Cassazione Penale, Ordinanza n. 18023/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuta l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda riguarda un accordo ex art. 444 c.p.p. recepito dal G.U.P. di Cagliari con sentenza del 17 gennaio 2025, con cui all'imputato è stata applicata la pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale, unificazione delle condotte sotto il vincolo della continuazione e riduzione per il rito. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva: secondo la difesa, i precedenti penali non sarebbero sintomatici di una maggiore capacità a delinquere né di una più elevata pericolosità sociale, sicché la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa; di conseguenza, le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse nella massima estensione. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto fuori dei casi consentiti contro una sentenza di patteggiamento, poiché l'accordo tra le parti già prevedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva, e dunque la censura mirava a rimettere in discussione un punto dell'accordo non impugnabile nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della sentenza di applicazione della pena, relativa al reato in materia di stupefacenti contestato all'imputato
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche sono state riconosciute e ritenute equivalenti alla recidiva contestata
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
il ricorso è stato trattato de plano, secondo il rito previsto per la specifica impugnazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti contro la sentenza di applicazione della pena
art. 616 c.p.p.
in conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e fondare la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione è inammissibile quando introduce censure non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè dirette a rimettere in discussione punti dell'accordo recepito in sentenza.
- Se l'accordo tra le parti contempla già il riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva, non è consentito in cassazione contestare il bilanciamento concordato solo per ottenere una diversa valutazione della recidiva e un maggior favore sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel controllo sulla ricorribilità della sentenza di patteggiamento, la Corte verifica prioritariamente la sussistenza dei presupposti oggettivi e processuali dell'impugnazione, senza entrare nel merito della valutazione discrezionale sulla recidiva quando la questione è coperta dall'accordo tra le parti.
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