Cassazione Penale, Sentenza n. 16929/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per i reati di concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione (artt.110, 630 e 628 c.p.) e rapina, articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento al riconoscimento dell'"ingiusto profitto" previsto dall'art. 630 c.p.; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione marginale ex art. 114 c.p.; (3) vizio relativo all'aumento di pena operato ex art. 81, comma finale, alla luce della sent. Corte Cost. n.86/2024 e richiesta di riconoscimento della lieve entità del fatto (solo 90 euro oggetto della rapina).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e si limitavano a chiedere una diversa valutazione del fatto (merito) non consentita in sede di legittimità. In particolare: il primo motivo (travisamento) è stato respinto perché non ricorreva la "doppia conforme" né una macroscopica discordanza tra motivazioni e risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto provata la finalità estorsiva legata a sostanza stupefacente (hashish) e/o a somma corrispondente, sulla base di captazioni e del comportamento dei coimputati; il secondo motivo (attenuante ex art.114) è stato rigettato perché il giudice di merito ha motivatamente riconosciuto un ruolo di primo piano del Mourai (minacce, percosse, uso di forbici, partecipazione alle telefonate per la consegna della somma/merce); il terzo motivo è stato giudicato infondato in relazione alla sentenza n.86/2024 della Corte Costituzionale: l'incidenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.628 non ha comportato la riduzione della pena nel caso concreto, atteso che la Corte territoriale ha escluso la lieve entità del fatto e ha motivato l'aumento sulla base dell'art.81 c.p., con riferimento alla personalità e alla gravità. Conseguenze pratiche: confermata la condanna; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; viene rigettata la richiesta della parte civile di rifusione spese per mancata partecipazione utile al contrasto del ricorso.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per configurare il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione congiunta del Mourai all'azione criminosa.
art. 630 cod. pen.
Riferito al sequestro di persona a scopo di estorsione: la Corte ha ritenuto che la finalità estorsiva fosse rappresentata dalla sottrazione/ricerca di sostanza stupefacente (hashish) o di denaro equivalente.
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina. La Corte territoriale aveva applicato la relativa fattispecie; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la declaratoria di illegittimità costituzionale (cfr. Corte Cost. n.86/2024) non producesse effetto riduttivo nel caso concreto, poiché la lieve entità era stata esclusa dal giudice di merito.
art. 114 cod. pen.
Attenuante per la partecipazione marginale: la Corte ha confermato che non sussisteva in presenza di un ruolo attivo e di primo piano del ricorrente.
art. 81 comma finale cod. pen.
Usato dalla Corte territoriale per l'aumento della pena per estorsione come aumento della pena base; la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione che ha applicato l'aumento ex art.81.
art. 606 cod. proc. pen.
Parametro disciplinante i motivi di ricorso in Cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi si discostassero da tali parametri e fossero manifestamente infondati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede le conseguenze della inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende (equo determinata in euro 3.000).
Sentenza Corte Costituzionale n.86/2024
ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art.628 cod. pen., laddove non prevede una diminuzione di pena quando il fatto risulti di lieve entità
La Corte di Cassazione ha rilevato che la pronuncia costituzionale non ha inciso sul caso concreto perché il giudice di merito ha motivatamente escluso la lieve entità del fatto; dunque non era applicabile una riduzione di pena.
Giurisprudenza di Sezione/Unione (es. Sez. U., n. 6402/1997; Sez. 2, n.5336/2018)
Richiamati principi sulla nozione di "travisamento" della prova e sulla limitazione del sindacato di legittimità: la Cassazione può annullare per travisamento solo in casi di "doppia conforme" o macroscopica evidenza; diversamente non è ammessa una semplice rivalutazione del merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: la mera richiesta di diversa valutazione delle risultanze probatorie non costituisce motivo valido, salvo i casi stringenti di "travisamento" dimostrabile secondo la giurisprudenza consolidata (es. doppia conforme o macroscopica discrepanza).
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della partecipazione marginale (art.114 c.p.) è necessario dimostrare concretamente e in modo specifico che il ruolo dell'imputato sia stato trascurabile nell'economia del reato; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma penale (es. art.628 c.p.) non comporta automaticamente la riduzione della pena se il giudice di merito ha motivatamente escluso la sussistenza della lieve entità del fatto; occorre valutare caso per caso l'applicabilità della pronuncia costituzionale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre al rigetto dell'impugnazione, l'obbligo di rifondere le spese processuali e talvolta il versamento di una somma alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).
- La parte civile che voglia ottenere la rifusione delle proprie spese in Cassazione deve svolgere un'effettiva attività difensiva o processuale che contribuisca alla decisione; una richiesta generica di rigetto del ricorso non basta per ottenere la liquidazione delle spese.
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