Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5631/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202404884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro la sospensione della licenza di somministrazione e la successiva revoca del titolo abilitativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ditta individuale, esercente dal giugno 2022 attività di somministrazione di alimenti e bevande, aveva impugnato davanti al TAR la sospensione della licenza per quindici giorni disposta dal Questore di Firenze il 29 gennaio 2024, il rigetto del ricorso gerarchico e il successivo provvedimento comunale di revoca del titolo abilitativo, adottato su proposta vincolante del Prefetto. I provvedimenti traevano fondamento da precedenti episodi di violenza e risse nel locale e dalla sua frequentazione abituale da parte di persone pregiudicate o gravate da precedenti di polizia. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti due motivi: violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S., degli artt. 2, 3 e 41 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, motivazione apparente e illogicità manifesta, contestando sia la sospensione sia la revoca; violazione degli artt. 7 e 10 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sia da parte della Questura sia da parte del Comune.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima la sospensione della licenza, poiché l’art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore il potere di sospendere o revocare la licenza di un esercizio pubblico che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che costituisca pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La legittimità della misura è stata desunta dalla continuità temporale e dalla pluralità degli episodi: una precedente sospensione di sette giorni, rimasta non contestata, la frequentazione da parte di soggetti pregiudicati e ulteriori episodi di violenza, tra cui una lite del 22 gennaio 2024. La valutazione non si fondava quindi su un unico episodio, ma sul complesso delle frequentazioni e degli eventi, idoneo a evidenziare una situazione di pericolosità per l’ordine pubblico. È stata ritenuta legittima anche la successiva revoca del titolo abilitativo comunale. Il Prefetto dispone infatti di una valutazione più ampia rispetto a quella del Questore, dovendo verificare, anche alla luce dei fatti pregressi, l’attualità e la persistenza della situazione di pericolosità. Il Comune, pur essendo formalmente competente ad adottare la revoca quale contrarius actus dell’autorizzazione rilasciata, è vincolato dalla proposta dell’autorità di pubblica sicurezza e non può compiere autonome valutazioni sull’ordine pubblico. Sono state respinte anche le censure procedimentali: l’urgenza derivava dalla continuità degli eventi accertati; quanto al provvedimento comunale, la partecipazione dell’interessata non avrebbe potuto avere utilità concreta, essendo il Comune vincolato alla proposta prefettizia. Spese compensate in ragione della mancata articolazione di difese scritte da parte dell’Avvocatura erariale.

Norme richiamate

  • art. 100 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Attribuisce al Questore il potere di sospendere e revocare la licenza di un esercizio pubblico abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, o comunque costituente pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. La valutazione prefettizia funzionale alla revoca ha carattere più ampio e deve riguardare anche l’attualità e la persistenza della situazione di pericolosità.

  • art. 19 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

    Nel sistema considerato, il Comune è formalmente competente a revocare l’autorizzazione commerciale da esso rilasciata, ma per motivi di ordine pubblico deve agire sulla base della proposta vincolante dell’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio può essere omessa in presenza di ragioni di urgenza adeguatamente desumibili dalla continuità e gravità degli eventi posti a fondamento dell’intervento.

  • art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La partecipazione procedimentale non impone l’annullamento dell’atto quando, nel procedimento di revoca vincolata su proposta prefettizia, l’apporto del privato non avrebbe potuto incidere sull’esito.

Massime di principio

  • Il potere di sospensione della licenza di un pubblico esercizio previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e può essere esercitato quando il locale costituisca un abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o rappresenti comunque un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini; non è necessario che la misura abbia funzione sanzionatoria nei confronti del gestore.
  • La valutazione della pericolosità posta a fondamento della sospensione o della revoca può risultare da una pluralità di episodi e frequentazioni considerati nel loro complesso e nella loro continuità temporale, senza che sia indispensabile un singolo fatto nuovo immediatamente precedente al provvedimento.
  • Nel procedimento di revoca di un’autorizzazione commerciale per motivi di ordine pubblico, il Comune conserva la competenza formale ad adottare il contrarius actus rispetto all’autorizzazione originaria, ma deve conformarsi alla proposta vincolante dell’autorità di pubblica sicurezza, non potendo svolgere autonome valutazioni sul merito dell’interesse di ordine pubblico.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando la continuità e la gravità degli eventi accertati rendano attuali ragioni di urgenza incompatibili con il previo contraddittorio procedimentale.
  • La partecipazione procedimentale non è necessaria quando l’amministrazione procedente sia formalmente competente ma sostanzialmente vincolata alla determinazione di un’altra autorità e l’apporto del privato non potrebbe comunque modificare l’esito del procedimento.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.