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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38750/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato avviso di accertamento basato su una 'scheda cliente' (fiche) acquisita dalla Guardia di Finanza. Il ricorrente contestava: a) la mancata verifica della provenienza della scheda (presunta appartenente alla cosiddetta 'lista Falciani'); b) la natura "anonima" o incerta del documento e la sua riferibilità al ricorrente; c) la violazione degli oneri probatori e delle garanzie difensive (art. 2697 c.c., artt. 113,115,116 c.p.c., artt. 2727 ss. c.c. ecc.); d) l'illegittimità o illiceità dell'acquisizione della prova e, quindi, la sua inutilizzabilità in sede tributaria (richiamo art. 191 cod. proc. pen. e principi sulla inutilizzabilità delle prove illecite).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e utilizzabile in sede tributaria la scheda acquisita tramite canali di cooperazione internazionale (Direttiva 77/799/CEE e Convenzione Italia-Francia), confermando che: la CTR ha motivato in modo sufficiente l'attendibilità e la riferibilità della scheda al ricorrente (nome, IBAN, sede HSBC, presenza del fratello con stesso cognome); l'eventuale illiceità della modalità di acquisizione delle informazioni all'estero non determina automaticamente l'inutilizzabilità nel procedimento tributario, posto il principio di autonomia tra procedimento penale e fiscale e la consolidata giurisprudenza che ammette l'uso di "prove atipiche" o raccolte in modo irrituale salvo specifiche previsioni di legge o violazione di diritti costituzionali fondamentali; pertanto l'accertamento e le sanzioni sono stati ritenuti validi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 167 del 1990, art. 4 e art. 5 (conv. legge n. 227 del 1990)

    Normativa sulla disciplina del monitoraggio fiscale e sull'obbligo di dichiarare capitali e attività finanziarie estere, la Corte conferma che la violazione di tali obblighi giustifica l'accertamento basato su elementi indiziari internazionali

  • Direttiva 77/799/CEE del Consiglio (19.12.1977)

    Strumento che legittima lo scambio di informazioni tra autorità fiscali; la Corte ritiene legittima l'acquisizione e l'utilizzo della documentazione ricevuta tramite tale canale

  • Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia (5.10.1989), ratificata con legge n. 20/1992

    Base convenzionale per la cooperazione e la trasmissione di informazioni fra le autorità fiscali; la scheda è stata considerata acquisita in esecuzione di assistenza internazionale corretta

  • D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 31-bis, art. 32, art. 33, art. 39 comma 2, art. 41 comma 2, art. 42)

    Disposizioni sul procedimento di accertamento fiscale e sugli elementi probatori: la Corte afferma che il fisco può utilizzare elementi acquisiti anche in forma atipica per l'accertamento

  • D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 51, art. 52, artt. 54 e 55, art. 63)

    Norme rilevanti per l'IVA e l'utilizzabilità di documenti: la Corte ricorda i limiti all'inutilizzabilità delle prove e la compatibilità con l'uso di dati acquisiti tramite scambio internazionale

  • Codice di procedura penale, art. 191

    Prevede l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti penali; la Corte chiarisce che tale principio è proprio del processo penale e non ha valenza generale automatica nel processo tributario

  • Disposizioni attuative del codice di procedura penale, art. 220 disp. att.

    Impone rispetto delle regole penali quando emergono indizi di reato, ma detta limiti che non estendono automaticamente l'inutilizzabilità al procedimento tributario

  • Decreto legge n. 78/2009, art. 12 (comma 2)

    Prevede meccanismi di cooperazione fra Stati per il contrasto ai paradisi fiscali; la Corte ritiene incoerente disconoscere l'ufficialità di documentazione trasmessa tramite tali canali

  • Codice civile, art. 2697

    Regola l'onere della prova; la Corte valuta che l'Amministrazione ha fornito elementi sufficienti e che il contribuente non ha efficacemente contestato l'identificazione

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 6 e 7

    Riconosce diritti di difesa del contribuente; la Corte ritiene rispettate le garanzie difensive nel contraddittorio sull'uso della documentazione internazionale

  • Decreto Legislativo n. 74 del 2000, art. 20 e D.I. n. 429 del 1982, art. 12

    Norme sui reati tributari e sulla relazione fra procedimenti penali e fiscali; la giurisprudenza richiamata conferma l'autonomia dell'accertamento fiscale rispetto all'illecito penale dell'autore materiale di una lista

Massime di principio

  • Le informazioni ricevute tramite canali di cooperazione internazionale (direttive e convenzioni) sono ammissibili e utilizzabili nei procedimenti di accertamento fiscale, anche se la loro acquisizione all'estero è stata contestata
  • L'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p. riguarda il processo penale; nel processo tributario l'utilizzabilità della prova segue regole autonome e ammette anche "prove atipiche" salvo espressa previsione di divieto o violazione di diritti costituzionali fondamentali
  • La riferibilità di una "scheda cliente" al contribuente può essere sufficientemente provata anche dalla indicazione di nome e dati bancari/IBAN e dalla mancanza di prova di omonimia; il contribuente deve proporre prove contrarie concrete
  • Anche un unico indizio, se dotato di gravità e precisione, può fondare un accertamento tributario; non è richiesto sempre un insieme ampio di elementi probatori
  • Se sussistono dubbi sulla legittimità dell'acquisizione all'estero, la questione può rilevare in sede penale o in casi di violazione di diritti costituzionali (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio), ma non determina automaticamente l'inutilizzabilità nel procedimento fiscale

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