Sentenza del 18/05/2018 n. 12285 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI "Spese di regia" intercorrenti fra la società capogruppo estera e la stabile organizzazione con sede in Italia - Quota imputata alla stabile organizzazione - Deducibilità dal reddito imponibile - Condizioni - Inerenza dei costi - Prova - Certificazione di società di revisione contabile - Idoneità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva annullato il recupero a tassazione relativo all'anno 2003. L'Ufficio contestava, da un lato, la deducibilità di costi per acquisti da imprese situate in Paesi a fiscalità privilegiata, sostenendo che non fosse provato l'effettivo interesse economico delle operazioni; dall'altro, contestava la deduzione di circa 4.851.868,44 euro di spese infragruppo o "spese di regia", sostenendo che non fossero adeguatamente provate né esistenti né inerenti all'attività della contribuente. La controversia si è concentrata soprattutto sull'idoneità del cost sharing agreement e della certificazione di una società di revisione a dimostrare l'esistenza, l'inerenza e l'assenza di duplicazioni dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi dell'Agenzia per difetto di interesse, poiché i requisiti previsti per le operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata erano alternativi e non cumulativi. Ha inoltre rigettato i motivi dal quarto al dodicesimo, ritenendo adeguata la valutazione dei giudici di merito sull'effettivo interesse economico degli acquisti, sulla base dei contratti, delle liste dei fornitori, dei vincoli produttivi e degli altri elementi probatori. Ha invece accolto i motivi dal tredicesimo al sedicesimo riguardanti le spese di regia: la sentenza regionale non aveva chiarito il ruolo, l'indipendenza, l'occasione e l'autorevolezza della certificazione della società di revisione, né aveva verificato adeguatamente l'esistenza, l'inerenza e l'assenza di duplicazione dei costi. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale punto e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, ora art. 109
"i costi sostenuti devono riferirsi ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito"
La deducibilità richiede che il costo sia inerente all'attività d'impresa. Per le spese di regia infragruppo occorre dimostrare concretamente la natura dei servizi, la loro utilità per la stabile organizzazione e l'assenza di duplicazioni.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 76, comma 7-ter, ora art. 110, comma 11
Per le operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, i requisiti previsti dalla disciplina allora vigente erano alternativi e non cumulativi. Dimostrati l'effettivo svolgimento dell'operazione e l'effettivo interesse economico, non era necessario dimostrare anche l'ulteriore requisito relativo all'attività commerciale effettiva del fornitore.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. La contribuente deve provare i fatti costitutivi della deducibilità dei costi, inclusi esistenza, inerenza e, quando rilevante, assenza di duplicazioni.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
"gravità, precisione e concordanza"
Gli elementi indiziari devono essere valutati complessivamente e possono fondare una presunzione semplice quando, considerati nel loro insieme, risultino sufficientemente convergenti. La valutazione non deve essere meramente atomistica.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 36
Riguardano, rispettivamente, i poteri istruttori e i requisiti della sentenza tributaria. La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice e la valutazione degli elementi decisivi.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi nei limiti della domanda e delle eccezioni dedotte. La Corte ha escluso che la sentenza regionale avesse violato tale principio quanto agli acquisti da Paesi a fiscalità privilegiata.
Massime di principio
- Le spese infragruppo o di regia sono deducibili solo se il contribuente documenta in modo concreto i servizi ricevuti, la loro utilità per l'attività italiana, il criterio di ripartizione dei costi e l'assenza di duplicazioni.
- Un semplice accordo di cost sharing non è necessariamente sufficiente: deve essere supportato da documentazione analitica e da una certificazione tecnico-contabile effettivamente affidabile.
- La certificazione di una società di revisione può assumere valore probatorio decisivo quando proviene da un revisore indipendente, qualificato e soggetto a responsabilità professionale, purché sia chiaro il contenuto e il contesto della revisione.
- L'Amministrazione finanziaria o il giudice non possono disattendere una certificazione qualificata senza elementi contrari di analoga forza probatoria; tuttavia, una relazione priva di chiara provenienza, finalità, datazione o ruolo del revisore può non essere sufficiente.
- Nelle operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata, i requisiti normativi previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis possono essere alternativi: provato uno dei presupposti richiesti, non è necessario dimostrare anche gli altri.
- In Cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; sono invece censurabili l'errata applicazione dei criteri giuridici sulla prova, la motivazione apparente o l'omesso esame di un fatto decisivo.
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