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Legge

L.R. Marche 14/2017

Disposizioni per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” della regione Marche

Normativa regionaleL.R. Marche 14/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nella Regione Marche, iniziative e contributi per migliorare la qualità della vita di bambini e adolescenti nei contesti urbani. Prevede progetti comunali, un logo distintivo, un elenco regionale e una rete dei Comuni aderenti. Le misure operative e finanziarie riguardano soprattutto il 2017 e gli anni successivi secondo le leggi di bilancio.

Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza; progetti per “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” nelle Marche

Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e progetti per città a misura di minori

La legge regionale delle Marche promuove i diritti dei bambini e degli adolescenti e sostiene iniziative comunali orientate a costruire “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio regionale e mira a favorire partecipazione, ascolto del minore, qualità della vita urbana e diffusione di una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Principi e finalità generali

La Regione riconosce ai minori diritti autonomi in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Riconosce inoltre il diritto all’ascolto del minore in tutte le procedure amministrative che lo riguardano, secondo i principi della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli.

La finalità della legge è favorire la partecipazione dei minori e il miglioramento della loro qualità di vita nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione.

Ambiti di intervento dei progetti

I progetti denominati “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti” devono in particolare promuovere:

  • cittadinanza attiva dei minori;
  • mobilità sostenibile;
  • riqualificazione urbanistica;
  • sostenibilità ambientale;
  • riappropriazione degli spazi pubblici da parte di bambini e ragazzi in condizioni di sicurezza e autonomia;
  • istituzione di un Osservatorio permanente comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, con funzioni consultive e propositive.

Coordinamento con la normativa di settore

La Regione coordina gli interventi previsti dalle leggi di settore che incidono sulla condizione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto nei contesti urbani, con i principi e gli indirizzi fissati dalla legge. La norma ha quindi una funzione di raccordo tra politiche regionali già esistenti e obiettivi di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

Contributi regionali ai Comuni

La Regione concede contributi, nei limiti delle risorse disponibili, agli enti locali per realizzare i progetti previsti dalla legge. Possono beneficiarne i Comuni singoli o associati che operano in modo condiviso con scuole, associazioni e cittadinanza per costruire città orientate alla tutela dei diritti dell’infanzia e a misura di bambini e ragazzi.

I criteri e le modalità di concessione sono definiti dalla Giunta regionale, sentito il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Ruolo del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza

Il Garante favorisce l’attivazione dei progetti previsti dalla legge. Con la struttura amministrativa di supporto collabora con la struttura competente della Giunta regionale per:

  • acquisire informazioni sui progetti ammessi a contributo;
  • creare una banca dati dei progetti attivati nel territorio regionale.

Le informazioni contenute nella banca dati possono essere usate dal Garante per promuovere, insieme a enti, istituzioni e associazioni, iniziative di diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza. È inoltre prevista una relazione sull’attività svolta secondo le modalità stabilite dalla disciplina regionale sugli organismi di garanzia.

Iniziative per la Giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza

Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, d’intesa con il Garante, può:

  • promuovere iniziative di sensibilizzazione sui diritti dei bambini e degli adolescenti;
  • patrocinare e sostenere i progetti previsti dalla legge e altre iniziative di particolare valore;
  • assegnare il logo istituito dalla legge.

Logo “Città sostenibile - amica dei bambini e degli adolescenti”

La legge istituisce il logo “Città sostenibile - amica dei bambini e degli adolescenti”, le cui caratteristiche grafiche sono determinate dal regolamento regionale. Il logo certifica l’operato delle amministrazioni comunali rispetto alle politiche, alle azioni svolte e ai risultati conseguiti per le finalità della legge.

L’attribuzione avviene secondo criteri e modalità fissati con regolamento della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la competente commissione assembleare.

Il logo è assegnato annualmente dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, d’intesa con il Garante, nell’ambito delle iniziative per la Giornata nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, ed è subordinato all’attuazione di progetti coerenti con le finalità della legge.

Il Comune beneficiario deve trasmettere ogni anno alla struttura competente della Giunta regionale e al Garante una relazione sul mantenimento delle condizioni per ottenere il logo. La struttura competente può effettuare verifiche periodiche e, se necessario, disporre sospensione o revoca del logo, dandone comunicazione al Garante e all’Ufficio di Presidenza.

Il Comune che detiene il logo può usarlo nelle proprie iniziative istituzionali di promozione e informazione.

Elenco regionale e rete dei Comuni aderenti

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione istituisce presso la struttura competente della Giunta regionale l’elenco regionale delle “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”. Possono iscriversi i Comuni che abbiano realizzato progetti e iniziative conformi alle finalità della legge.

I Comuni iscritti nell’elenco costituiscono la “Rete regionale delle Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”.

Aspetti finanziari

Per l’anno 2017 gli oneri derivanti dalla legge sono valutati in 25.000 euro e coperti mediante utilizzo di una quota dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2017/2019, Missione 12, Programma 01.

Per gli anni successivi, la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni conseguenti al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie per la gestione.

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