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Legge

L.R. Emilia-Romagna 7/2013

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 7/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma la disciplina dei tirocini in Emilia-Romagna: definisce finalità, soggetti promotori e ospitanti, durata massima, indennità minima di 450 euro mensili, obblighi assicurativi, comunicazioni e controlli. Prevede sanzioni e divieti di attivazione in caso di violazioni. Non si applica ai tirocini già in corso al 16 settembre 2013.

Disciplina dei tirocini in Emilia-Romagna

Disciplina regionale dei tirocini in Emilia-Romagna

La legge modifica la disciplina dei tirocini nella Regione Emilia-Romagna, inserendola nella legge regionale n. 17 del 2005. Il provvedimento definisce finalità, soggetti legittimati, limiti di durata, obblighi delle parti, indennità di partecipazione, controlli e sanzioni, con una norma transitoria per i tirocini già avviati.

Finalità e natura del tirocinio

Il tirocinio è qualificato come modalità formativa, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata esclusivamente a sostenere le scelte professionali e a favorire l’acquisizione di competenze tramite il contatto diretto con il mondo del lavoro. Per alcune categorie di beneficiari, il tirocinio può perseguire anche finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva.

Promozione, convenzione e progetto formativo

I tirocini devono essere promossi da un soggetto terzo rispetto a datore di lavoro ospitante e tirocinante, con funzione di garanzia sulla regolarità e qualità dell’iniziativa. Ogni tirocinio è regolato da una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e si svolge sulla base di un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante. La Giunta regionale definisce i modelli di convenzione e di progetto.

Tutor, comunicazioni e coperture assicurative

Per ciascun tirocinio devono essere individuati:

  • un tutor responsabile didattico e organizzativo messo a disposizione dal soggetto promotore;
  • un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

Il soggetto promotore trasmette alla Regione, tramite il sistema informativo regionale e nei termini stabiliti, convenzione e progetto formativo; la Regione rende tali documenti disponibili alla Direzione territoriale del lavoro e alle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni competenti. È obbligatoria la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, a carico del promotore, direttamente o in convenzione con l’ospitante. I datori di lavoro ospitanti sono inoltre soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa statale.

Ambito territoriale e tirocini presso soggetti multilocalizzati

Le disposizioni si applicano ai tirocini realizzati nel territorio regionale, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei tirocini, anche quando il soggetto ospitante è multilocalizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali. La Giunta regionale può definire, mediante accordi, regole specifiche per le imprese multilocalizzate.

Tipologie di tirocinio e destinatari

Sono previste tre grandi categorie di tirocinio:

  • tirocini formativi e di orientamento, destinati a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non oltre dodici mesi;
  • tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, rivolti soprattutto a disoccupati, inoccupati e, in presenza di specifici accordi sulle politiche attive, anche a lavoratori in cassa integrazione;
  • tirocini per persone con disabilità, persone svantaggiate, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone inserite in percorsi di protezione sociale.

Durata massima e sospensioni

La durata massima, comprensiva delle proroghe, è fissata in:

  • 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
  • 12 mesi per i tirocini di inserimento o reinserimento;
  • 12 mesi per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati, esclusi i disabili, nonché richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale;
  • 24 mesi per le persone con disabilità.

È prevista la sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio quando l’assenza sia pari o superiore a un terzo della durata del tirocinio; il periodo sospeso non si computa nella durata complessiva fino a un massimo di sei mesi.

Misure speciali per l’inclusione

Per i tirocini destinati alle categorie protette o svantaggiate, la Giunta regionale può prevedere misure di agevolazione e sostegno, condizioni di maggior favore e, per garantire l’inclusione, deroghe circostanziate in tema di durata, ripetibilità e corresponsione/ammontare dell’indennità, con deliberazione pubblicata nel BURERT e previa consultazione della commissione consiliare competente.

Soggetti promotori abilitati

Possono promuovere tirocini:

  • soggetti pubblici e privati accreditati per i servizi per l’impiego;
  • università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché altre istituzioni di alta formazione con titoli riconosciuti;
  • istituzioni scolastiche statali e paritarie;
  • soggetti accreditati per la formazione professionale;
  • ER.GO;
  • comuni, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli albi regionali, nei limiti fissati dalla Giunta, per percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
  • aziende USL per soggetti che abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale;
  • comuni, associazioni ed enti autorizzati dalla Regione all’esercizio di funzioni orientative.

I promotori non possono attivare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante se il progetto formativo è identico o simile. La Regione verifica l’idoneità dei promotori secondo le previsioni sulla qualificazione dei tirocini.

Obblighi e limiti per i soggetti ospitanti

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroga nei limiti di durata. Il tirocinante non può essere adibito ad attività incoerenti con gli obiettivi formativi, mentre lo stesso ospitante può attivare più tirocini per il medesimo profilo professionale, nel rispetto dei limiti numerici.

Per ospitare tirocini l’ente o l’impresa deve:

  • essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • essere in regola con la normativa sul collocamento delle persone con disabilità;
  • non aver effettuato licenziamenti, salvo giusta causa e giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi sindacali, nei dodici mesi precedenti;
  • non fruire di cassa integrazione, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità produttiva.

I limiti quantitativi sono:

  • 1 tirocinante nelle unità produttive con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
  • massimo 2 tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con 6-20 dipendenti a tempo indeterminato;
  • fino al 10% dei dipendenti nelle unità produttive con almeno 21 dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.

Per i tirocini destinati a persone con disabilità, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale, la Giunta può individuare casi di esclusione da tali limiti.

Qualificazione formativa, competenze e certificazione

La Regione promuove la qualificazione dei tirocini migliorando la capacità dei soggetti pubblici e privati di promuoverli e realizzarli. Il progetto formativo deve fare riferimento a una qualifica del sistema regionale delle qualifiche e deve consentire al tirocinante di acquisire conoscenze e capacità idonee almeno per un’unità di competenza della qualifica, ai fini della certificabilità.

Deve inoltre essere garantita una formazione sulla prevenzione ambientale e antinfortunistica secondo la disciplina statale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e secondo l’accordo interistituzionale del 21 dicembre 2011. La Giunta regionale definisce le modalità di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio secondo gli standard del sistema regionale. Per i tirocini di inserimento o reinserimento, le parti devono valutare eventuali attività didattiche ulteriori, da realizzarsi tramite soggetto formativo accreditato. Sono possibili convenzioni quadro con le parti sociali per diffondere e qualificare i tirocini.

Indennità di partecipazione

Al tirocinante spetta un’indennità di partecipazione di importo non inferiore a 450 euro mensili.

L’indennità non è dovuta nei tirocini rivolti a lavoratori sospesi o comunque percettori di sostegni al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali; in tali casi è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute secondo quanto stabilito nella convenzione.

Per i tirocini destinati alle categorie di cui alla disciplina speciale per l’inclusione, la Giunta regionale può prevedere deroghe circostanziate sulla corresponsione e sull’ammontare dell’indennità, per garantire l’inclusione.

Monitoraggio, vigilanza e controlli

La Regione effettua il monitoraggio dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali e degli eventuali successivi inserimenti lavorativi, anche tramite le comunicazioni obbligatorie. Promuove inoltre la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini, in integrazione con il Ministero del lavoro, e programma attività di controllo per ricevere tempestive informazioni sugli accertamenti ispettivi e verificare l’attuazione della formazione sulla sicurezza.

Divieti conseguenti alle violazioni

Se non sono rispettati la convenzione, il progetto formativo individuale o gli obblighi relativi a tutoraggio, assicurazione e comunicazioni, sia il promotore sia l’ospitante non possono attivare ulteriori tirocini per i successivi dodici mesi.

Se il soggetto ospitante viola gli obblighi specifici a suo carico, non può attivare tirocini per dodici mesi ed è tenuto a rimborsare quanto eventualmente ricevuto dalla Regione.

Sanzioni amministrative e interruzione dei tirocini

L’omesso o ritardato invio telematico della convenzione e del progetto formativo comporta, a carico del soggetto promotore, la sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale richiamata. Nei casi di violazione sopra indicati, i tirocini attivati devono essere immediatamente interrotti, ferme restando le ulteriori sanzioni e provvedimenti previsti.

Rinvio alla disciplina statale

Per quanto non disciplinato dalla legge regionale e dalle norme regionali richiamate in materia di formazione e lavoro, trovano applicazione le disposizioni statali sui tirocini contenute nella legge n. 92 del 2012 e nelle relative Linee guida adottate in attuazione di tale legge.

Regime transitorio ed entrata in vigore

Le nuove disposizioni non si applicano ai tirocini già in essere alla data di entrata in vigore della legge. La legge entra in vigore il 16 settembre 2013.

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