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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9970 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato il diniego del rimborso del credito IVA relativo all'anno d'imposta 1999. La CTR aveva ritenuto il diritto decaduto perché il modello VR non era stato presentato entro il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La ricorrente ha sostenuto che l'esposizione del credito nel quadro apposito della dichiarazione IVA annuale costituisse già domanda di rimborso e che il modello VR fosse un adempimento meramente formale, necessario soltanto per rendere esigibile il credito e avviare la procedura di pagamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Ha stabilito che l'indicazione del credito IVA nella dichiarazione annuale equivale all'esercizio del diritto al rimborso e impedisce la decadenza biennale, anche se manca il modello VR. Quest'ultimo rileva ai fini dell'esigibilità e dell'avvio della procedura esecutiva di rimborso. Il diritto, una volta tempestivamente esercitato, è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, mentre il terzo è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2

    La dichiarazione annuale IVA, con l'indicazione del credito nell'apposito quadro, può costituire esercizio del diritto al rimborso o alla restituzione del credito d'imposta.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 1

    La presentazione del modello VR costituisce presupposto per l'esigibilità del credito e per l'avvio del procedimento di esecuzione del rimborso, ma non è necessariamente il momento in cui il diritto viene esercitato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    Il termine biennale di decadenza si applica alla presentazione della domanda di rimborso. Tale decadenza è evitata anche mediante l'indicazione tempestiva del credito nella dichiarazione annuale; dopo tale esercizio del diritto, non si applica nuovamente al modello VR.

  • Codice civile, art. 2946

    Dopo il tempestivo esercizio del diritto al rimborso, il credito è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 2

    La questione relativa all'obbligo dell'Amministrazione di invitare il contribuente a presentare il modello VR è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis, comma 2

    Il motivo di ricorso per insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere una chiara indicazione sintetica del fatto controverso; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 1

    La Corte di Cassazione può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel rimborso IVA occorre distinguere tra l'esercizio del diritto e la sua esigibilità: l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale può costituire esercizio formale del diritto, mentre il modello VR serve normalmente ad attivare il pagamento.
  • Se il credito è stato indicato tempestivamente nella dichiarazione, l'omessa o tardiva presentazione del modello VR non determina, di per sé, la decadenza biennale dal diritto al rimborso.
  • Dopo il valido esercizio del diritto, il termine rilevante per la sua estinzione è, in linea generale, la prescrizione ordinaria decennale, da valutare in concreto.
  • La tempestiva documentazione della dichiarazione IVA e dell'esposizione del credito è essenziale per dimostrare l'avvenuto esercizio del diritto.
  • Nel giudizio di Cassazione, i motivi relativi a vizi motivazionali devono rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis; la loro omissione può comportare l'inammissibilità anche se la questione sostanziale è potenzialmente fondata.

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