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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31789 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento induttivo per IRES, IRAP e IVA relativo al 2007, ritenendo inattendibile la contabilità della cooperativa. L'accertamento si fondava, tra l'altro, su una richiesta di rinvio a giudizio relativa all'utilizzo di fatture emesse da società ritenute inesistenti e su prelevamenti in contanti effettuati dall'amministratore. La CTR aveva annullato l'accertamento per mancanza di prova, ritenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato adeguatamente le violazioni. L'Agenzia ha sostenuto che, una volta forniti indizi sufficienti sull'inesistenza delle operazioni, spettasse al contribuente provare l'effettività delle operazioni, la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati tutti e tre i motivi. Ha stabilito che, quando l'Amministrazione dimostra l'oggettiva inesistenza delle operazioni, ad esempio perché le società emittenti sono cartiere o società fantasma, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni; non sono sufficienti le sole fatture, la regolare contabilizzazione o i pagamenti tracciati. La richiesta di rinvio a giudizio può costituire elemento indiziario idoneo a fondare l'accertamento e, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, l'esercizio dell'azione penale è sufficiente a escludere la deducibilità dei costi direttamente utilizzati per attività qualificabili come delitto non colposo, senza che l'Ufficio debba attendere o dimostrare l'esito definitivo del processo penale. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti di fatto e per l'esame delle questioni rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 39 e 40

    Consentono, nei casi previsti, l'accertamento analitico-induttivo o induttivo del reddito, anche quando la contabilità è formalmente regolare ma complessivamente inattendibile.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 54 e 55

    Disciplinano i poteri di rettifica e di accertamento ai fini IVA, utilizzabili quando emergono elementi che rendono inattendibili i dati dichiarati.

  • D.P.R. n. 917/1986, artt. 6 e 109

    I componenti positivi devono essere provati dall'Amministrazione, mentre per i componenti negativi il contribuente deve dimostrare esistenza, ammontare, competenza e, secondo il caso, inerenza e deducibilità.

  • Art. 2697 c.c.

    Regola generale sull'onere della prova: chi pretende un diritto deve provarne i fatti costitutivi; nel caso delle fatture per operazioni inesistenti, dopo gli elementi forniti dall'Ufficio, l'onere passa al contribuente per dimostrare l'effettività delle operazioni.

  • Legge n. 537/1993, art. 14, commi 4 e 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16/2012, art. 8

    Nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese ... direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.

    I costi direttamente collegati ad attività qualificabili come delitto non colposo sono indeducibili già con l'esercizio dell'azione penale, senza necessità di una sentenza penale irrevocabile. La disposizione, ritenuta più favorevole, può operare retroattivamente.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    È richiamato in relazione all'ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, quale contesto penalmente rilevante delle operazioni contestate.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È la disposizione processuale utilizzata dall'Agenzia per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali e tributarie.

Massime di principio

  • In presenza di fatture emesse da società cartiere, fantasma o comunque prive di effettiva operatività, l'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni; una volta raggiunta tale soglia, spetta al contribuente provare concretamente che le operazioni sono realmente avvenute.
  • La sola esibizione della fattura, la sua annotazione in contabilità e il pagamento formalmente regolare non dimostrano necessariamente l'effettività dell'operazione, perché tali elementi possono essere utilizzati per mascherare operazioni fittizie.
  • Una contabilità formalmente corretta può essere considerata inattendibile nel suo complesso quando emergono anomalie gravi, precise e concordanti; in tal caso l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni e il contribuente deve fornire una prova contraria specifica.
  • Una richiesta di rinvio a giudizio o altri elementi provenienti da un'indagine penale possono avere valore indiziario nel processo tributario, anche in assenza di una sentenza penale definitiva. Il giudice tributario deve valutarne autonomamente la rilevanza.
  • I costi direttamente utilizzati per attività qualificabili come delitto non colposo sono indeducibili quando il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, senza che l'Amministrazione debba necessariamente attendere la conclusione del procedimento penale.
  • Per difendere la deducibilità di costi e la detraibilità dell'IVA, il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione sostanziale dell'operazione: contratti, ordini, documenti di trasporto, prova della prestazione o consegna, corrispondenza commerciale, modalità economiche coerenti e dimostrazione dell'effettiva controparte.

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