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Sentenza

Sentenza n. 7555/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Nota della Provincia di Latina del 19 marzo 2026 recante parere negativo sulla compatibilità idraulica e nota provinciale del 29 gennaio 2026 con cui era stata richiesta documentazione tecnica integrativa, adottate nell’ambito del procedimento di condono edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10177/2024, relativa a un’istanza di condono edilizio presentata circa quarant’anni prima. Dopo una precedente sentenza di ottemperanza n. 467/2026, che aveva dichiarato nulli gli atti provinciali e comunali adottati in violazione del giudicato, la Provincia ha nuovamente richiesto, con nota del 29 gennaio 2026, elementi tecnici integrativi relativi alle verifiche idrauliche e, il 19 marzo 2026, ha espresso parere negativo ai fini della compatibilità PAI. Con motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto la nullità degli atti per reiterata violazione ed elusione del giudicato, poiché l’amministrazione aveva nuovamente subordinato la valutazione alla produzione di ulteriori documenti anziché esaminare la documentazione già disponibile e svolgere gli accertamenti di propria competenza. Ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento di astreintes.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza e i motivi aggiunti sono accolti quanto alla nullità degli atti: la richiesta di integrazioni tecniche e il successivo parere negativo ripropongono, nella sostanza, la valutazione già censurata e si fondano sulla mancata produzione di elementi che la Provincia non poteva nuovamente esigere alla luce del giudicato. L’ente avrebbe dovuto valutare la documentazione già prodotta, compresi gli studi idraulici e i chiarimenti del 2019 e del 2020, ed effettuare direttamente le eventuali verifiche necessarie; il parere negativo non li considerava e non risultava svolto un sopralluogo. Dichiarata la nullità degli atti impugnati con motivi aggiunti, è ordinata l’esecuzione delle sentenze n. 10177/2024 e n. 476/2026 e assegnato alla Provincia un termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è nominato commissario ad acta il Prefetto di Latina, che, dopo il formale insediamento e su richiesta della ricorrente, dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni, con facoltà di delega. È respinta la domanda di astreintes, ritenendosi allo stato sufficiente la nomina del commissario. La Provincia è condannata a pagare € 2.000, oltre accessori di legge, e a rifondere il contributo unificato; spese compensate nei rapporti con il Comune.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Deve essere, pertanto, dichiarata la nullità ai sensi degli artt. 21 septies l. n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a. 3 anche della nota prot. n. p_lt/A19E46C GE/2026/0004957 datata 29 gennaio 2026, in quanto tale provvedimento si pone in violazione del precedente giudicato, fondandosi su una valutazione pressoché completamente coincidente con quella già ritenuta illegittima e annullata.

    La reiterazione di un atto fondato su una valutazione già censurata, in violazione delle statuizioni del giudicato, comporta la nullità dell’atto ai sensi dell’art. 21-septies.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Deve essere, pertanto, dichiarata la nullità ai sensi degli artt. 21 septies l. n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a. 3 anche della nota prot. n. p_lt/A19E46C GE/2026/0004957 datata 29 gennaio 2026, in quanto tale provvedimento si pone in violazione del precedente giudicato, fondandosi su una valutazione pressoché completamente coincidente con quella già ritenuta illegittima e annullata.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dichiarare nullo l’atto adottato in violazione del giudicato, quando esso riproduca sostanzialmente una valutazione già ritenuta illegittima.

  • art. 114 c.p.a.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) dichiara la nullità degli atti impugnati con motivi aggiunti e ordina l’esecuzione della sentenza di annullamento n. 10177/2024 della Sezione II e di quella di ottemperanza n. 476/2026.

    In sede di ottemperanza il giudice dichiara la nullità degli atti elusivi o violativi del giudicato e ordina l’esecuzione delle decisioni da attuare.

  • art. 31 l. 47/1985

    La ricorrente agiva per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n.10177/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024, avente ad oggetto una istanza di condono edilizio ex art. 31, l. 47/1985, presentata circa 40 anni orsono.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza di condono edilizio oggetto del procedimento; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Quando il giudicato impone all’amministrazione di valutare la compatibilità di un intervento sulla base della documentazione già prodotta, l’amministrazione non può eludere tale obbligo reiterando richieste di integrazione documentale e facendo discendere dalla mancata trasmissione conseguenze sfavorevoli per l’interessato.
  • In esecuzione del giudicato, l’amministrazione titolare del potere deve svolgere direttamente gli accertamenti eventualmente necessari per decidere sulla documentazione disponibile; non può trasferire sull’interessato l’onere di supplire all’attività istruttoria che il giudicato le impone.
  • È nullo per violazione del giudicato il nuovo atto che riproduca, nella sostanza, una valutazione già censurata dal giudice dell’ottemperanza e reiteri il medesimo esito sulla base della mancata produzione di ulteriori elementi richiesti all’interessato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può assegnare un ulteriore termine e nominare sin da subito un commissario ad acta, disponendone l’intervento successivamente alla scadenza del termine e su richiesta della parte interessata.
  • La richiesta di astreintes può essere respinta quando il giudice ritenga sufficiente, allo stato, la nomina di un commissario ad acta quale misura idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimento

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