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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33357/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un consorzio cooperativo, di una cartella di pagamento emessa per l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, di sanzioni relative a un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1988. Il contribuente deduceva l’omessa notifica dell’avviso di accertamento e, in via subordinata, l’intervenuta nullità della cartella per condono tombale IVA. La CTP di Roma accoglieva il ricorso ritenendo nulle sia la notifica della cartella sia quella dell’atto presupposto; la CTR del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In cassazione l’Agenzia deduceva, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto invalida la notifica dell’avviso di accertamento nonostante il contribuente lo avesse tempestivamente impugnato in altro giudizio definito con sentenza della CTP di Roma n. 238/37/01. Tuttavia, dopo un’ordinanza interlocutoria che aveva rilevato la nullità della notifica del ricorso per cassazione e aveva ordinato la rinnovazione della notifica stessa presso i soggetti indicati, l’Agenzia non ottemperava all’ordine di rinotifica nei termini fissati.

La decisione

La Corte non esamina il merito del motivo di ricorso perché rileva preliminarmente che non è stato adempiuto l’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione disposto con ordinanza interlocutoria. Richiamando la propria giurisprudenza, afferma che l’inosservanza dell’ordine di rinotifica comporta l’inammissibilità del ricorso; solo il deposito tardivo dell’atto notificato, in ipotesi di osservanza dell’ordine, determinerebbe improcedibilità. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla viene disposto sulle spese per mancata costituzione della società contribuente. La Corte precisa inoltre che, trattandosi di parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma sulla impugnabilità degli atti nel processo tributario, ma non applicato nel merito per la definizione del ricorso in rito

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma sui termini di proposizione del ricorso nel processo tributario, ma non applicato nel merito per la definizione del ricorso in rito

  • art. 156 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente sulla sanatoria delle nullità, ma la Corte non entra nel merito della doglianza per l’inammissibilità del ricorso

  • art. 371-bis c.p.c.

    il termine per il deposito del ricorso notificato è ritenuto applicabile in via estensiva anche all’ipotesi di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.; il suo mancato rispetto può condurre a improcedibilità, ma l’inosservanza dell’ordine di rinotifica integra inammissibilità

  • art. 291 c.p.c.

    l’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, se non ottemperato, conduce all’inammissibilità del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di denunciata violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di denunciata nullità processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione e l’ordine non viene neppure parzialmente eseguito, il ricorso è inammissibile.
  • L’inosservanza dell’ordine di rinotifica va tenuta distinta dal mero deposito tardivo dell’atto notificato: quest’ultimo può porre un problema di improcedibilità, mentre la totale mancata osservanza dell’ordine comporta inammissibilità.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure di merito sulla validità della notifica degli atti tributari restano assorbite se il ricorso non supera il vaglio preliminare di ritualità processuale.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato non opera l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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