L.R. Marche 15/2017
Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche 28 aprile 2017, n. 15 introduce misure di semplificazione e aggiornamento in vari settori: sanzioni sanitarie e chimiche, controlli agricoli, incarichi incompatibili, uso di immobili regionali, personale dei gruppi consiliari e numerose modifiche a leggi regionali previgenti. Alcune disposizioni hanno effetti limitati agli anni 2017-2019; altre sono state successivamente abrogate o sostituite.
Disposizioni regionali di semplificazione e aggiornamento normativo
Disposizioni regionali di semplificazione e aggiornamento normativo
La legge regionale delle Marche n. 15 del 28 aprile 2017 contiene interventi eterogenei di semplificazione amministrativa, coordinamento organizzativo e aggiornamento di varie discipline regionali. Alcune previsioni hanno rilievo solo per specifici anni o sono state poi abrogate, mentre il resto disciplina aspetti organizzativi e procedurali tuttora di interesse solo se compatibili con la normativa sopravvenuta.
Sanzioni nel settore sanitario e chimico
La legge attribuisce all’ASUR l’irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni del DPR 445/2000 rilevate nell’ambito dell’attività del Servizio sanitario regionale, con acquisizione dei relativi proventi. Per le sanzioni previste dai d.lgs. 133/2009 e 186/2011, la competenza è invece della Regione, che destina i proventi al finanziamento delle attività di prevenzione e controllo del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro. Le modalità di pagamento sono demandate a un decreto del dirigente regionale competente. Per quanto non disciplinato, si applica la l.r. 33/1998.
Controlli in agricoltura e istituzione del RUCIAA
La Regione istituisce un sistema informativo unitario e integrato per coordinare ispezioni, vigilanza e controlli sulle imprese agricole e agroalimentari. A tale fine viene creato il Registro unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari (RUCIAA), in cooperazione applicativa con il SIAN e con il SIAR. La Giunta regionale definisce organizzazione, funzionamento, modalità di implementazione e adesione al sistema.
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
In caso di incarichi conferiti in violazione del d.lgs. 39/2013, il responsabile del Piano triennale di prevenzione della corruzione dichiara la nullità dell’incarico, ne dà comunicazione all’organo conferente e all’incaricato e avvia il recupero delle somme indebitamente percepite, oltre alla procedura surrogatoria. Il periodo interdittivo previsto dalla normativa statale decorre dalla data dell’atto di nullità. La legge individua inoltre, per ciascun organo regionale, l’autorità sostitutiva competente a procedere a un eventuale nuovo conferimento dell’incarico e prevede termini stringenti: invito entro 20 giorni dall’accertamento, eventuale attivazione della nomina entro 15 giorni e conclusione entro i successivi 15 giorni.
Modifiche agli atti di programmazione comunitaria per il 2017
Per l’anno 2017, le proposte di modifica anche sostanziale agli atti di programmazione comunitaria previsti dalla l.r. 14/2006, finalizzate a intervenire sui territori colpiti dal sisma 2016-2017, sono trasmesse alle Commissioni consiliari competenti dopo l’approvazione della Giunta. Le Commissioni devono esprimere parere entro 20 giorni; decorso tale termine, il parere si considera superato.
Utilizzo del Palazzo delle Marche
La Giunta regionale può concedere in comodato gratuito spazi del Palazzo delle Marche di Ancona ai soggetti cui la Regione aderisce o partecipa, purché operanti nei settori della cultura e dello spettacolo.
Personale dei gruppi consiliari
Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa dei gruppi consiliari si applicano le regole della l.r. 20/2001. Il compenso omnicomprensivo del personale esterno non può superare, su base mensile, il trattamento economico omnicomprensivo del personale dipendente di categoria D3 assegnato agli stessi gruppi. La spesa di funzionamento dei gruppi consiliari, inclusi tali incarichi, è esclusa dai limiti di spesa previsti da specifiche disposizioni del d.l. 78/2010.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri per alcune modifiche introdotte dalla legge sono coperti, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante utilizzo del fondo di riserva del bilancio di previsione 2017/2019, entro i limiti indicati. Dal 2019 la copertura avviene nei limiti delle risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio. Sono inoltre previste coperture analoghe per gli oneri derivanti dall’articolo 33.
Abrogazioni e interventi successivamente superati
La legge abroga numerose leggi e disposizioni regionali previgenti. Alcuni articoli della stessa legge risultano poi abrogati da leggi regionali successive; in particolare l’articolo 11 è stato abrogato dalla l.r. 18/2021 e l’articolo 27 dalla l.r. 11/2019. Le norme di modifica prive di testo nel consolidato operano solo nella misura in cui hanno aggiornato le leggi richiamate e, se quelle leggi sono state poi ulteriormente modificate o abrogate, rilevano solo storicamente.
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