Cassazione Penale, Ordinanza n. 11663/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la sua responsabilità per una truffa aggravata. I primi due motivi censuravano, rispettivamente, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato contestato e all'applicazione dell'aggravante della minorata difesa ex art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p. (richiamata come attuale terzo comma). La doglianza era costruita in termini di asserito travisamento della prova, ma senza una specifica individuazione del travisamento denunciato, e si risolveva in una contestazione della valutazione delle risultanze probatorie già compiuta dai giudici di merito. Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante contestata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte ha rilevato che anche tale censura investiva una valutazione discrezionale di merito e che la motivazione sulla mancata prevalenza era congrua, incentrata sulla consistente entità dell'ingiusto profitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non specifici e soltanto apparenti, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e a censurare il giudizio di merito, senza indicare in modo pertinente il travisamento delle prove. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, poiché la valutazione sulle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con l'aggravante appartiene al merito ed era sorretta da motivazione sufficiente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
secondo comma, n. 2-bis (attuale terzo comma)
L'aggravante della minorata difesa è ritenuta applicabile sulla base della motivazione resa dai giudici di merito; in sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa lettura delle risultanze probatorie.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate in modo conforme dai giudici di merito.
- Il vizio di travisamento della prova deve essere specificamente individuato; una doglianza generica o meramente riproduttiva di questioni già dedotte in appello è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa non può essere veicolata come mera contestazione del giudizio di fatto quando la Corte territoriale abbia offerto una motivazione congrua e non illogica.
- La determinazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con aggravanti appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
- Ai fini della sufficienza della motivazione sul bilanciamento tra circostanze, è idoneo anche un richiamo alla concreta gravità del fatto e alla consistenza dell'ingiusto profitto.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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