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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31812/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, alla società contribuente, di un provvedimento comunale di revoca della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale fondato su plurimi carichi fiscali definitivi, per i quali erano state notificate varie cartelle esattoriali. La contribuente sosteneva di aver appreso solo in quel momento dell’esistenza delle cartelle, alcune delle quali intestate a due società poi incorporate. Il giudice di primo grado aveva accolto la pretesa dell’agente della riscossione, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo inesistenti o comunque inefficaci le notifiche eseguite verso società ormai incorporate. La società concessionaria ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2504-bis c.c., perché la CTR avrebbe errato nel considerare inesistenti le notifiche indirizzate alle società incorporate, non più esistenti; 2) violazione degli artt. 145, 115, 116 c.p.c. e 2700 c.c., perché la CTR avrebbe omesso di considerare che una cartella sarebbe stata notificata prima della fusione e che le altre, pur intestate alle incorporate, erano state ricevute presso la sede della incorporante, con conseguente conoscenza del carico e perfezionamento della notifica; 3) violazione dell’art. 100 c.p.c., perché la contribuente avrebbe contestato solo la regolarità della notifica delle cartelle senza censurare la fondatezza della pretesa tributaria, difettando così di interesse ad agire.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di fusione per incorporazione e cancellazione dal registro delle imprese, occorra considerare il fenomeno successorio e non solo il destinatario formale degli atti; inoltre, dagli avvisi di ricevimento risultava che le cartelle, pur intestate alle società incorporate, erano state ricevute presso la sede della società incorporante, con raggiungimento dello scopo della notifica ex art. 156 c.p.c. Ha anche affermato che la sola contestazione della regolarità della notifica, senza mettere in discussione la pretesa tributaria né dedurre tempestività della riscossione o dell’impugnazione, non è sufficiente a fondare l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2504-bis c.c.

    La fusione per incorporazione determina una vicenda evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico e la prosecuzione dei rapporti, anche processuali, in capo al soggetto unificato; la censura della CTR era quindi errata se fondata sulla mera inesistenza delle società incorporate.

  • art. 145 c.p.c.

    È richiamato come parametro sulla notifica degli atti, ma la Corte valorizza soprattutto il fatto che le notifiche si siano perfezionate presso la sede dell’incorporante e abbiano comunque raggiunto il loro scopo.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte rileva che la CTR non ha correttamente valutato la documentazione relativa agli avvisi di ricevimento trascritti in ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove documentali; la Corte censura l’omesso esame del dato documentale relativo al perfezionamento delle notifiche.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per il valore probatorio degli avvisi di ricevimento e della documentazione postale prodotta.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono i parametri formali dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e vizio motivazionale.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte richiama il principio del raggiungimento dello scopo: l’impugnazione proposta dalla società dimostra la piena conoscenza degli atti e sana il vizio di notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare le eccezioni svolte per la prima volta in cassazione grava sulla parte che le ha dedotte; nel caso concreto tale prova è ritenuta non fornita.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire manca quando il contribuente deduce solo vizi di notifica dell’atto impositivo senza contestare la pretesa tributaria o la tempestività dell’azione o dell’impugnazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide direttamente nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente.

Massime di principio

  • In caso di fusione per incorporazione, il giudice deve valutare la vicenda successoria in modo sostanziale: non basta il dato formale dell’intestazione dell’atto a una società incorporata se la notifica si è perfezionata presso la sede dell’incorporante e l’atto ha raggiunto il suo scopo.
  • Il vizio di notificazione di un atto impositivo non è di per sé idoneo a fondare l’impugnazione del contribuente quando non incide sulla tempestività della pretesa o sulla tempestività della difesa e non si traduce in una contestazione della debenza del tributo.
  • L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. difetta se la parte si limita a contestare la ritualità della notificazione senza dedurre un concreto pregiudizio giuridico derivante dal vizio.
  • Chi eccepisce in cassazione fatti impeditivi o circostanze non vagliate nei gradi di merito deve allegarne e provarne compiutamente i presupposti.
  • Quando il quadro fattuale è già completo, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito senza rinvio ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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