Cassazione Civile, Ordinanza n. 14183/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel 2022 un soggetto conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Repubblica Federale di Germania, deducendo che il padre, catturato dall'esercito tedesco sul fronte jugoslavo circa 79 anni prima, era stato deportato e detenuto in un campo di concentramento fino al maggio 1945, subendo trattamenti degradanti e disumani. Sosteneva che da tali fatti fossero derivati al genitore danni permanenti biologici, morali ed esistenziali, poi fatti valere dall'attore in via ereditaria, e chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento. Il Tribunale di Roma declinava la competenza per territorio in favore del Tribunale di Venezia. Riassunta la causa a Venezia, quel Tribunale chiedeva d'ufficio alla Corte di cassazione di regolare la competenza, ritenendo competente Roma ex art. 25 c.p.c. quale luogo di adempimento dell'obbligazione risarcitoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Venezia. Ha rilevato che il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale non era più consentito perché il processo era già oltre la prima udienza: dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c., vi erano state ulteriori udienze, concessione dei termini istruttori, rinvio per precisazione delle conclusioni e solo successivamente il conflitto era stato sollevato. Poiché la causa era già transitata dalla prima udienza alla fase istruttoria, operava la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. La Corte ha quindi rimesso il giudizio davanti al Tribunale di Venezia, assegnando il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza per la riassunzione.
Norme richiamate
richiamato dal Tribunale rimettente come criterio di individuazione del giudice del luogo di adempimento dell'obbligazione risarcitoria
il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale è precluso quando il processo ha già superato la prima udienza ed è passato alla fase istruttoria
norma sul conflitto di competenza invocata per la rimessione alla Corte; il conflitto è stato ritenuto inammissibile
richiamato come indice del protrarsi del processo oltre la prima udienza, prima della proposizione del conflitto
Massime di principio
- Il conflitto di competenza sollevato d'ufficio dal giudice successivamente alla prima udienza è inammissibile se il processo è già proseguito nella fase istruttoria, poiché opera la preclusione prevista dall'art. 38, comma 3, c.p.c.
- Ai fini del rilievo officioso dell'incompetenza territoriale, rileva non solo la celebrazione della prima udienza, ma anche il fatto che il giudizio abbia già attraversato ulteriori scansioni processuali incompatibili con il controllo tardivo della competenza.
- Il giudice ad quem, investito di una richiesta di regolamento della competenza, deve verificare d'ufficio la tempestività del rilievo: se manca la tempestività, il conflitto non può essere deciso nel merito e va dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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