Cassazione Civile, Ordinanza n. 33357/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un consorzio cooperativo, di una cartella di pagamento emessa per l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, di sanzioni relative a un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1988. Il contribuente deduceva l’omessa notifica dell’avviso di accertamento e, in via subordinata, l’intervenuta nullità della cartella per condono tombale IVA. La CTP di Roma accoglieva il ricorso ritenendo nulle sia la notifica della cartella sia quella dell’atto presupposto; la CTR del Lazio rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In cassazione l’Agenzia deduceva, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto invalida la notifica dell’avviso di accertamento nonostante il contribuente lo avesse tempestivamente impugnato in altro giudizio definito con sentenza della CTP di Roma n. 238/37/01. Tuttavia, dopo un’ordinanza interlocutoria che aveva rilevato la nullità della notifica del ricorso per cassazione e aveva ordinato la rinnovazione della notifica stessa presso i soggetti indicati, l’Agenzia non ottemperava all’ordine di rinotifica nei termini fissati.
La decisione
La Corte non esamina il merito del motivo di ricorso perché rileva preliminarmente che non è stato adempiuto l’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione disposto con ordinanza interlocutoria. Richiamando la propria giurisprudenza, afferma che l’inosservanza dell’ordine di rinotifica comporta l’inammissibilità del ricorso; solo il deposito tardivo dell’atto notificato, in ipotesi di osservanza dell’ordine, determinerebbe improcedibilità. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla viene disposto sulle spese per mancata costituzione della società contribuente. La Corte precisa inoltre che, trattandosi di parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
richiamato come norma sulla impugnabilità degli atti nel processo tributario, ma non applicato nel merito per la definizione del ricorso in rito
art. 21 d.lgs. 546/1992
richiamato come norma sui termini di proposizione del ricorso nel processo tributario, ma non applicato nel merito per la definizione del ricorso in rito
art. 156 c.p.c.
invocato dalla ricorrente sulla sanatoria delle nullità, ma la Corte non entra nel merito della doglianza per l’inammissibilità del ricorso
art. 371-bis c.p.c.
il termine per il deposito del ricorso notificato è ritenuto applicabile in via estensiva anche all’ipotesi di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.; il suo mancato rispetto può condurre a improcedibilità, ma l’inosservanza dell’ordine di rinotifica integra inammissibilità
art. 291 c.p.c.
l’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso, se non ottemperato, conduce all’inammissibilità del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di denunciata violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di denunciata nullità processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Quando la Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione e l’ordine non viene neppure parzialmente eseguito, il ricorso è inammissibile.
- L’inosservanza dell’ordine di rinotifica va tenuta distinta dal mero deposito tardivo dell’atto notificato: quest’ultimo può porre un problema di improcedibilità, mentre la totale mancata osservanza dell’ordine comporta inammissibilità.
- Nel giudizio di cassazione, le censure di merito sulla validità della notifica degli atti tributari restano assorbite se il ricorso non supera il vaglio preliminare di ritualità processuale.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato non opera l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in caso di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33325/2025 del 20/12/2025
- ordinanza_civile · 20 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33326/2025 del 20/12/2025
- ordinanza_civile · 20 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33327/2025 del 20/12/2025
- ordinanza_civile · 20 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33329/2025 del 20/12/2025
- ordinanza_civile · 20 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33330/2025 del 20/12/2025
- ordinanza_civile · 20 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33331/2025 del 20/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →