Sentenza del 04/10/2016 n. 366 - Comm. Trib. Prov. Como
IRES - Acquisti da società con sede in Paesi "black-list".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deducibilità dei costi può essere riconosciuta quando il contribuente fornisce la prova dell'effettiva operatività commerciale dell'impresa estera e dell'effettivo interesse economico dell'acquisto. L'estraneità dei beni rispetto al settore abituale dell'acquirente, considerata isolatamente, non è sufficiente a negare la deduzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 110, comma 11, del d.P.R. 917/1986. Il contribuente doveva dimostrare sia che la società estera svolgesse un'attività commerciale effettiva, sia che l'operazione rispondesse a un concreto interesse economico. La sentenza chiarisce che la prova non è esclusa dal solo fatto che i beni acquistati non appartengano al settore merceologico tipico dell'attività dell'acquirente.
Norme richiamate
Art. 110, comma 11, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
L'operatore economico deve comprovare che l'impresa estera svolga un'attività commerciale effettiva e che l'operazione risponda ad un effettivo interesse economico.
La norma pone a carico del contribuente una prova specifica e sostanziale dell'effettività dell'impresa estera e dell'interesse economico dell'operazione; non richiede però che i beni acquistati siano necessariamente coerenti con il settore merceologico tipico dell'acquirente.
Massime di principio
- Per dedurre costi relativi ad acquisti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata occorre documentare concretamente l'attività commerciale effettiva del fornitore e la reale esecuzione dell'operazione.
- L'interesse economico deve essere valutato in concreto, considerando utilità, condizioni e finalità dell'acquisto, e non soltanto la sua coerenza con l'attività principale del contribuente.
- La non appartenenza dei beni acquistati al settore merceologico abituale dell'impresa non costituisce, da sola, prova di elusività o di indeducibilità.
- È opportuno conservare contratti, fatture, documenti di trasporto, pagamenti, corrispondenza commerciale e ogni elemento utile a dimostrare l'effettività del fornitore e dell'operazione.
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