Cassazione Civile, Ordinanza n. 34094/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
Un soggetto aveva acquistato, nei limiti del 50% e fino a euro 131.520,00, un credito vantato da una società nei confronti di un comune, credito originato non da un appalto in corso ma da un accordo transattivo che aveva definito rapporti pregressi connessi a una convenzione per attività di censimento, numerazione civica, toponomastica e cartografia. Il tribunale aveva accolto la domanda del cessionario e condannato il comune al pagamento. La corte d'appello, invece, aveva ritenuto la cessione inopponibile alla pubblica amministrazione, applicando l'art. 117 del d.lgs. 163/2006 e richiedendo requisiti di forma e soggettivi propri della disciplina speciale dei crediti da appalto pubblico, sul presupposto che la notificazione della cessione fosse avvenuta dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione degli artt. 1260 ss. e 1264 c.c. nonché dell'art. 117 d.lgs. 163/2006, sostenendo che la disciplina speciale riguarda solo i crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori verso le stazioni appaltanti, e comunque solo crediti da appalto pubblico o in corso di esecuzione, mentre nel caso concreto il credito traeva origine da una transazione, dunque era liberamente cedibile secondo la disciplina generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura contro l'applicazione della disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso la P.A. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il principio per cui la disciplina derogatoria della cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione opera solo per crediti derivanti da contratti di durata ancora in esecuzione, non per crediti sorti da una transazione o comunque dopo l'esecuzione del rapporto. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1260 c.c.
Richiamato quale disciplina generale della cedibilità del credito, che costituisce il punto di partenza rispetto alla deroga speciale invocata dal giudice d'appello.
art. 1264 c.c.
Richiamato in relazione all'opponibilità della cessione al debitore ceduto.
art. 117 d.lgs. 163/2006
Interpretato come norma speciale e derogatoria, applicabile solo ai crediti derivanti da contratti di appalto di servizi, forniture e lavori verso le stazioni appaltanti e solo in pendenza di esecuzione del contratto.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Dedotto dal ricorrente come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Dedotto in via subordinata come omesso esame di un fatto decisivo.
art. 380-bis1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
r.d. n. 2440 del 1923, art. 69
Richiamato dalla parte ricorrente come precedente disciplina eccezionale riferita alla sola amministrazione statale e non estensibile oltre i suoi limiti.
legge n. 554 del 1999, art. 115
Richiamata dalla parte ricorrente come disciplina riferita ai soli crediti da corrispettivo di appalto.
art. 41 Cost.
Evocato dalla Corte per ribadire che le norme che restringono l'autonomia negoziale della P.A. vanno interpretate restrittivamente.
Massime di principio
- La disciplina speciale che limita o condiziona la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione ha natura derogatoria e, come tale, deve essere interpretata restrittivamente.
- Tale disciplina si applica ai crediti derivanti da contratti di durata ancora in corso di esecuzione, perché mira a evitare che venga meno il supporto finanziario necessario all'adempimento delle prestazioni dovute alla P.A.
- Una volta eseguito il contratto, il credito torna soggetto alla regola generale della libera cedibilità, salvo diversa previsione espressa e applicabile al caso concreto.
- La disciplina speciale prevista per i crediti da appalto pubblico non può essere estesa a crediti sorti da un accordo transattivo, se il titolo del credito non rientra nell'ambito oggettivo della norma derogatoria.
- Le norme che introducono privilegi o restrizioni all'autonomia negoziale in favore della pubblica amministrazione non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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