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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27106/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Torino ha ordinato la consegna all'autorità giudiziaria francese di una persona ricercata in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per dare esecuzione a una condanna a un anno di reclusione pronunciata in Francia per plurimi furti commessi in diverse località francesi nell'aprile 2021. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con un unico motivo, che l'interessato aveva dimorato in Francia per circa due anni e aveva trascorso otto mesi in custodia preventiva, poi cessata a seguito di espulsione verso la Romania; si assumeva che il mandato concernesse i medesimi fatti oggetto di quella detenzione preventiva, e si lamentava che il procedimento conclusosi con sentenza in absentia non era stato portato a conoscenza del ricercato. Inoltre, si sosteneva che, trattandosi di reati commessi in concorso con almeno un'altra persona, il mandato avrebbe dovuto indicare in modo più preciso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 69/2005, il grado di partecipazione del ricercato alla commissione dei furti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato, anzitutto, che era onere del ricorrente allegare in modo specifico che la richiesta francese si riferisse agli stessi fatti per i quali egli aveva subito la custodia preventiva, mentre nel ricorso non erano stati nemmeno indicati i fatti per i quali sarebbe intervenuta quella detenzione. Ha inoltre rilevato che la pena inflitta in Francia era di un anno di reclusione e che pari era la pena residua da espiare, sicché comunque non risultava che la precedente custodia riguardasse i reati oggetto del mandato. Quanto alla censura sul contenuto del mandato, la Corte ha richiamato l'art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 69/2005 e la giurisprudenza eurounitaria e di legittimità secondo cui, nella fase pre-consegna, è sufficiente che il mandato contenga la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze, del tempo, del luogo e del grado di partecipazione della persona ricercata; il riferimento al grado di partecipazione non va inteso come indicazione dell'intensità del coinvolgimento, poiché nel sistema nazionale i concorrenti rispondono paritariamente. Ne è conseguita la conferma dell'ordine di consegna e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 69 del 2005

    Il mandato di arresto europeo deve contenere la descrizione delle circostanze del reato, inclusi momento, luogo e grado di partecipazione del ricercato; ai fini della completezza del mandato, nella fase precedente alla consegna sono sufficienti le informazioni che consentano il controllo dei presupposti per la consegna.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, chi contesta la consegna deve allegare in modo specifico e non meramente assertivo i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, soprattutto quando invochi l'identità tra i fatti oggetto del mandato e precedenti vicende cautelari estere.
  • La completezza del mandato di arresto europeo, ai fini della consegna, non richiede una descrizione analitica dell'intensità del contributo concorsuale: è sufficiente l'indicazione del grado di partecipazione del ricercato, inteso come qualificazione del suo coinvolgimento nel fatto e non come graduazione quantitativa della responsabilità.
  • La verifica demandata all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione riguarda la sussistenza dei presupposti legali della consegna, quali provenienza dell'atto da autorità giudiziaria, doppia punibilità, ne bis in idem ed eventuale extraterritorialità, non essendo necessario che il mandato riproduca ogni dettaglio fattuale se già consente tale controllo.
  • La dedotta mancanza di conoscenza del processo estero o della decisione resa in absentia non è scrutinabile in astratto, se non è accompagnata da elementi concreti idonei a incidere sui requisiti di consegna e sulla regolarità del mandato nei termini richiesti dalla legge applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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