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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08543/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda di trasferimenti immobiliari relativi a un villino costruito su un terreno acquistato in precedenza dal resistente. Quest'ultimo sosteneva di essere stato spossessato del bene da un soggetto che lo aveva acquistato dalla madre, la quale avrebbe riacquisito il bene per effetto di una sentenza revocatoria efficace solo nei confronti di un diverso creditore. Il resistente aveva quindi convenuto in giudizio i soggetti coinvolti nei trasferimenti, i notai roganti e l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'accertamento dell'invalidità o inefficacia delle vendite e delle relative trascrizioni, nonché la condanna al risarcimento dei danni. In appello la Corte territoriale aveva esteso la responsabilità risarcitoria anche al notaio ricorrente e alla controparte acquirente, ritenendo non prescritta l'azione perché fondata su un illecito permanente derivante da trascrizione immobiliare illegittima. Il notaio ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2043, 1176 e 2697 c.c., sostenendo di non avere alcun rapporto professionale con il resistente e che questi non avesse provato i presupposti della responsabilità; 2) violazione degli artt. 1176, 2043, 2643, 2644, 1478, 2671 e 2650 c.c., contestando che la trascrizione della compravendita rogata da lui fosse illecito, essendo atto dovuto e comunque efficace solo in senso relativo; 3) violazione dell'art. 2947 c.c., sostenendo che il diritto al risarcimento fosse prescritto, poiché la trascrizione non poteva considerarsi illecito permanente; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso l'assicurazione; 5) violazione dell'art. 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte ha rigettato il quinto motivo, ritenendo che non vi fosse litisconsorzio necessario con l'Agenzia delle Entrate, evocata solo come possibile obbligata solidale al risarcimento. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo erronea la qualificazione della trascrizione come illegittima: nel caso di specie la formalità era stata eseguita su un titolo idoneo alla trascrizione, ancorché inefficace nei confronti del resistente. Ne deriva che il pregiudizio lamentato non dipendeva da una trascrizione illegittima permanente, ma dall'atto inefficace trascritto, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. decorrente dal compimento della trascrizione. Il primo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando prescritta la pretesa risarcitoria nei confronti del notaio ricorrente. Spese integralmente compensate per la peculiarità della questione e per l'esito alterno dei giudizi di merito.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma generale sulla responsabilità aquiliana; la Corte esclude però che, nel caso concreto, la responsabilità possa fondarsi sulla sola trascrizione di un atto inefficace come illecito permanente.

  • art. 1176 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di diligenza professionale del notaio; i motivi fondati non sono stati risolti su questo profilo, ma sulla natura della trascrizione e sulla prescrizione.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione all'onere della prova; la Corte non lo affronta nel merito perché i motivi relativi sono assorbiti.

  • art. 2643 c.c.

    la compravendita rogata dal notaio era soggetta a trascrizione.

  • art. 2671 c.c.

    il notaio era tenuto a procedere alla trascrizione dell'atto ricevuto.

  • art. 1159 c.c.

    richiamato come conferma che può essere trascritto anche l'acquisto da non proprietario, purché su titolo astrattamente idoneo e debitamente trascritto.

  • art. 2644 c.c.

    la trascrizione della compravendita era inefficace nei confronti di chi aveva trascritto in precedenza il proprio acquisto.

  • art. 1478 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura della vendita di bene altrui e la non illegittimità della trascrizione.

  • art. 2650 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di continuità delle trascrizioni.

  • art. 2947 c.c.

    la pretesa risarcitoria da fatto illecito si prescrive in cinque anni decorrenti dal compimento della trascrizione; non opera la tesi dell'illecito permanente in mancanza di trascrizione illegittima.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia sulla domanda di manleva; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 331 c.p.c.

    non imponeva l'integrazione del contraddittorio, poiché l'Agenzia delle Entrate era stata evocata solo come possibile coobbligata solidale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 92, 2° co. c.p.c.

    la peculiarità della controversia e l'andamento alterno dei giudizi di merito hanno giustificato la compensazione integrale delle spese.

  • art. 2901 c.c.

    richiamato nella ricostruzione dei fatti per descrivere la revocatoria che aveva reso inefficaci i precedenti trasferimenti nei confronti di un creditore.

Massime di principio

  • La trascrizione di un atto di compravendita ricevuto da un notaio è doverosa quando il titolo è astrattamente idoneo alla pubblicità immobiliare; l'eventuale inefficacia del trasferimento verso un terzo non trasforma automaticamente la formalità in un illecito.
  • La responsabilità aquiliana per la trascrizione immobiliare non può essere fondata sulla categoria dell'illecito permanente se la trascrizione è stata eseguita su un titolo legittimamente trascrivibile, ancorché inefficace nei confronti del danneggiato.
  • Quando il pregiudizio del terzo deriva dall'atto inefficace che è stato trascritto e non da una trascrizione illegittima in sé, il diritto al risarcimento soggiace alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., decorrente dal compimento della trascrizione.
  • Non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del soggetto evocato soltanto come possibile coobbligato solidale al risarcimento del danno.
  • In sede di legittimità, se la questione decisiva è la natura della formalità pubblicitaria e la decorrenza della prescrizione, restano assorbite le censure sulla diligenza professionale e sulla prova dei fatti costitutivi della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProprietà
RamiResponsabilità civileProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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