L.R. Emilia-Romagna 1/2021
INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SOCIETÀ PIACENZA EXPO S.P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a incrementare fino a 761.000 euro la propria partecipazione in Piacenza Expo S.p.A., anche tramite aumento di capitale a condizioni di mercato e per favorirne lo sviluppo. La copertura è prevista per l’esercizio 2021. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT.
Incremento della partecipazione regionale in Piacenza Expo S.p.A.
Incremento della partecipazione regionale in Piacenza Expo S.p.A.
La legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a rafforzare la propria partecipazione societaria in Piacenza Expo S.p.A., nel quadro della disciplina sulle società a partecipazione pubblica. L’intervento ha natura puntuale e riguarda esclusivamente il territorio e l’ordinamento regionale emiliano-romagnolo.
Oggetto e finalità dell’intervento
La Regione è autorizzata a incrementare la propria partecipazione in Piacenza Expo S.p.A. fino all’importo complessivo di 761.000,00 euro. L’operazione può essere realizzata anche mediante partecipazione a un aumento di capitale, purché siano rispettate due condizioni essenziali:
- l’operazione avvenga a condizioni di mercato;
- sia finalizzata a promuovere lo sviluppo della società, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Coordinamento con la disciplina preesistente
L’autorizzazione viene disposta senza pregiudicare le previsioni e le finalità già stabilite dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 15, relativa alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali. La nuova norma si aggiunge quindi al quadro già vigente, mantenendone fermi gli obiettivi originari.
Aspetti finanziari e copertura della spesa
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono riferiti all’esercizio 2021. La copertura è assicurata mediante l’istituzione di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, nell’ambito di missioni e programmi specifici, utilizzando le risorse accantonate nel fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, previsto nel bilancio di previsione 2021-2023. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad adottare, con proprio atto, le variazioni di bilancio eventualmente necessarie.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
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