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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16214/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce (10/09/2025) che aveva confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Brindisi con rito abbreviato (11/07/2019), per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduceva, in sintesi: omissione di motivazione in ordine alla memoria ex art. 121 c.p.p. inerente la richiesta di pene sostitutive (detenzione domiciliare intervenuta medio tempore); errata qualificazione della condotta (sostegno che la condotta fosse riconducibile al reato contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, ivi compresa l'attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma secondo; vizio motivazionale sulla mancata applicazione della continuazione con reati accertati medio tempore.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso, nel complesso, parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibili (cioè non esaminabili in fatto perché reiterativi dell'appello e mancanti di confronto con la motivazione della Corte d'appello) i mezzi che impugnavano la qualificazione del fatto, le circostanze attenuanti e la continuazione, confermando dunque l'affermazione di responsabilità (irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.) per il reato di ricettazione. Tuttavia la Corte ha accolto il primo motivo relativo all'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, della memoria ex art. 121 c.p.p. con la richiesta di applicazione di pene sostitutive (detenzione domiciliare), rilevando che la memoria era tempestivamente depositata ma non era stata considerata nella motivazione. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alle pene sostitutive e la vicenda è rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce perché si pronunci, nell'esercizio della sua discrezionalità, sull'istanza di pena sostitutiva. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte ha confermato la qualificazione della condotta come ricettazione: il possesso dei beni, la loro natura e l'assenza di valida giustificazione hanno giustificato la condanna, escludendo la riconduzione ai benefici del comma quarto o altre attenuanti quando i fatti di causa non lo consentono

  • art. 648, comma secondo e comma quarto cod. pen. (attenuanti/discipline particolari)

    art. 648, comma secondo; art. 648, comma quarto

    Il ricorso chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma secondo e/o l'applicazione del comma quarto; la Corte d'appello ha ritenuto che le caratteristiche dei beni e l'assenza di giustificazione non consentivano l'applicazione delle predette attenuanti, decisione non vinta in Cassazione (su questo punto Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile)

  • art. 121 cod. proc. pen. (memoria in appello)

    La memoria ex art. 121 depositata dal difensore conteneva l'istanza di pene sostitutive; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non ha dato conto di tale richiesta nella motivazione e ha qualificato come omissione motivazionale tale mancata considerazione, motivo di annullamento limitato e rinvio

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    La Corte indica di aver limitato la trattazione dei motivi ai sensi dell'art. 173 disp. att. per la motivazione della sentenza in Cassazione, ma ciò non ha inciso sull'obbligo del giudice d'appello di considerare la memoria tempestivamente depositata

  • art. 624 cod. proc. pen. (irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità)

    Ai sensi dell'art. 624 c.p.p. la Cassazione dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità per le parti della sentenza non annullate: la condanna per ricettazione resta quindi definitiva eccetto per la valutazione delle pene sostitutive, rinviata

Massime di principio

  • La mancata menzione e valutazione, nella motivazione della Corte d'appello, di una memoria tempestivamente depositata che chiede l'applicazione di pene sostitutive costituisce omissione motivazionale rilevante in Cassazione e può determinare annullamento con rinvio limitato alla sola questione delle pene sostitutive
  • I motivi di cassazione che si limitano a reiterare i rilievi già svolti in appello, senza un concreto confronto con la motivazione resa dal giudice di merito, sono inammissibili
  • Per la ricettazione è decisivo il quadro probatorio sulla natura dei beni e l'assenza di valida giustificazione del possesso: in presenza di elementi che collegano i beni a furti o azioni illecite la qualificazione come ricettazione può essere confermata e le attenuanti escluse
  • La continuazione tra reati richiede l'accertamento di un apprezzabile legame tra le azioni; la mera evocazione di fatti analoghi non è sufficiente per fondare la continuazione
  • Quando la Cassazione annulla solo una parte della decisione (ad es. sulla determinazione o applicazione di pene sostitutive) e dichiara irrevocabile il resto, la condanna sostanziale resta efficace salvo il nuovo esame limitato disposto dal rinvio

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