L.R. Piemonte 23/2008
"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per il Piemonte l’organizzazione degli uffici di Giunta e Consiglio, i principi di funzionamento, la struttura amministrativa, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali, il reclutamento, la mobilità, la formazione, la valutazione della performance e la valorizzazione del merito. Contiene norme transitorie e abroga la previgente l.r. 51/1997.
Organizzazione degli uffici regionali e disciplina della dirigenza e del personale
Organizzazione degli uffici regionali e disciplina della dirigenza e del personale
La legge regola l’organizzazione degli uffici della Giunta e del Consiglio regionale del Piemonte, nel quadro dell’autonomia organizzativa statutaria e dei principi del lavoro pubblico. Definisce anche la disciplina della dirigenza e del personale per gli aspetti organizzativi, gestionali e funzionali non rimessi al rapporto di lavoro contrattualizzato.
Principi generali e finalità
L’organizzazione regionale deve rispettare imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, responsabilità, semplificazione, partecipazione, accesso agli atti, coordinamento e distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione dirigenziale. Le finalità sono orientate al miglioramento della risposta ai bisogni della comunità, all’innovazione e alla flessibilità, al raccordo tra programmazione, gestione e controllo, alla semplificazione, alla valorizzazione del merito, al benessere organizzativo, alle pari opportunità, allo sviluppo delle tecnologie e al supporto alla valutazione delle politiche e alla qualità normativa.
Fonti dell’organizzazione e atti attuativi
La legge definisce i principi generali, l’assetto complessivo delle strutture, gli incarichi dirigenziali, l’accesso alla dirigenza, la valutazione, gli incarichi non dirigenziali e l’impiego delle risorse umane. L’organizzazione concreta è affidata ai provvedimenti di organizzazione adottati separatamente da Giunta e Ufficio di Presidenza del Consiglio, nonché agli atti dei dirigenti per l’organizzazione interna delle strutture. Per alcune materie rilevanti è richiesta l’intesa tra Giunta e Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Criteri organizzativi e gestione del personale
L’organizzazione degli uffici deve essere funzionale e flessibile, con periodiche verifiche rispetto a compiti, programmi e risorse. Sono previsti il raccordo tra organi politici e gestione, la razionalizzazione delle procedure, il monitoraggio di attività, costi e risultati, l’armonizzazione degli orari con le esigenze dell’utenza e l’attenzione alle pari opportunità. Il rapporto di lavoro del personale regionale resta disciplinato dalle norme civilistiche, dalle leggi sul lavoro subordinato e dai contratti collettivi e individuali.
Strutture organizzative regionali
L’assetto regionale si articola in direzioni, settori, strutture temporanee e di progetto e strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa. Giunta e Consiglio hanno ruoli organici separati. Le direzioni sono strutture stabili, di norma articolate in settori; i settori sono strutture stabili con autonomia organizzativa e funzionale; le strutture temporanee e di progetto servono per attività di durata limitata o per specifici progetti. Il coordinamento tra le direzioni è assicurato da appositi comitati presso Giunta e Consiglio.
Organi di coordinamento e figure apicali
Il direttore del Consiglio con competenze sul procedimento legislativo assume le funzioni di Segretario generale del Consiglio regionale e presiede il relativo comitato di coordinamento. Presso la Giunta il coordinamento avviene tramite un comitato composto dai direttori regionali e dal Capo di Gabinetto della Presidenza. La Giunta può attribuire a una direzione anche il compito di coordinare il funzionamento generale delle direzioni regionali.
Strutture di supporto agli organi politici e Gabinetto della Giunta
Le strutture di supporto agli organi di indirizzo e controllo si avvalgono di personale a termine o di collaboratori autonomi; se il collaboratore è dipendente regionale è collocato in aspettativa senza assegni, mentre per dipendenti di altre amministrazioni è possibile il comando o convenzione. Per il Presidente della Giunta è istituito il Gabinetto con un Capo di Gabinetto fiduciario, anche esterno, con durata massima di cinque anni rinnovabili e cessazione automatica con il mandato presidenziale. È prevista una disciplina finanziaria specifica con incremento di risorse e congelamento di un posto in dotazione organica.
Compiti degli organi politici e dei dirigenti
Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono obiettivi, programmi, direttive, criteri per l’assegnazione di vantaggi economici, nomine esterne, tariffe, incarichi dirigenziali, risorse assegnate alle strutture e controlli sui risultati. Non possono tuttavia avocare o revocare atti di competenza dei dirigenti. I dirigenti attuano i programmi e adottano gli atti di gestione, anche verso l’esterno, con poteri su personale, spesa, procedimenti, gare, contratti, autorizzazioni, conciliazioni e gestione ordinaria della struttura.
Incarichi dirigenziali: contenuto, accesso e conferimento
La dirigenza regionale è ordinata in un’unica qualifica, articolata in funzioni: direzioni regionali, segretario generale del Consiglio, settori, strutture temporanee e di progetto e funzioni tecnico-professionali o specialistiche in staff. L’accesso alla qualifica avviene per concorso pubblico o corso-concorso; sono richiesti laurea ed esperienza professionale quinquennale in amministrazioni pubbliche o enti/aziende pubbliche o private in posizione immediatamente inferiore a quella dirigenziale. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio secondo criteri organizzativi, valutando attitudini, competenze, risultati e capacità organizzative, con rotazione tendenziale e durata non superiore a cinque anni.
Incarichi dirigenziali a termine ed esterni
Per esigenze della struttura possono essere conferiti incarichi a tempo determinato di responsabile di settore o di struttura temporanea/progetto, previo selezione pubblica, a soggetti del settore pubblico in possesso di laurea e di esperienza quinquennale specifica. Tali incarichi a dipendenti regionali comportano aspettativa senza assegni con conservazione dell’anzianità. Possono inoltre essere conferiti incarichi a persone esterne all’amministrazione per direttori regionali e responsabili di settore o di strutture temporanee/progetto, per specifiche esigenze di interesse pubblico, in presenza di qualificazione professionale non reperibile nel ruolo interno e nel rispetto dei limiti percentuali di legge; la durata va da due a cinque anni, rinnovabili.
Revoca, responsabilità e Comitato dei garanti
La revoca o la destinazione ad altro incarico può avvenire per esigenze organizzative, per esito negativo della valutazione o su richiesta del dirigente, secondo i criteri fissati dai provvedimenti organizzativi. La responsabilità dirigenziale è collegata al risultato della gestione, al personale, alle risorse assegnate e al rispetto di indirizzi e direttive. In caso di valutazioni negative, i provvedimenti conseguenti sono adottati previo parere conforme del Comitato dei garanti, composto da un magistrato contabile, un dirigente eletto dai dirigenti regionali e un esperto designato congiuntamente da Giunta e Consiglio.
Funzioni vicarie e vice direttori
Possono essere individuati dirigenti incaricati delle funzioni vicarie, tra direttori, vice direttori o dirigenti di settore, in caso di assenza o impedimento dei titolari. Per direzioni di particolare complessità possono essere nominati vice direttori con delega scritta e motivata del direttore.
Incarichi non dirigenziali
I provvedimenti organizzativi disciplinano le posizioni organizzative e le alte professionalità non dirigenziali, che implicano elevata responsabilità di risultato e competenze specialistiche. Il numero massimo e la ripartizione tra direzioni sono stabiliti da Giunta e Ufficio di Presidenza del Consiglio. Gli incarichi sono attribuiti dai direttori, sentito il responsabile di settore, con atto scritto e motivato.
Programmazione del personale, assunzioni e mobilità
L’impiego del personale deve avvenire secondo programmazione, in coerenza con obiettivi, programmi, risorse disponibili e vincoli di finanza pubblica. Le variazioni di strutture e dotazioni organiche sono definite dai provvedimenti organizzativi con informazione alle organizzazioni sindacali e sono sottoposte, per il ruolo del Consiglio e della Giunta, alle proposte di revisione in sessione di bilancio. Le assunzioni avvengono tramite procedure selettive aperte all’esterno, avviamento dai centri per l’impiego per i profili con sola scuola dell’obbligo e chiamata numerica dei disabili. È consentito il ricorso alla mobilità e ai trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche.
Formazione, aggiornamento e disciplina del personale
La formazione e l’aggiornamento professionale sono favoriti come strumenti essenziali di efficacia e valorizzazione delle capacità, con finalità di base, aggiornamento, specializzazione, riqualificazione e pari opportunità. Costituiscono diritto-dovere del dipendente e devono essere oggetto di valutazione dei risultati. Ai dipendenti regionali si applicano le regole generali sulla responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa e contabile; l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari e i soggetti che irrogano le sanzioni sono individuati dai provvedimenti organizzativi.
Personale in sedi internazionali e collegamento con l’Unione europea
Il personale operante presso strutture regionali di collegamento con l’Unione europea beneficia delle indennità speciali previste per il personale all’estero e può essere reclutato e utilizzato secondo le modalità fissate dai provvedimenti organizzativi. I dipendenti regionali possono accettare incarichi presso soggetti e organismi pubblici operanti in sede internazionale, con collocamento in aspettativa o fuori ruolo e conservazione della qualifica e del posto.
Misurazione, valutazione della performance e trasparenza
La legge istituisce un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni di strutture, dirigenti e personale, orientato al miglioramento dei servizi, alla crescita delle competenze, al merito e ai premi di risultato. Il processo comprende definizione degli obiettivi, collegamento alle risorse, monitoraggio, misurazione, utilizzo dei sistemi premianti e rendicontazione. I sistemi di valutazione sono definiti d’intesa tra Giunta e Consiglio; il Nucleo di valutazione, composto da tre esperti esterni, elabora linee guida, verifica i processi, valida la relazione sui risultati e svolge i compiti previsti dalla normativa su anticorruzione e trasparenza. Entro un mese dall’approvazione del bilancio si redige il Piano della performance; entro il 30 giugno la Relazione sulla performance relativa all’anno precedente. La Regione deve garantire ampia trasparenza dei dati organizzativi, retributivi, valutativi e degli incarichi, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
Valorizzazione del merito, progressioni e premi
La Regione promuove sistemi premianti e riconoscimento del merito, con progressioni economiche disciplinate dalla contrattazione collettiva e con progressioni tra aree tramite procedura comparativa. La performance individuale deve essere articolata in almeno tre fasce di merito, con attribuzione prevalente delle risorse accessorie alla fascia più alta. È prevista anche una quota, entro il 30% delle economie di funzionamento derivanti da riorganizzazioni e innovazioni, destinata in parte al personale direttamente coinvolto e in parte alla contrattazione integrativa, solo dopo documentazione nella relazione sulla performance e validazione del Nucleo di valutazione.
Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione
La legge si applica anche agli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione secondo un apposito disciplinare della Giunta. Per tali enti valgono le disposizioni sul merito e sui premi, integrate dagli atti organizzativi regionali. Gli enti devono presentare la proposta di struttura organizzativa e dotazione organica entro sessanta giorni dall’approvazione del disciplinare; fino all’approvazione continuano ad operare secondo la normativa previgente e non possono attivare nuove assunzioni a tempo indeterminato. Per enti di grandi dimensioni la Giunta può autorizzare una struttura direzionale equivalente a una direzione regionale.
Regime transitorio
Fino all’adozione dei provvedimenti di organizzazione restano applicabili, in parte, la precedente l.r. 51/1997 e il regolamento regionale 12/R/2001 per l’accesso all’impiego. Fino al conferimento dei nuovi incarichi continuano ad operare le strutture e gli incarichi vigenti, nonché i contratti privati a termine residui. Sono confermate le strutture direzionali già esistenti negli enti dipendenti e le dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore. Le graduatorie dei concorsi per l’accesso alla dirigenza sono prorogate di tre anni e utilizzate prioritariamente per i posti vacanti.
Abrogazioni e copertura finanziaria
È abrogata la l.r. 51/1997, con salvezza degli effetti giuridici prodotti da rinvii ad essa contenuti in altre leggi regionali. È inoltre soppressa una parte della l.r. 26/1994. La copertura degli oneri decorre dall’anno finanziario 2008 a valere su specifiche unità previsionali del bilancio regionale.
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