e supportati da atti (verbali di ricerche, contatti interrotti, indicazioni di condotte elusive).
- In caso di dubbio sull'esistenza di prova della volontarietà, la decisione favorevole all'impugnante è prospettabile: la Corte di legittimità può annullare e rinviare per nuovo esame centrato specificamente su tale questione.
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