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Ordinanza

Ordinanza n. 264/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza n. 13 del 10 giugno 2026 emessa dal Sindaco del Comune di Santo Stefano al Mare limitatamente al combinato disposto di cui all'art. 6 lett. g) e art. 6 lett. q) n. 3, nella parte in cui vieta ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, di accedere alle spiagge libere del litorale durante la stagione balneare dalle ore 8 del mattino alle ore 20

Giustizia amministrativa202600675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che vieta ai conduttori di animali, anche muniti di museruola e/o guinzaglio, l'accesso alle spiagge libere durante la stagione balneare dalle ore 8 alle ore 20

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale nella parte in cui vieta l'accesso dei cani alle spiagge libere del territorio comunale nella fascia oraria dalle 8 alle 20, pur consentendo il transito e la sosta prima delle 8 e dopo le 20. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio, ma il testo non specifica la relativa motivazione. Il Comune ha documentato la presenza sul litorale di una spiaggia libera e di una spiaggia libera attrezzata nelle quali l'accesso ai cani è consentito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto adeguata la documentazione prodotta dal Comune, dalla quale emerge che sul litorale comunale esistono una spiaggia libera e una spiaggia libera attrezzata accessibili ai cani. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente per escludere, allo stato, la fondatezza cautelare delle censure contro il divieto impugnato. Il TAR ha inoltre disatteso la richiesta di rinvio, ritenendo la documentazione già acquisita adeguata ai fini della decisione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sussistenza di aree alternative nelle quali l'attività o l'accesso vietati dal provvedimento impugnato restano consentiti può escludere, allo stato degli atti, il fumus boni iuris della domanda di sospensione.
  • Ai fini della delibazione cautelare, il giudice può ritenere sufficiente la documentazione già prodotta dall'amministrazione e disattendere una richiesta di rinvio quando gli atti consentono una valutazione sommaria della fondatezza della domanda.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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