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Sentenza

Sentenza n. 1531/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall'Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202300083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell’INPS di ricalcolare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, già dipendenti della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e della Guardia di Finanza, collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento di 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile, chiedevano l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, nonché la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS sosteneva che il beneficio fosse applicabile soltanto al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia, escludendo gli appartenenti alla Marina Militare e all’Aeronautica Militare; quanto al ricorrente già appartenente alla Guardia di Finanza, eccepiva la tardiva presentazione della domanda di pensionamento rispetto al 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Nel corso del giudizio, i ricorrenti diversi da Claudio Morotti dichiaravano il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, mentre Morotti insisteva nella domanda.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per i ricorrenti diversi da Claudio Morotti, in ragione della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Ha invece accolto il ricorso di Morotti. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 6-bis d.l. 387/1987 si applichi anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, tra cui la Guardia di Finanza. Ha inoltre escluso che il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo abbia natura decadenziale o perentoria: il termine è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e il suo superamento non comporta la perdita del beneficio. È stato quindi accertato il diritto di Morotti ai sei scatti stipendiali e imposto all’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendoli nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate per l’evoluzione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    Al personale della Polizia di Stato [...] e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate [...] sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusa la Guardia di Finanza; il beneficio rileva anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.

  • art. 21, comma 1, l. 232/1990

    Ha modificato l’art. 6-bis d.l. 387/1987 estendendo la disciplina al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate e prevedendo le condizioni per il collocamento a riposo a domanda.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Esclude, per le somme previdenziali dovute, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Concorre a disciplinare il regime degli accessori sulle prestazioni previdenziali, consentendo il riconoscimento dei soli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987, rilevante anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica non soltanto al personale della Polizia di Stato, ma anche al personale delle altre forze di polizia a ordinamento militare, inclusa la Guardia di Finanza.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo dopo il compimento di 55 anni e 35 anni di servizio utile non è decadenziale né perentorio, in assenza di un’espressa qualificazione legislativa in tal senso.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 è funzionale esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo; il suo superamento non determina la perdita del diritto ai sei scatti stipendiali.
  • Quando il ricorrente dichiara in corso di giudizio il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Sulle differenze di trattamento di fine servizio spettanti in esecuzione del ricalcolo non è dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, spettando soltanto gli interessi legali nei limiti previsti dalla disciplina delle prestazioni previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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