Cassazione Penale, Sentenza n. 29224/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza di conferma della condanna per disastro ambientale colposo. Sono stati dedotti quattro motivi principali: 1) nullità per omessa o irregolare notifica dell'avviso di udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio (violazione artt. 419 e 429 c.p.p.), con annessi profili sull'elezione di domicilio; 2) vizio di qualificazione dell'elemento "abusivamente" previsto dall'art. 452-bis c.p., sostenendo che la condotta lecita di raccolta oli non poteva costituire abuso; 3) manifesta illogicità o insufficiente motivazione sul requisito della significatività e misurabilità del danno ambientale (art. 452-bis); 4) vizio di motivazione e illegittimità nel rifiuto dell'attenuante per la riparazione/bonifica (art. 62-bis c.p.), in quanto si sarebbe dimostrato il completamento o comunque l'impegno nella bonifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi proposti. Sulla notifica: la Corte ha qualificato l'irregolarità come nullità generale a regime intermedio (non assoluta), rilevabile solo se tempestivamente ed in modo specifico eccepita; le eccezioni difensive sono state considerate contraddittorie e presentate con argomentazioni diverse nei vari gradi, sicché la doglianza relativa alla elezione di domicilio presso la sede del caseificio sollevata per la prima volta in cassazione è stata inammissibile. Sul merito ambientale: la Corte ha confermato che l'elemento dell'abusività ai sensi dell'art. 452-bis può ricomprendere violazioni di prescrizioni amministrative o anche negligenze che incidono causalmente sull'evento; ha ritenuto che la condotta eziologicamente pericolosa non fosse la mera raccolta di oli (autorizzata) ma lo sversamento causato dalla detenzione e uso di una cisterna difettosa e non adeguatamente protetta. Sulla significatività del danno la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione del giudice di merito, richiamando estensione dell'area contaminata, interessamento della falda e fontana, superamenti dei limiti, quantità (decine di migliaia di litri) e costi elevati di bonifica persistenti. Sull'attenuante per la riparazione/bonifica il motivo è stato dichiarato generico e comunque infondato: la Corte territoriale aveva valutato che le operazioni di bonifica erano ancora in corso e che non risultavano risultati definitivi tali da giustificare l'attenuante; inoltre la ricostruzione e il bilancio delle circostanze attenuanti sono rimessi al giudice di merito e insindacabili in cassazione salvo vizi manifesti della motivazione. Nel complesso il ricorso è stato respinto e la condanna (2 anni di reclusione e €8.000 di multa, con sospensione condizionale subordinata al ripristino dello stato dei luoghi) è stata confermata.
Norme richiamate
art. 419 c.p.p.
Disciplina l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare: la Corte richiama che la mancata notifica può dar luogo a nullità assoluta solo se omessa o inidonea a determinare conoscenza effettiva; altrimenti si tratta di nullità generale a regime intermedio suscettibile di decadenza se non tempestivamente eccepita.
art. 429 c.p.p.
Rilevato in connessione con le contestazioni processuali: impone regole di notificazione del decreto che dispone il giudizio; la Corte ha ritenuto che le notifiche eseguite consentivano la conoscenza del processo e che le eccezioni non erano state formulate tempestivamente e con specificità.
art. 161 c.p.p. comma 4
Richiamato in tema di rinnovo di notifica dopo giacenza: la Corte osserva che la notifica per compiuta giacenza e i successivi atti dimostravano l'avvenuta conoscenza, e che non fu chiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 161 comma 4 nei termini rilevanti dalla difesa.
art. 179 c.p.p.
Richiamato attraverso la giurisprudenza: distinzione tra nullità assolute (art. 179) e nullità generali a regime intermedio; la sentenza applica questo criterio per escludere l'automatica insanabilità delle notifiche irregolari.
art. 182 c.p.p.
Norma sulla deducibilità delle nullità di regime intermedio: la Corte afferma che tali nullità devono essere eccepite nei termini decadenziali previsti e con specificità, altrimenti sono inammissibili in cassazione.
art. 452-bis c.p.
Definisce il delitto di disastro ambientale; la Corte interpreta l'avverbio "abusivamente" in senso ampio: la condotta abusiva può derivare non solo da attività senza autorizzazione ma anche da violazioni di leggi o prescrizioni amministrative e, in casi recenti, da negligenze che ledono l'ambiente (colpa generica). È essenziale il nesso causale tra le violazioni o le negligenze e l'evento inquinante.
art. 62-bis c.p.
Prevede l'attenuante per la riparazione del danno. La Corte ricorda che l'apprezzamento della sussistenza dell'attenuante spetta al giudice di merito; se la bonifica è incompleta o i suoi esiti sono incerti, l'attenuante può essere esclusa.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte richiama che il giudice di merito deve motivare il bilanciamento degli elementi e che il sindacato di legittimità non sostituisce il giudizio di merito sul merito del bilanciamento.
artt. 606 e 609 c.p.p.
Norme che regolano i limiti del ricorso per cassazione: la Corte riprende il principio per cui in cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello (salvo eccezioni) e che i motivi devono essere specifici e corredati degli atti necessari; l'inosservanza comporta inammissibilità o rigetto.
Massime di principio
- Nullità di notifica: la notifica omessa o inidonea determina nullità assoluta solo se rende impossibile la conoscenza effettiva dell'atto; molte irregolarità invece sono nullità di regime intermedio che devono essere eccepite tempestivamente e con deduzioni specifiche, altrimenti sono perse.
- Elezione di domicilio: una variazione di domicilio deve essere provata e specificamente dedotta in ogni grado; obiezioni nuove sollevate per la prima volta in cassazione sono inammissibili.
- Elemento "abusivamente" in reati ambientali (art. 452-bis): va interpretato in senso ampio: comprende attività non autorizzate, violazioni di prescrizioni amministrative o normative e, in taluni casi, gravi negligenze che hanno nesso causale con l'evento inquinante; non è sempre necessario che la condotta sia autonomamente sanzionata da norme extra-ambientali.
- Valutazione della significatività del danno ambientale: il giudice di merito valuta complessivamente estensione dell'area, quantità di sostanza sversata, interessamento di falde o risorse idriche, superamento di limiti chimico-fisici e complessità/costi della bonifica; tali valutazioni sono difficilmente rimovibili in cassazione salvo motivazione manifestamente illogica.
- Attenuanti e riparazione: l'attenuante per riparazione richiede esiti concreti e dimostrabili della bonifica; l'impegno qualitativo e temporale nella riparazione è valutato dal giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione controlla la coerenza, sufficienza e logicità della motivazione ma non riconsidera la migliore ricostruzione dei fatti né sostituisce il giudizio probatorio del merito; chi impugna deve indicare e allegare specifici atti processuali rilevanti per dimostrare contraddizioni o carenze.
- Onere probatorio in cassazione: quando si deduce contraddittorietà della motivazione rispetto a prove o deposizioni, è obbligatorio allegare o trascrivere integrale documentazione o verbali pertinenti; la mancanza di tali allegazioni può rendere il motivo inammissibile.
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