L.R. Marche 9/2017
Nomina e funzionamento delle Commissioni per la determinazione dell'indennità di espropriazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in ogni provincia delle Marche la Commissione per la determinazione dell’indennità di espropriazione, ne definisce composizione, funzionamento e competenze in materia di VAM e indennità/espropri. Prevede oneri finanziari per il triennio 2017-2019, disposizioni transitorie per la prima disciplina attuativa e abroga precedenti previsioni regionali incompatibili.
Commissioni provinciali per la determinazione dell’indennità di espropriazione
Commissioni provinciali per la determinazione dell’indennità di espropriazione
La legge disciplina, per la Regione Marche, l’istituzione, la composizione, le funzioni e il funzionamento delle Commissioni provinciali previste dalla normativa statale in materia di espropriazione per pubblica utilità. L’intervento serve a rendere operativa, sul territorio regionale, la determinazione di valori agricoli medi e delle principali indennità connesse alle procedure espropriative.
Istituzione e ambito territoriale
È istituita in ogni territorio provinciale una Commissione per la determinazione dell’indennità di espropriazione, ai sensi dell’articolo 41 del d.P.R. 327/2001. La Commissione opera quindi su base provinciale e si applica alle procedure espropriative ricadenti nel territorio della Regione Marche.
Composizione della Commissione
La Commissione è composta da:
- Presidente della Provincia o suo delegato, che la presiede;
- ingegnere capo dell’Agenzia del territorio o suo delegato;
- dirigente dell’ufficio regionale ex Genio civile o suo delegato;
- direttore dell’ERAP Marche o suo delegato;
- due esperti effettivi e due supplenti in materia urbanistica ed edilizia, scelti tra il personale regionale;
- tre esperti in materia di agricoltura e foreste, scelti dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;
- un funzionario della struttura regionale competente in materia di edilizia pubblica, designato dal dirigente.
Quando occorre determinare l’indennità relativa ad aree comprese nei centri edificati o ad aree aventi suscettibilità edificatoria, la Commissione è integrata dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato.
Le deleghe devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Giunta regionale, hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovate se non revocate con la stessa forma.
Nomina, sede, durata e segreteria
La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica fino al termine della legislatura nel corso della quale è stata nominata. Ha sede presso gli uffici regionali ubicati nei capoluoghi di Provincia.
La funzione di segretario è svolta da un funzionario con qualifica non inferiore alla D, designato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia pubblica.
Funzionamento e regole di voto
Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
La Giunta regionale detta gli indirizzi per la disciplina dell’attività e del funzionamento della Commissione.
Compiti della Commissione
La Commissione svolge funzioni centrali nelle procedure espropriative e, in particolare:
- determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio (VAM) dell’anno solare precedente, per i terreni non oggetto di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati nelle singole regioni agrarie;
- esprime parere, su richiesta dell’autorità espropriante, sulla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione o di asservimento, anche nelle procedure d’urgenza;
- determina l’indennità definitiva di espropriazione o di asservimento nei casi previsti dal d.P.R. 327/2001, compresi i procedimenti con determinazione urgente o con indennità provvisoria ex art. 22-bis;
- determina il corrispettivo della retrocessione totale o parziale;
- determina l’indennità per l’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio;
- svolge ogni altro compito previsto dalla normativa vigente.
Pubblicazione dei VAM
Entro quindici giorni dall’adozione, la Commissione trasmette la tabella dei VAM alla struttura organizzativa regionale competente, che la pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dal ricevimento.
Regime economico e compensi
Ai soli componenti esperti esterni in materia agricoltura e foreste spettano:
- un gettone di presenza pari a 30 euro;
- il rimborso delle spese di viaggio secondo la disciplina regionale sul contenimento della spesa.
La legge quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione in 4.594 euro per il 2017 e in 2.452 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, coprendoli mediante riduzione del fondo di riserva del bilancio 2017/2019 e corrispondente incremento dello stanziamento per urbanistica e assetto del territorio. Per gli anni successivi, le spese sono autorizzate con la legge di bilancio. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni contabili necessarie.
Disposizione transitoria
La Giunta regionale deve approvare la deliberazione di indirizzo prevista per il funzionamento della Commissione entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Abrogazioni e decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Sono inoltre abrogate le pregresse previsioni regionali indicate nella nota all’articolo 5, incluse la voce relativa alle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio e l’articolo 48 della l.r. 28 luglio 2009, n. 18.
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