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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 165 del 21/03/2024

Provvedimento del 21 marzo 2024

Garante Privacy165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante interviene nei confronti di Blue Factor S.p.a. a seguito di una notifica di violazione dei dati personali relativa a un attacco ransomware subito dal responsabile del trattamento Sefin S.p.a., con cifratura ed esfiltrazione di dati contenuti in alcuni server. L’Autorità ritiene che la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in considerazione della natura e combinazione dei dati coinvolti, tra cui dati finanziari e documenti di identità, e ordina la comunicazione individuale agli interessati ai sensi dell’art. 34 GDPR. Viene inoltre richiesto un riscontro documentato entro 30 giorni. Il provvedimento richiama anche il rischio di sanzione per l’eventuale inosservanza dell’ordine.

Blue Factor S.p.a.: ordine di comunicare agli interessati un data breach da ransomware con esfiltrazione di dati finanziari e documenti di identità

Blue Factor S.p.a. - ordine di comunicazione agli interessati per data breach da ransomware

Il provvedimento riguarda Blue Factor S.p.a., titolare del trattamento, in relazione a una violazione dei dati personali originata da un attacco ransomware subito dal responsabile del trattamento Sefin S.p.a. Il Garante, valutata la notifica e la documentazione disponibile, ha ritenuto necessaria la comunicazione della violazione agli interessati ai sensi dell’art. 34 GDPR.

Fatto e procedimento

L’Autorità è venuta a conoscenza della violazione tramite notifica del 25 gennaio 2024, successivamente integrata il 9 febbraio 2024. L’attacco, avvenuto il 21 gennaio 2024, ha comportato la cifratura e la successiva esfiltrazione di dati e documenti presenti in 5 dei 195 server gestiti da Sefin S.p.a., quale responsabile del trattamento della società notificante.

Nel corso dell’esame istruttorio è emerso che siti e piattaforme che raccolgono e pubblicizzano rivendicazioni di attacchi ransomware avevano dato notizia dell’esfiltrazione dei dati e della loro potenziale pubblicazione online.

Dati personali coinvolti

La violazione ha interessato diverse categorie di dati personali:

  • dati anagrafici: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale;
  • dati di contatto: indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile;
  • dati di natura finanziaria o creditizia: numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, posizione debitoria;
  • dati relativi a documenti di identificazione o riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente, CNS.

Il Garante valorizza la combinazione di tali dati, ritenendola idonea a incrementare il rischio per le persone coinvolte, anche in termini di furto di identità, divulgazione di informazioni sullo stato patrimoniale e danno reputazionale.

Valutazione del rischio e obbligo di comunicazione agli interessati

Blue Factor S.p.a. aveva dichiarato, con notifica integrativa del 9 febbraio 2024, di ritenere che la violazione non fosse suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e per questo non aveva effettuato la comunicazione ex art. 34 GDPR.

Il Garante richiama i criteri di valutazione del rischio e le Linee guida 9/2022 sulla notifica delle violazioni, nonché le Linee guida 01/2021 sui casi di violazione, osservando che nel caso specifico concorrono molteplici fattori aggravanti: la natura di attacco con esfiltrazione, la tipologia e sensibilità dei dati, la possibile diffusione online, il numero degli interessati coinvolti e il particolare ruolo del titolare nel settore del credito.

Secondo l’Autorità, la decisione di non informare gli interessati impedisce loro di adottare tempestivamente le necessarie cautele. Inoltre, il titolare non ha dimostrato la sussistenza di una delle condizioni di esonero previste dall’art. 34, par. 3, GDPR, in particolare la comprovata eccessiva onerosità della comunicazione.

Prescrizioni impartite dal Garante

Ai sensi degli artt. 34, par. 4, e 58, par. 2, lett. e), GDPR, il Garante ordina alla società di:

  • comunicare senza ritardo, e comunque entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, la violazione a tutti gli interessati coinvolti e raggiungibili;
  • fornire almeno le informazioni previste dall’art. 34, par. 2, GDPR, quindi natura della violazione, possibili conseguenze, recapiti del DPO o di altro punto di contatto e misure adottate per porre rimedio e attenuare gli effetti negativi.

La comunicazione deve essere individuale per gli interessati i cui dati, se diffusi illecitamente, comportano un livello di rischio alto, in particolare quelli relativi a dati finanziari o creditizi e documenti di identità.

Per gli interessati cui si riferiscono dati anagrafici e di contatto, la comunicazione individuale è parimenti richiesta, salvo comprovata eccessiva onerosità. In tale ipotesi, la comunicazione può essere sostituita da un’azione informativa più ampia, con avviso pubblicato sul sito web per almeno due settimane e una campagna social mirata.

Il Garante chiede inoltre che tali scelte e le attività conseguenti siano adeguatamente documentate, in applicazione del principio di responsabilizzazione.

Obbligo di riscontro e profili sanzionatori

Blue Factor S.p.a. deve trasmettere all’Autorità, entro 30 giorni, un riscontro documentato sull’attuazione delle prescrizioni. Il provvedimento ricorda che il mancato riscontro è punito ai sensi degli artt. 83, par. 5, lett. e), GDPR e 166 del Codice privacy.

Viene altresì richiamato l’art. 83, par. 6, GDPR, secondo cui l’inosservanza di un ordine dell’autorità di controllo ai sensi dell’art. 58, par. 2, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20.000.000 euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

Chiusura del provvedimento

Il Garante dispone l’annotazione del provvedimento nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate. Resta salva ogni ulteriore determinazione, anche sanzionatoria, all’esito della definizione dell’istruttoria ancora in corso.

Contro il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento origina dalla notifica di violazione dei dati personali del 25 gennaio 2024, integrata il 9 febbraio 2024, presentata da Blue Factor S.p.a. in relazione a un attacco hacker subito il 21 gennaio 2024 dal responsabile del trattamento Sefin S.p.a. L’attacco ha comportato la cifratura e la successiva esfiltrazione di dati e documenti presenti in 5 dei 195 server gestiti dal responsabile. Nei materiali online dedicati al ransomware risultava pubblicizzata l’avvenuta esfiltrazione e la possibile diffusione dei dati.

Categorie di dati coinvolti

La violazione ha riguardato dati anagrafici, dati di contatto, dati di natura finanziaria o creditizia e dati relativi a documenti di identificazione o riconoscimento. Tra i dati menzionati figurano nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono, dati di conto corrente, dettagli della carta di credito, posizione debitoria, carta di identità, passaporto, patente e CNS.

Valutazione del rischio e obbligo di comunicazione

Il titolare aveva ritenuto che la violazione non fosse suscettibile di presentare un rischio elevato e aveva quindi escluso la comunicazione agli interessati ex art. 34 GDPR. Il Garante ha invece ritenuto sussistente un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, valorizzando la natura dell’attacco, le categorie dei dati coinvolti, la gravità e persistenza delle possibili conseguenze e il ruolo della società nel settore del credito, che richiede particolare responsabilizzazione e trasparenza.

Applicazione dell'art. 34 GDPR e istruzioni operative

L’Autorità richiama l’art. 34, par. 1 e 4, GDPR e conclude che la società è tenuta a comunicare la violazione agli interessati. La comunicazione deve avvenire senza ingiustificato ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, includendo almeno le informazioni di cui all’art. 34, par. 2, GDPR. Per i dati con rischio elevato, la comunicazione deve essere individuale; per i dati anagrafici e di contatto, la comunicazione individuale è comunque richiesta salvo comprovata eccessiva onerosità, nel qual caso è ammessa una misura alternativa con avviso sul sito web per almeno due settimane e campagna social mirata.

Obblighi di documentazione e conseguenze dell'inottemperanza

Blue Factor S.p.a. deve trasmettere al Garante, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, un riscontro adeguatamente documentato sulle iniziative adottate. Il provvedimento ricorda che l’inosservanza di un ordine dell’Autorità ex art. 58, par. 2, GDPR è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 83, par. 6, GDPR, fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo se superiore.

Come è indicizzato

Materiedata breachmisure di sicurezzasanzioni gdprdiritti dell'interessatodati finanziari

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