Cassazione Civile, Ordinanza n. 33377/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da due atti della riscossione relativi a imposte ipotecaria e catastale connesse a una successione: una cartella per l’imposta principale, dovuta in base alla dichiarazione di successione e non versata, e un’altra cartella emessa a seguito di avviso di rettifica e liquidazione per il maggior valore dei beni ereditari. Il giudice tributario di merito aveva ritenuto che un accordo conciliativo intervenuto tra le parti avesse definito anche la cartella relativa all’imposta principale e, su tale base, aveva rigettato l’appello dell’ente della riscossione. Con il primo motivo in cassazione l’ente ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento delle risultanze processuali, sostenendo che la conciliazione riguardasse solo la cartella relativa alla maggiore imposta da rettifica e non anche la cartella per l’imposta principale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’istanza di estinzione del giudizio, proposta in appello in ragione dell’adesione del contribuente alla rottamazione ter riferita proprio alla cartella che non era stata oggetto di conciliazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che l’accordo conciliativo del 10 maggio 2018 aveva riguardo esclusivamente alla cartella emessa in conseguenza dell’avviso di rettifica e liquidazione, cioè alla maggiore imposta derivante dalla rideterminazione del valore dei beni, e non alla cartella per l’imposta principale dovuta sulla dichiarazione di successione. Ha inoltre rilevato che la Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda/istanza di estinzione del giudizio per adesione alla rottamazione ter, omissione non sanata dall’erroneo assorbimento basato sull’inesatta estensione dell’accordo conciliativo. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per il motivo relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e all’omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il travisamento delle risultanze processuali viene ricondotto, quanto alla sua corretta qualificazione, nell’alveo del vizio di omesso esame/fatto storico decisivo, senza che l’erronea intitolazione del motivo ne pregiudichi l’ammissibilità.
art. 115 c.p.c.
È evocato quale norma violata per il travisamento dei dati fattuali emergenti dagli atti di causa.
art. 116 c.p.c.
È evocato quale norma violata per il travisamento delle risultanze processuali e l’erronea valutazione del materiale probatorio.
art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione si configura in caso di omessa pronuncia anche quando l’omissione derivi da un erroneo assorbimento.
art. 3, comma 1, D.L. n. 119 del 2018
È richiamato quale base normativa della richiesta di adesione alla rottamazione ter, posta a fondamento della domanda di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La conciliazione tributaria va interpretata in modo rigorosamente aderente al suo oggetto: non può estendersi a posizioni fiscali diverse da quelle espressamente contemplate o comunque inequivocabilmente desumibili dagli atti.
- Il travisamento delle risultanze processuali è censurabile in cassazione quando il giudice di merito utilizza un’informazione probatoria diversa o inconciliabile con quella emergente dagli atti, non quando si chiede una mera rivalutazione del materiale probatorio.
- L’erronea qualificazione del vizio o l’errata intitolazione del motivo non ne comportano l’inammissibilità se dal contenuto dell’impugnazione è chiaramente individuabile il vizio denunciato.
- L’assorbimento, se dichiarato o motivato in modo erroneo, integra omessa pronuncia quando impedisce al giudice di decidere su una questione autonoma ritualmente devoluta in giudizio.
- L’omessa pronuncia su un’istanza di estinzione del giudizio è censurabile in cassazione e impone il rinvio al giudice di merito affinché verifichi i presupposti legali dell’estinzione.
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