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Sentenza

Sentenza del 21/02/2022 n. 5514 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato, in parte, l'avviso di accertamento relativo all'anno 2005 per IRES, IVA e IRAP: l'Agenzia contestava l'indeducibilità di costi su fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti (emesse da Ecoprocess, Gedip, Simi e S.C.) e l'omessa dichiarazione dell'avanzo di esercizio. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione dell'avviso (richiamo al PVC della Guardia di Finanza), omessa pronuncia su specifica contestazione (avanzo), errata applicazione delle presunzioni e insufficienza motivazionale della CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cogest. Ha ritenuto legittimo il richiamo 'per relationem' dell'avviso all'atto della Guardia di Finanza; ha dichiarato inammissibile la censura sull'omessa pronuncia della CTR (poiché l'Agenzia non aveva impugnato quella parte favorevole e la decisione era già soddisfacente per il ricorrente); ha respinto le doglianze sull'onere della prova e sulle presunzioni, confermando che il contribuente deve provare di aver sostenuto i costi e che indizi raccolti dall'Amministrazione (es. mancanza di accredito degli emittenti presso gli stabilimenti) possono fondare presunzioni idonee. Sono state condannate le spese a carico della ricorrente e disposta la liquidazione delle stesse.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Usato nel motivo del ricorso relativo ai vizi dell'avviso; la Corte ritiene legittimo il rinvio 'per relationem' a PVC regolarmente portato a conoscenza del contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2

    Richiamato nella censura sulla motivazione dell'atto impositivo; la Corte considera ammessa l'economia di scrittura quando il PVC è conosciuto dal contribuente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5

    Citato tra le norme che il ricorrente riteneva violate con riferimento alla motivazione dell'avviso; non è stata ravvisata illegittimità nella motivazione per relationem.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Riferita rispetto ai principi di buona amministrazione e motivazione: la Corte ritiene comunque sufficiente la motivazione per relationem quando il contribuente è a conoscenza del PVC.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3

    Richiamata in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ritiene compatibile il richiamo al PVC se non pregiudica il contraddittorio.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73

    Citato in relazione ai motivi che contestavano la pronuncia sulla rilevazione dell'avanzo; la Corte ha ritenuto la questione non proponibile dal ricorrente perché favorevole e non impugnata dall'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67

    Richiamato nelle censure sul procedimento istruttorio; la Corte ha invece confermato che l'Amministrazione ha fornito indizi idonei e il contribuente doveva fornire la prova contraria.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 127

    Citato nei motivi del ricorso relativi alla declaratoria di imponibilità; la Corte non ha accolto le censure in proposito.

  • Art. 53 Cost.

    Riferito nei motivi di nullità/omessa pronuncia; la Corte non ha ritenuto violato il principio di capacità contributiva nella decisione impugnata.

  • Codice civile, artt. 1147, 2697, 2727, 2729

    Richiamati in relazione all'onere e ai modi della prova; la Corte ribadisce che il contribuente deve provare di aver sostenuto i costi e che le presunzioni dell'Amministrazione, se adeguatamente motivate, sono rilevanti.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Riferiti in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle presunzioni fondate su elementi oggettivi raccolti dall'Amministrazione.

  • Art. 111 Cost., comma 6

    Censurato dal ricorrente come relativo a garanzie processuali; la Corte ha rigettato le doglianze per motivazione insufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Richiamato rispetto alla motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto non ammissibili censure generiche sull'insufficienza motivazionale dopo la riformulazione dell'art.360 c.p.c.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 4, 53 e 54

    Norme sul processo tributario richiamate nelle doglianze; la Corte le ha considerate insufficienti a sostenere l'annullamento della decisione d'appello.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in dispositivo per l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo in certi casi; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento.

Massime di principio

  • La motivazione 'per relationem' è ammissibile se l'atto richiamato (es. PVC della Guardia di Finanza) è stato regolarmente portato a conoscenza del contribuente e non ostacola il corretto contraddittorio.
  • L'onere della prova della sussistenza di un costo deducibile grava sul contribuente; l'Amministrazione, fornendo indizi rilevanti e attendibili (presunzioni), può spostare il carico probatorio e rendere necessario che il contribuente produca elementi contrari.
  • Le presunzioni fondate su elementi concreti (es. mancanza di accrediti dell'operatore presso gli stabilimenti dove sarebbero state eseguite le prestazioni) possono essere idonee a giustificare il recupero a tassazione se adeguatamente motivate.
  • Se la CTR omette di pronunciarsi su una questione e la sua sentenza è comunque favorevole al contribuente su quel punto, il contribuente non è legittimato a impugnare per ottenere una pronuncia più estesa; l'unico legittimato a istituire gravame è chi si ritenga leso (qui l'Amministrazione), se non ha impugnato quella parte.
  • Critiche generiche alla insufficienza della motivazione non sono più efficaci se non specificamente fondate: la motivazione può essere sintetica ma deve consentire di comprendere le ragioni e il rapporto tra fatti e diritto.
  • In procedura tributaria le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore e complessità della causa; possono inoltre essere dovuti contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa.

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