Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31681/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società correntista aveva convenuto prima la banca originaria e poi, dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca cedente, anche la cessionaria dell’azienda bancaria, chiedendo l’accertamento della nullità parziale di due contratti di conto corrente e la ripetizione delle somme addebitate in base a poste ritenute illegittime o non validamente pattuite. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della cessionaria, ritenendola succeduta nel rapporto, e la Corte d’appello aveva confermato. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e del D.L. n. 99/2017, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sufficiente la sola pendenza della lite al momento dell’apertura della LCA per includere il rapporto nel perimetro ceduto, senza verificare se il rapporto sostanziale fosse effettivamente compreso tra quelli trasferiti; (2) violazione dell’art. 81 c.p.c., deducendo che la decisione avesse riconosciuto una legittimazione passiva in relazione a una situazione sostanziale che, secondo la ricorrente, era rimasta in capo alla cedente o era stata trasferita a soggetti diversi; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, perché la domanda della correntista sarebbe stata accolta nonostante l’asserita mancanza della serie completa degli estratti conto e quindi di una prova integrale del dare/avere.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, chiarendo che la sola pendenza della controversia al momento della cessione non è, di per sé, criterio sufficiente per includere il rapporto nel perimetro trasferito: occorre verificare, secondo il contratto di cessione interpretato alla luce del D.L. n. 99/2017, se il rapporto fosse ancora esistente e se la passività fosse inerente e funzionale all’impresa bancaria ceduta. Tuttavia, nel caso concreto, il rigetto è stato confermato perché si era formato giudicato interno su alcuni fatti decisivi: la continuità e unitarietà del rapporto di conto corrente, la sua perdurante apertura e la mancata qualificazione del credito come sofferenza in modo idoneo a escluderlo dal perimetro della cessione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché l’accertamento del saldo era stato compiuto dal giudice di merito anche mediante CTU e altri elementi documentali, in conformità alla giurisprudenza che consente la ricostruzione del rapporto bancario anche in assenza della serie completa degli estratti conto. Le spese sono state compensate per la novità della questione e per la parziale infondatezza delle difese della resistente sulla titolarità del rapporto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le clausole del contratto di cessione devono essere interpretate secondo il senso complessivo dell’assetto negoziale e non in modo atomistico; rileva il comportamento complessivo delle parti e non solo il dato letterale isolato.

  • D.L. n. 99/2017, art. 3

    Il decreto devolve all’autonomia privata la definizione del perimetro delle attività e passività cedute, pur ponendo esclusioni cogenti; la pendenza della lite da sola non basta a stabilire l’inclusione del rapporto, dovendosi verificare la persistenza del rapporto e la sua riconducibilità all’azienda ceduta.

  • D.L. n. 99/2017, art. 4, comma 1, lett. c)

    La disposizione sulla garanzia statale riguarda i contenziosi pregressi nel quadro dell’operazione di cessione, ma non consente di prescindere dall’interpretazione del contratto per individuare quali rapporti siano effettivamente trasferiti.

  • art. 81 c.p.c.

    Nessuno può stare in giudizio in nome proprio per far valere una situazione sostanziale altrui, salvo diversa previsione di legge; tuttavia la legittimazione della cessionaria dipende dal reale perimetro della cessione risultante dal contratto e dalla legge speciale.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione dell’onere della prova quando il giudice di merito ricostruisce il rapporto bancario mediante CTU e altri elementi probatori disponibili; la prova non richiede necessariamente la produzione integrale di tutti gli estratti conto.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della decisione impugnata, mantenendo fermo il dispositivo di rigetto.

Massime di principio

  • Nelle cessioni di azienda bancaria disciplinate da normativa speciale, il criterio decisivo per stabilire se un contenzioso sia stato trasferito non è la sola pendenza della lite alla data di efficacia della cessione, ma la verifica del perimetro negoziale complessivo e della persistenza del rapporto sostanziale cui la lite inerisce.
  • L’espressione contrattuale che richiama rapporti "inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria" va letta in rapporto all’azienda oggetto di cessione e non alla sola attività bancaria in senso stretto; non ogni rapporto collegato all’impresa può essere automaticamente escluso o incluso senza un esame concreto.
  • Nei giudizi di ripetizione e accertamento del saldo dei rapporti di conto corrente, la mancanza della serie completa degli estratti conto non impone di per sé il rigetto della domanda, potendo il giudice ricostruire il rapporto tramite altri documenti, le contestazioni di parte e la consulenza tecnica d’ufficio.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando, in presenza di materiale probatorio comunque acquisito, valuti nel merito l’attendibilità della ricostruzione del saldo.
  • Quando non sia specificamente censurata una statuizione di fatto idonea a sorreggere la decisione, su quel punto può formarsi giudicato interno, con conseguente preclusione di rivalutazioni in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveRicorso per cassazioneConto corrente
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.