Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24335/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente è accusata di avere, mediante la presentazione di due istanze mendaci (luglio 2020 e maggio 2021), attestato di esercitare un'attività d'impresa già cessata per ottenere contributi a fondo perduto previsti dal dl. n. 34/2020 (art. 25, comma 2) e dal dl. n. 41/2021 (art. 1, comma 2). Le istanze avrebbero procurato erogazioni pari a euro 4.764 e euro 10.155. La difesa ha contestato che: a) la comunicazione di cessazione del giugno 2020 riguardava un diverso esercizio (bar-pasticceria) e non il ristorante; b) l'assenza di fatturazione attiva riferita a maggio 2020 sarebbe inesatta o spiegabile dalle chiusure pandemiche; c) la ricorrente avrebbe continuato di fatto l'attività tramite un accordo con i nuovi gestori e mantenuto la titolarità dei beni e della partita IVA fino a ottobre 2021. È stata inoltre evocata, come motivo di esclusione del dolo, l'applicazione dell'art. 47, comma 3, cod. pen. per un presunto errore sulla legge che avrebbe generato un errore sul fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la condanna per il delitto previsto dall'art. 316-ter c.p. La sentenza d'appello di Messina, che aveva già condannato la ricorrente, è stata ritenuta motivata e convincente: i decreti-legge richiedevano sia la titolarità della partita IVA sia l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, escludendo l'erogazione in caso di attività cessata alla data di presentazione dell'istanza o di entrata in vigore del decreto. La Corte ha ritenuto insufficienti le contestazioni difensive, ha escluso l'errore scusante (anche perché, se vero, sarebbe stato errore di diritto e non di fatto) e ha valorizzato elementi probatori quali la comunicazione di cessazione inviata al Comune e il sopralluogo della Guardia di Finanza che aveva rilevato un nuovo soggetto economico nei locali. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 316-ter, cod. pen.

    Norma penale applicata alla condotta di ottenere indebitamente contributi mediante attestazioni mendaci. La Corte ha confermato la rilevanza penale della condotta.

  • art. 25, comma 1 e 2, dl. n. 34/2020

    comma 1: riconoscimento a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e titolari di partita IVA; comma 2: non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza

    La norma richiede non solo la titolarità della partita IVA ma anche l'effettivo esercizio dell'attività; la cessazione dell'attività alla data dell'istanza esclude l'accesso al contributo.

  • art. 1, comma 1 e 2, dl. n. 41/2021

    comma 1: riconoscimento a favore dei titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa; comma 2: non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto

    Analoga interpretazione: requisito sostanziale dell'effettivo esercizio dell'attività d'impresa per l'erogazione del contributo.

  • art. 35, d.P.R. n. 633/1972

    Riferito dalla difesa (dichiarazione formale di cessazione). La Corte ha ritenuto che la cessazione rilevante sia quella sostanziale (effettivo esercizio) e non esclusivamente la mera dichiarazione formale.

  • decreto-legge n. 73/2021

    Citato dalla difesa come indizio che la cessazione formale sarebbe irrilevante (successiva norma eliminava riferimento testuale alla cessazione). La Corte non ha ritenuto tale argomento convincente per escludere il requisito dell'effettivo esercizio nella disciplina precedente.

  • art. 47, comma 3, cod. pen.

    Richiamato come possibile causa di esclusione del dolo (errore su legge). La Corte ha osservato che, in ogni caso, l'errore sarebbe stato di diritto e non di fatto e non esclude il dolo; inoltre l'ipotesi di errore è stata esclusa dai giudici di merito sulla base degli elementi probatori.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna della proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti-legge emergenziali richiede sia la titolarità formale della partita IVA sia il requisito sostanziale dell'effettivo esercizio dell'attività d'impresa; la mera titolarità formale senza esercizio non dà diritto al contributo.
  • La cessazione dell'attività rileva in concreto: la valutazione si basa su elementi di fatto (comunicazioni amministrative, documentazione fiscale, sopralluoghi, effettivo svolgimento dell'attività da parte di terzi) e non può essere elusa da mere asserzioni difensive prive di prova.
  • La prova della continuità dell'attività grava sul richiedente: fatture, documentazione contrattuale che attesti accordi di gestione, pagamenti e altra documentazione operativa sono necessari per dimostrare che l'attività non era cessata.
  • Un errore di interpretazione della norma (errore di diritto) difficilmente esclude il dolo in materia di ottenimento indebito di contributi; per escludere il dolo occorrerebbe dimostrare un errore sul fatto o una situazione di fatto obiettivamente ingannevole.
  • I sopravvenuti interventi normativi (che modificano la formulazione dei requisiti) non retroagiscono a favore del richiedente rispetto a norme previgenti: la valutazione si effettua alla stregua del testo vigente alla data dell'istanza.
  • In sede di impugnazione, doglianze già esaminate e motivate nei gradi di merito, prive di nuovi elementi probatori, sono difficilmente idonee a rovesciare una decisione motivata e supportata da riscontri oggettivi (es. sopralluoghi della Guardia di Finanza).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.