L.R. Marche 10/2017
Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza per il solo anno 2017 un’anticipazione straordinaria di 1.068.029,53 euro per garantire le funzioni della l.r. 7/1995 in materia venatoria, a seguito delle modifiche del 2016. Prevede copertura contabile nel bilancio 2017/2019 e recupero delle somme entro 15 giorni dall’accredito dei fondi ex art. 35 l.r. 7/1995.
Anticipazione finanziaria straordinaria per spese venatorie 2017
Anticipazione finanziaria per spese in materia venatoria
La legge regionale disciplina un’anticipazione straordinaria di risorse per assicurare, nella Regione interessata, l’esercizio delle funzioni connesse alla disciplina della protezione della fauna selvatica e dell’attività venatoria prevista dalla l.r. 7/1995, come modificata nel 2016. Si tratta di una misura puntuale e temporalmente limitata all’anno 2017.
Finalità e ambito di applicazione
La misura è adottata per garantire la continuità delle funzioni previste dalla legge regionale sulla fauna selvatica e sulla caccia, in seguito agli adeguamenti introdotti dalla l.r. 37/2016. L’intervento riguarda esclusivamente l’anno 2017 e ha natura di anticipazione straordinaria.
Importo dell’anticipazione
Per il 2017 è autorizzata un’anticipazione straordinaria pari a euro 1.068.029,53. La norma non prevede ulteriori ripartizioni interne o destinazioni settoriali oltre il riferimento generale agli adempimenti della l.r. 7/1995.
Copertura finanziaria e imputazione contabile
La spesa è iscritta in aumento nella Missione 16, Programma 02. La copertura avviene mediante risorse iscritte al Titolo 5, Tipologia 02, categoria 01, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2017/2019. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale per la corretta gestione contabile dell’operazione.
Recupero delle somme anticipate
Le somme anticipate devono essere recuperate entro quindici giorni dall’effettivo accredito dei fondi previsti dall’art. 35 della l.r. 7/1995. Il meccanismo è quindi transitorio e subordinato all’arrivo di tali fondi.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Testo integrale
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