Deliberazione n. 109 del 27/02/2025
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica quattro provvedimenti urgenti adottati il 25 febbraio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Reddit Ireland Limited e Snap Inc. a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente diffondibile senza consenso tramite piattaforme digitali. L’Autorità conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne eventuale copia in chiaro solo a fini probatori per 12 mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Reddit Ireland Limited e Snap Inc. per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica, con provvedimento del 27 febbraio 2025, quattro determinazioni urgenti adottate il 25 febbraio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Reddit Ireland Limited e Snap Inc. L’intervento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito che l’interessato temeva potesse essere diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative al c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Fatti e origine della segnalazione
La persona interessata ha rappresentato al Garante di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Reddit e Snapchat. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e valutata come compatibile con la disciplina speciale sulla prevenzione della diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.
Provvedimenti urgenti adottati il 25 febbraio 2025
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 48-50 del 25 febbraio 2025, trasmesse poi alle società interessate. Le misure disposte sono state due:
- ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Reddit Ireland Limited e Snap Inc. di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.
Ratifica dell’Autorità
Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Garante ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente. La ratifica avviene ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma la piena efficacia delle misure già imposte.
Esito e rilievi operativi
Il provvedimento ha natura essenzialmente cautelare e preventiva: mira a impedire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti segnalati come potenzialmente divulgabili senza consenso e a garantire, in via residuale, la conservazione del materiale solo per esigenze probatorie. Non risultano irrogate sanzioni pecuniarie né disposte ulteriori misure correttive oltre alla ratifica delle determinazioni d’urgenza.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, con la quale veniva rappresentato il fondato timore che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito potessero essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La persona interessata chiedeva l’intervento del Garante nei confronti di Facebook, Instagram, Reddit e Snapchat.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 48-50 del 25 febbraio 2025. Con tali atti ha ingiunto alle società coinvolte di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori.
Contenuto delle prescrizioni
Le piattaforme destinatarie devono conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, impiegando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e comunicando tempestivamente all’Autorità le misure adottate. La finalità indicata è esclusivamente probatoria e la conservazione non può eccedere il termine stabilito.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 27 febbraio 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti adottati il 25 febbraio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Reddit Ireland Limited e Snap Inc. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure d’urgenza finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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