L.R. Marche 12/2017
Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nelle Marche installazione, modifica, controllo, risanamento e rimozione degli impianti radioelettrici tra 100 kHz e 300 GHz, nel rispetto dei limiti statali. Prevede competenze dei Comuni e dell’ARPAM, criteri localizzativi, catasto regionale, sanzioni e contributi ai Comuni. Contiene termini transitori iniziali ormai spirati e abroga la l.r. 25/2001.
Disciplina regionale degli impianti radioelettrici e tutela dai campi elettromagnetici
Disciplina regionale degli impianti radioelettrici e tutela sanitaria
La legge regionale delle Marche regola l’installazione, la modifica, il controllo e il risanamento degli impianti radioelettrici che possono esporre la popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. La disciplina si coordina con la normativa statale e con i limiti fissati dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, perseguendo la minimizzazione dell’esposizione e la tutela ambientale e sanitaria.
Ambito di applicazione e principi generali
La legge si applica a tutti gli impianti operanti tra 100 kHz e 300 GHz, inclusi microcelle, impianti mobili su carrato e impianti provvisori. I livelli di esposizione non possono superare i limiti statali vigenti e gli impianti devono essere realizzati o adeguati con le migliori tecnologie disponibili, compatibilmente con la qualità del servizio, per mantenere i campi elettromagnetici il più bassi possibile.
Restano fermi:
- la normativa statale per i lavoratori professionalmente esposti;
- le speciali esigenze di servizio per Forze armate e Forze di polizia.
Procedure abilitative e titolo edilizio-urbanistico
L’installazione e la modifica degli impianti seguono le procedure abilitative previste dal codice delle comunicazioni elettroniche e la procedura semplificata prevista per specifiche fattispecie dalla normativa statale. Il Comune è l’ente locale competente, fermo restando il parere tecnico dell’ARPAM quando previsto.
Il titolo abilitativo si forma all’interno di un procedimento che verifica anche la compatibilità:
- edilizia;
- urbanistica;
- paesaggistico-ambientale.
Per gli impianti soggetti alla procedura semplificata, il Comune può disporre modifiche o delocalizzazioni, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative senza compromettere la funzionalità delle reti. Inoltre, i gestori devono esporre entro 90 giorni dall’installazione o modifica un cartello informativo con i dati del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.
Comunicazione di attivazione e verifica dei livelli di esposizione
Entro 15 giorni dall’attivazione dell’impianto, il gestore deve comunicare al Comune e all’ARPAM l’entrata in esercizio, indicando i sistemi effettivamente attivati. L’ARPAM verifica i livelli di esposizione entro 60 giorni.
Se la verifica evidenzia livelli almeno pari al 75% dei limiti prescritti, l’ARPAM effettua un ulteriore controllo entro i 12 mesi successivi.
La verifica non è necessaria quando, entro 600 metri in pianta per impianti radiofonici e televisivi, oppure entro 300 metri in pianta per gli altri impianti, non siano presenti luoghi soggetti a valore di attenzione o obiettivo di qualità.
Se nella comunicazione il gestore dichiara una potenza inferiore a quella autorizzata, può aumentarla entro 12 mesi con ulteriore comunicazione; decorso tale termine, in assenza di nuova comunicazione, l’impianto si considera autorizzato solo per la potenza inferiore dichiarata.
Disciplina comunale, localizzazione e partecipazione
I Comuni, singolarmente o in forma associata, approvano un regolamento comunale o intercomunale per garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare l’esposizione della popolazione. La disciplina può incidere anche sulla programmazione urbanistica.
I Comuni individuano inoltre i siti più idonei per nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, con la partecipazione di ARPAM, gestori e portatori di interessi diffusi. L’aggiornamento della disciplina deve assicurare:
- trasparenza, informazione e partecipazione consultiva della popolazione e degli altri interessati;
- consultazione dei Comuni confinanti quando l’impianto sia localizzato entro 300 metri dal confine comunale, anche per favorire l’accorpamento su strutture o siti comuni.
Le regole di individuazione dei siti più idonei non si applicano agli impianti per emittenza radiofonica e televisiva e a quelli soggetti alla procedura semplificata statale.
Contributi regionali ai Comuni
La Regione può concedere contributi, nei limiti del bilancio, ai Comuni che approvano la disciplina comunale o intercomunale. Il contributo massimo è pari:
- al 40% delle spese sostenute e documentate, se l’atto è approvato da un singolo Comune;
- al 60% delle spese sostenute e documentate, se l’atto è approvato in forma associata.
La Giunta regionale stabilisce con proprio atto criteri e modalità di erogazione.
Impianti provvisori
In presenza di comprovate e documentate esigenze, è consentita l’installazione di impianti provvisori, nel rispetto dei criteri localizzativi e delle procedure abilitative, in deroga alla disciplina comunale sulla localizzazione. La durata massima è di 60 giorni.
L’ARPAM esprime il parere entro 10 giorni dalla richiesta. Il Comune può indicare una diversa collocazione. Su richiesta, è possibile una proroga di ulteriori 30 giorni; allo scadere del termine, il gestore deve rimuovere l’impianto.
Catasto regionale e coordinamento informativo
È istituito presso l’ARPAM il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, coordinato con il catasto nazionale. Il catasto contiene i dati e le informazioni previsti dal decreto ministeriale 13 febbraio 2014 relativi agli impianti presenti nel territorio regionale.
Regione, Comuni e ARPAM collaborano all’aggiornamento mediante scambio reciproco di dati. Il CORECOM utilizza le informazioni del catasto per l’esercizio delle funzioni previste dalla normativa regionale sulle comunicazioni.
Criteri localizzativi e limitazioni di sito
La localizzazione degli impianti segue criteri differenziati:
- per radio e TV, priorità alle zone non edificate;
- per gli altri impianti, priorità su edifici o aree di proprietà pubblica;
- divieto di installazione su ospedali, case di cura e riposo, scuole, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi e relative pertinenze;
- divieto di localizzazione degli impianti radiofonici e televisivi su edifici destinati a permanenze di persone non inferiori a 4 ore;
- favore per l’accorpamento su strutture o siti comuni quando ciò migliori l’assetto distributivo e la tutela sanitaria e ambientale.
In deroga al divieto sugli impianti sportivi e sui parcheggi ospedalieri, è ammessa l’installazione di impianti diversi da radio e TV se il centro elettrico è almeno 15 metri più alto del piano di calpestio più elevato entro un raggio di 100 metri.
I criteri non si applicano agli impianti punto-punto e a quelli dedicati a emergenze sanitarie e protezione civile.
Piani di rete e programmi di sviluppo
I gestori e i titolari degli impianti trasmettono al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, i propri piani di rete e programmi di sviluppo, salvo che non intendano modificarli rispetto all’anno precedente. Tali documenti servono anche per consentire eventuali adeguamenti della disciplina comunale.
I piani indicano gli impianti esistenti e propongono aree per nuove localizzazioni e per modifiche degli impianti esistenti. Sulla base di tali informazioni, i Comuni promuovono iniziative di coordinamento e razionalizzazione della distribuzione degli impianti.
La presentazione dei piani costituisce condizione indispensabile per:
- l’installazione di nuovi impianti;
- le modifiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 87-ter del d.lgs. 259/2003,
salvo i casi di delocalizzazione di impianti in siti in cui ne esistono altri e i casi di sopravvenuta urgenza motivata e documentata.
Rimozione degli impianti
I gestori devono rimuovere impianto e pertinenze e ripristinare i luoghi, a proprie cure e spese, entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale se questa non viene rinnovata o se l’impianto non è trasferito a società subentrante.
L’obbligo vale anche se l’impianto è disattivato prima della scadenza della concessione o se il titolo contrattuale che ne ha consentito l’installazione ha esaurito la propria efficacia.
Funzioni dell’ARPAM e controlli
L’ARPAM svolge supporto tecnico ai Comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative previste dalla legge. In particolare:
- esprime parere sull’esposizione della popolazione al campo generato dall’impianto e sulla sommatoria con altre sorgenti a radiofrequenza presenti nella zona;
- esprime parere sul rispetto dei limiti di inquinamento acustico per il rumore prodotto dall’impianto negli edifici adiacenti;
- misura i livelli di esposizione;
- supporta i Comuni nella vigilanza e nel controllo.
I Comuni esercitano il controllo e la vigilanza sanitaria e ambientale sull’attuazione della legge, con supporto tecnico dell’ARPAM.
Azioni di risanamento e delocalizzazione
Se le verifiche dell’ARPAM accertano il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, il Comune ordina le necessarie azioni di risanamento secondo i criteri di riduzione a conformità previsti dalla normativa statale.
Le azioni:
- sono disposte dal Comune, previo parere ARPAM, entro 30 giorni dall’accertamento;
- possono prevedere la delocalizzazione;
- sono eseguite a cura e spese dei titolari.
Se il risanamento non consente il rispetto dei limiti, il Comune dispone la delocalizzazione con oneri a carico dei titolari. Se la delocalizzazione riguarda un Comune diverso, interviene l’intesa tra i Comuni interessati.
Piano regionale per l’emittenza radiofonica e televisiva
La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, individua i siti ove localizzare e concentrare gli impianti di emittenza radiofonica e televisiva, salvaguardando gli interessi ambientali, sanitari, paesaggistici e architettonici e tenendo conto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
Entro 90 giorni dall’individuazione dei siti, la Giunta adotta il piano di trasferimento degli impianti. Gli oneri del trasferimento sono a carico dei titolari.
Sanzioni amministrative
La legge prevede un articolato sistema sanzionatorio. In sintesi:
- installazione o modifica senza titolo: sanzione da 8.000 a 80.000 euro e rimozione con ripristino a cura e spese dei gestori;
- violazione delle prescrizioni del titolo: sanzione da 5.000 a 50.000 euro;
- omessa dichiarazione di attivazione: sanzione da 2.000 a 20.000 euro;
- inosservanza delle disposizioni sulla rimozione: sanzione da 3.000 a 30.000 euro;
- mancato invio della documentazione per l’aggiornamento del catasto: sanzione da 2.000 a 20.000 euro;
- superamento dei limiti o mancato rispetto dei tempi di risanamento: si applica la sanzione prevista dalla legge quadro statale.
Per queste sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Per quanto non previsto si applica la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative. I Comuni trasmettono ogni anno, entro il 31 marzo, una relazione sugli esiti dei procedimenti sanzionatori.
Disposizioni transitorie, finanziarie e abrogazione
I Comuni dovevano adottare la disciplina comunale o intercomunale entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge; in prima applicazione i piani di rete e i programmi di sviluppo dovevano essere trasmessi entro 120 giorni; la Giunta doveva adottare l’atto sui contributi entro 90 giorni. Tali termini sono ormai scaduti.
La legge non si applica ai procedimenti amministrativi avviati prima della sua entrata in vigore e non ancora conclusi.
Gli oneri iniziali erano quantificati in 30.000 euro per il 2018. È inoltre abrogata la l.r. 13 novembre 2001, n. 25.
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