Sentenza del 06/02/2018 n. 637 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Intervenuto fallimento- Mancata impugnazione del curatore fallimentare- Difetto legittimazione dei soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I soci contestavano l'avviso di accertamento relativo alla società fallita, presumibilmente confidando di poter agire autonomamente a causa della mancata impugnazione da parte del curatore fallimentare. La questione riguardava l'eventuale legittimazione processuale suppletiva dei soci nei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, anche quando l'atto fosse stato notificato loro personalmente oltre che al curatore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale dei soci. L'intervenuto fallimento determina l'incapacità processuale del fallito e l'interruzione automatica del processo nei rapporti compresi nel fallimento; la legittimazione a impugnare l'avviso relativo alla società spetta al curatore fallimentare. La mancata impugnazione da parte del curatore non attribuisce ai soci una legittimazione sostitutiva o suppletiva. La notifica personale dell'avviso ai soci non modifica tale conclusione.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
Disciplina gli atti impugnabili nel processo tributario; nel caso esaminato, l'impugnazione dell'atto relativo alla società fallita doveva essere proposta dal soggetto processualmente legittimato, ossia dal curatore fallimentare.
Art. 100 del codice di procedura civile
Richiede la sussistenza dell'interesse e della legittimazione ad agire; i soci sono stati ritenuti privi della legittimazione necessaria per impugnare autonomamente l'accertamento riguardante la società fallita.
Cassazione, sentenza n. 6746/2007
È richiamata a sostegno del principio secondo cui il fallimento esclude la legittimazione processuale autonoma del fallito e, in assenza di impugnazione del curatore, non consente ai soci di agire in via suppletiva.
Cassazione, sentenza n. 7561/1995
È indicata come orientamento contrario, favorevole in precedenza alla possibilità di riconoscere una legittimazione dei soci in situazioni di inerzia del curatore.
Massime di principio
- Quando una società è sottoposta a fallimento, la gestione dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura e la relativa difesa processuale spettano normalmente al curatore.
- La mancata impugnazione di un atto da parte del curatore non consente automaticamente ai soci o al fallito di sostituirsi a lui nel processo.
- La notifica personale dell'atto ai soci non è sufficiente, da sola, a riconoscere loro la legittimazione a contestare un'obbligazione riferibile alla società fallita.
- Prima di proporre ricorso occorre verificare chi sia il soggetto titolare della legittimazione processuale, distinguendo tra obbligazioni della società e responsabilità personali dei soci.
- L'eventuale responsabilità autonoma del socio, se prevista dalla legge e direttamente contestata dall'amministrazione, deve essere valutata separatamente rispetto alla posizione della società fallita.
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