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Sentenza

Sentenza del 16/10/2019 n. 26166 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, sostenendo che le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione e per il mancato versamento della maggiore ICI fossero dovute. Secondo il Comune, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1-quinquies del D.L. n. 44/2005, la società avrebbe dovuto includere nella base imponibile anche gli impianti mobili strutturalmente connessi alle centrali elettriche e presentare una dichiarazione DOCFA o indicare i maggiori valori contabili, versando l’imposta sulla base dei valori contabili in attesa della nuova rendita catastale. La società sosteneva invece che sussistesse un’obiettiva incertezza normativa e tecnica sull’individuazione dei beni da includere e sulla loro valorizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e confermato la non applicazione delle sanzioni. Ha ritenuto sussistente un’incertezza normativa oggettiva, derivante dal contrasto giurisprudenziale, dall’introduzione di una norma di interpretazione autentica e dalla persistente difficoltà tecnica nell’individuare gli impianti rilevanti, considerando vetustà, obsolescenza e deprezzamento. La successiva Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 2012 è stata considerata indice del permanere dei dubbi interpretativi. Le spese sono state compensate. Il Comune, quale ricorrente soccombente, è stato inoltre dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, articoli 5 e 10

    Art. 5, comma 3: determinazione della base imponibile ICI per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D sulla base dei valori contabili, in attesa dell'attribuzione della rendita.

    La norma consente, in linea generale, di determinare l’ICI sulla base dei valori contabili per gli immobili del gruppo D privi di rendita definitiva; tuttavia, nel caso concreto, l’incertezza riguardava i criteri tecnici per individuare e valorizzare gli impianti da includere.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, articolo 1-quinquies, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88

    “I fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.”

    La norma di interpretazione autentica ha stabilito che, per le centrali elettriche, nella rendita catastale rilevano anche gli impianti mobili connessi ai fabbricati e necessari alla produzione di energia, ma la concreta individuazione e valorizzazione di tali beni è rimasta controversa.

  • D.Lgs. n. 472/1997, articolo 6, comma 2

    Esclusione della responsabilità quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

    L’obiettiva incertezza normativa esclude le sanzioni tributarie quando, attraverso un’interpretazione metodicamente corretta, non sia possibile individuare con sicurezza la regola applicabile. Si tratta di una situazione oggettiva, distinta dalla semplice ignoranza soggettiva del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546/1992, articolo 8

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla non applicazione delle sanzioni tributarie in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.

  • D.P.R. n. 115/2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Le sanzioni tributarie non sono dovute quando esiste un’incertezza normativa oggettiva, cioè quando la corretta interpretazione della disciplina non consente di individuare con sicurezza gli obblighi del contribuente.
  • L’incertezza può essere desunta, tra l’altro, da norme di interpretazione autentica, contrasti giurisprudenziali, prassi amministrative mancanti o contraddittorie e successive circolari chiarificatrici.
  • Nel caso di immobili industriali e centrali elettriche, la distinzione tra fabbricati, impianti e componenti mobili strutturalmente connessi deve essere valutata anche sotto il profilo tecnico ed estimativo, considerando obsolescenza, vetustà e deprezzamento.
  • L’obbligo generale di utilizzare i valori contabili in attesa della rendita catastale non elimina automaticamente l’esenzione dalle sanzioni, se permane un’incertezza concreta sui beni da includere e sui valori da attribuire.
  • L’incertezza deve essere oggettiva e riconoscibile dal giudice; non è sufficiente allegare una mera difficoltà personale o una semplice ignoranza della disciplina.
  • Quando l’incertezza riguarda esclusivamente le sanzioni, il contribuente può contestare queste ultime anche senza impugnare necessariamente l’ammontare della rendita catastale, purché il pagamento dell’imposta sia valutato separatamente.

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