Ordinanza n. 264/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 13 del 10 giugno 2026 emessa dal Sindaco del Comune di Santo Stefano al Mare limitatamente al combinato disposto di cui all'art. 6 lett. g) e art. 6 lett. q) n. 3, nella parte in cui vieta ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, di accedere alle spiagge libere del litorale durante la stagione balneare dalle ore 8 del mattino alle ore 20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che vieta ai conduttori di animali, anche muniti di museruola e/o guinzaglio, l'accesso alle spiagge libere durante la stagione balneare dalle ore 8 alle ore 20
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale nella parte in cui vieta l'accesso dei cani alle spiagge libere del territorio comunale nella fascia oraria dalle 8 alle 20, pur consentendo il transito e la sosta prima delle 8 e dopo le 20. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio, ma il testo non specifica la relativa motivazione. Il Comune ha documentato la presenza sul litorale di una spiaggia libera e di una spiaggia libera attrezzata nelle quali l'accesso ai cani è consentito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto adeguata la documentazione prodotta dal Comune, dalla quale emerge che sul litorale comunale esistono una spiaggia libera e una spiaggia libera attrezzata accessibili ai cani. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente per escludere, allo stato, la fondatezza cautelare delle censure contro il divieto impugnato. Il TAR ha inoltre disatteso la richiesta di rinvio, ritenendo la documentazione già acquisita adeguata ai fini della decisione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sussistenza di aree alternative nelle quali l'attività o l'accesso vietati dal provvedimento impugnato restano consentiti può escludere, allo stato degli atti, il fumus boni iuris della domanda di sospensione.
- Ai fini della delibazione cautelare, il giudice può ritenere sufficiente la documentazione già prodotta dall'amministrazione e disattendere una richiesta di rinvio quando gli atti consentono una valutazione sommaria della fondatezza della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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