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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03300/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto, sostenendo che i giudici non avrebbero considerato che egli aveva adito il Tribunale in sede civile; perciò l'esercizio dell'azione civile avrebbe escluso la "minaccia", elemento costitutivo del reato di estorsione contestato nel capo d). Ha chiesto la correzione dell'errore tramite il rimedio ex art. 625 cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. sia destinato a correggere errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non valutazioni di merito: la censura del ricorrente attiene a un apprezzamento valutativo (se la pratica giudiziaria civile escluda o meno la minaccia estorsiva) e non a un errore di percezione. Inoltre la Corte aveva già rilevato l'inammissibilità del motivo in base all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. perché l'atto di impugnazione non contestava specificamente la sussistenza degli elementi della estorsione. Sotto il profilo sostanziale la Corte di legittimità ha condiviso la valutazione di merito secondo cui la condotta consistente nel depositare un'istanza monitoria e ottenere un decreto ingiuntivo avendo prodotto documentazione falsa integra la minaccia estorsiva quando mira a ottenere somme consapevolmente non dovute. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio ammesso solo per errori di percezione (svista o equivoco) nella lettura degli atti che abbiano effettivamente inciso sul processo formativo della volontà; non è applicabile a valutazioni o errori di giudizio.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiede specificità nell'impugnazione dei singoli punti della sentenza; la mancata specifica censura sulla sussistenza degli elementi della fattispecie rende il motivo di ricorso inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità e autorizza l'applicazione di sanzioni pecuniarie (qui: euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende) quando l'inammissibilità è determinata da colpa del ricorrente.

  • Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza citata)

    Utilizzata per confermare che la proposizione di un ricorso che determina l'inammissibilità per colpa può giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. è limitato agli errori percettivi (svista/ equivoco) nella lettura degli atti processuali; non è capace di correggere valutazioni di merito o errori di giudizio.
  • Quando si impugna una sentenza in Cassazione è necessario formulare censure specifiche sui singoli punti (secondo art. 609, comma 2 c.p.p.); l'assenza di specificità comporta inammissibilità del motivo.
  • Il deposito di atti giudiziari (es. istanza monitoria) finalizzato a procurare somme consapevolmente non dovute, specie se ottenuto con documentazione falsa, può integrare la minaccia estorsiva anche se la minaccia si sostanzia nella prospettazione di azioni giudiziarie.
  • Le censure che attengono alla ricostruzione fattuale o alla valutazione delle prove sono da considerarsi errori di giudizio e non rientrano nel rimedio di correzione dell'errore di fatto; per contestarle occorre il ricorso ordinario nei limiti consentiti.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili o formulati con colpa può comportare, oltre alle spese, l'applicazione di sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare attentamente l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.

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