Sentenza del 20/04/2016 n. 7881 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano relativa a un avviso di accertamento IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2004. Contestava, in particolare: il recupero a tassazione di 270.000 euro per royalties ritenute indeducibili per assenza di un contratto scritto nel periodo considerato; il recupero di 327.104 euro per costi ritenuti non inerenti, relativi a fatture di TLC S.p.A., Coop Italia e Mercatone Uno; e il recupero di 134.391 euro per presunti ricavi IRAP non dichiarati, connessi a note di accredito per sconti finanziari o commerciali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quarto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi collegati, e ha rigettato l'undicesimo motivo relativo ai presunti ricavi non dichiarati. Ha stabilito che la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA dipendono dall'effettività e dall'inerenza del costo, non necessariamente dall'esistenza di un contratto scritto. Inoltre, in presenza di fatture regolari, spetta all'Agenzia delle Entrate provare l'indeducibilità o la non inerenza del costo. La CTR non aveva adeguatamente esaminato le deduzioni della contribuente sugli sconti e sulle fatture. La sentenza impugnata è stata quindi cassata parzialmente e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5
La deducibilità del costo è collegata alla sua effettività e inerenza all'attività o ai beni dai quali derivano i ricavi.
La mancanza di un contratto scritto non è, da sola, sufficiente a negare la deducibilità di un costo effettivamente sostenuto e inerente all'attività d'impresa.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5
La determinazione della base imponibile IRAP deve tenere conto dei costi effettivi e inerenti secondo le regole applicabili alla specifica componente reddituale.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 25, 27 e 28
La detraibilità dell'IVA presuppone l'effettività e l'inerenza dell'operazione; la regolarità formale della fattura costituisce un elemento rilevante, ma l'Amministrazione deve provare le ragioni concrete dell'indetraibilità.
Codice civile, art. 2697
Quando il costo è documentato da una fattura regolare e la sua esistenza non è contestata, opera una presunzione di veridicità di quanto rappresentato; spetta quindi all'Agenzia delle Entrate provare la non inerenza o l'indeducibilità.
Codice civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle deduzioni rilevanti proposte dalle parti; l'omesso esame di argomentazioni documentate può determinare vizio della decisione.
Codice civile, art. 2425-bis
La qualificazione contabile degli sconti e delle rettifiche dei ricavi deve essere valutata in relazione alla loro natura; nel caso concreto il motivo della contribuente è stato ritenuto inammissibile perché non aveva adeguatamente censurato la ragione decisoria, fondata sulla mancata produzione della documentazione.
Massime di principio
- Per dedurre un costo ai fini delle imposte dirette e detrarre la relativa IVA non è sempre indispensabile un contratto scritto: sono decisivi l'effettivo sostenimento del costo, la sua inerenza all'attività e la corretta documentazione dell'operazione.
- La presenza di una fattura regolare non rende il costo automaticamente deducibile, ma pone a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, con elementi concreti, la falsità, l'inesistenza, la non inerenza o l'indeducibilità della spesa.
- Il giudice tributario deve esaminare le specifiche spiegazioni e i documenti prodotti dal contribuente; una motivazione che ignori argomentazioni decisive può comportare la cassazione della sentenza.
- La qualificazione di una voce come sconto commerciale, svalutazione, onere finanziario o rettifica di ricavo dipende dalla sua effettiva natura economica e dalla documentazione disponibile, non soltanto dalla denominazione utilizzata in fattura o in contabilità.
- Nel giudizio di cassazione è necessario censurare puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo che contesti una questione diversa da quella effettivamente posta dal giudice può essere dichiarato inammissibile.
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