Sentenza del 20/10/2017 n. 24864 - Corte di Cassazione
Accertamento imposte - Attività istruttoria - Processo verbale di constatazione indicativo del coinvolgimento di un terzo soggetto nell'azienda - Mancanza di contraddittorio preventivo - Lesione del diritto di difesa del contribuente - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento sostenendo, tra l'altro, di non aver ricevuto la notifica del processo verbale di constatazione (PVC), pur essendo stato individuato nel corso della verifica fiscale come effettivo titolare occulto della società. Ha dedotto la violazione del principio del contraddittorio preventivo e del diritto di difesa, nonché carenze nella motivazione dell'avviso e nella ricostruzione della sua qualità di socio occulto o amministratore di fatto. L'Agenzia ha sostenuto che nel procedimento tributario non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo e che il diritto di difesa poteva essere esercitato mediante autotutela o ricorso giudiziale. Ha inoltre evidenziato che il contenuto del PVC risultava dall'avviso e che gli elementi raccolti presso dipendenti e terzi dimostravano il ruolo effettivo del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure erano formulate in modo generico e si limitavano a contestare le valutazioni di fatto compiute dalla CTR, senza indicare specificamente gli atti, i documenti e gli elementi decisivi richiesti per il giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto logicamente sostenibile la conclusione della CTR secondo cui G.A. era il socio occulto e gestore effettivo della 3D s.r.l., sulla base delle dichiarazioni di numerosi dipendenti e dei collegamenti con il Consorzio Cesap e con i familiari del ricorrente. È stata quindi esclusa la lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata notifica personale del PVC, ritenendosi che il contribuente, quale gestore occulto, ne avesse comunque piena conoscenza. G.A. è stato condannato al pagamento di 3.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione è imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e autosufficiente gli errori denunciati, indicando puntualmente gli atti, i documenti e le circostanze rilevanti. Non è sufficiente un rinvio generico agli atti dei precedenti gradi di giudizio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti di motivazione degli avvisi di accertamento e alla motivazione per relationem.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
Richiamato dal ricorrente in materia di motivazione degli atti di accertamento IVA, anche mediante riferimento ad altri atti conosciuti o conoscibili dal contribuente.
Legge n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria e alla conoscibilità degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel procedimento tributario non vige, secondo questa pronuncia, un obbligo generale di contraddittorio preventivo: tale obbligo sussiste solo nelle ipotesi specificamente previste dalla legge o dalla disciplina applicabile al singolo accertamento.
- La mancata notifica al contribuente di un PVC formato nei confronti di una società non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, soprattutto quando l'avviso riporti adeguatamente gli elementi essenziali del verbale e il contribuente possa difendersi in autotutela o in giudizio.
- Gli elementi raccolti presso dipendenti, clienti o altri terzi possono essere utilizzati per individuare il gestore effettivo o il socio occulto di un'impresa, anche in presenza di amministratori e soci formalmente diversi.
- In cassazione non è sufficiente riproporre la ricostruzione dei fatti o contestare genericamente la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito; occorre indicare con precisione la violazione di legge o il vizio processuale e gli elementi decisivi trascurati.
- La conoscenza effettiva o comunque desumibile degli atti societari da parte del gestore occulto può incidere sulla valutazione della dedotta violazione del diritto di difesa, ma deve essere sostenuta da elementi concreti risultanti dal procedimento.
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