Cassazione Civile, Ordinanza n. 04097/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una banca aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci nei propri confronti due atti pubblici con cui due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale su beni immobili di loro proprietà, ritenendo che tale operazione pregiudicasse la garanzia patrimoniale del credito derivante da un mutuo concesso a società da essi garantite come fideiussori. In corso di causa era intervenuta un'altra società veicolo/cessionaria, proponendo analoga domanda revocatoria su quegli stessi atti, in relazione a ulteriori rapporti di finanziamento assistiti da fideiussione. Il tribunale aveva accolto entrambe le domande e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i coniugi deducevano, tra l'altro, la tardività e l'inidoneità della documentazione prodotta per provare la legittimazione della società intervenuta/cessionaria, il mancato esame della richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., l'erroneità della revocatoria con riferimento al fondo patrimoniale, e l'inammissibilità/infondantezza dell'intervento della cessionaria per asserita tardività della prova del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo decisivo il rilievo che la documentazione posta a fondamento della legittimazione attiva della società intervenuta e cessionaria del credito era stata depositata tardivamente solo con la comparsa conclusionale e che tale profilo non era stato preso in considerazione dalla corte territoriale. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata in relazione, con assorbimento degli altri motivi, e rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando il principio di diritto disatteso e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
disciplina l'azione revocatoria ordinaria, invocata dai creditori per far dichiarare inefficaci gli atti di costituzione del fondo patrimoniale ritenuti pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale.
art. 295 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per chiedere la sospensione del giudizio in pendenza di altro procedimento ritenuto pregiudiziale.
art. 2719 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al disconoscimento della copia del documento prodotto dalla controparte.
art. 111 c.p.c.
richiamato con riferimento all'intervento della società cessionaria del credito nel corso del giudizio.
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 113 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso come parametro di corretta applicazione della legge da parte del giudice.
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla contestazione della documentazione prodotta.
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare l'apprezzamento della prova documentale da parte del giudice di merito.
art. 167 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la costituzione del fondo patrimoniale non consentiva l'aggressione dei beni da parte del creditore.
art. 170 c.c.
richiamato per sostenere l'impignorabilità dei beni del fondo per debiti estranei ai bisogni della famiglia.
art. 342 c.p.c.
richiamato dalla parte resistente nel giudizio di appello per eccepire l'inammissibilità del gravame.
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la tardività della produzione documentale sulla quale si fondava il credito della cessionaria.
art. 266 c.p.c.
non citato nel testo
Massime di principio
- La produzione documentale posta a fondamento della legittimazione attiva di una parte intervenuta o cessionaria deve rispettare le preclusioni istruttorie; se il documento decisivo è depositato tardivamente, il giudice di merito deve esaminare specificamente l'eccezione di tardività e non può fondare la decisione su quella prova senza motivare sul punto.
- Nel giudizio di impugnazione, il tema della tempestività della produzione della prova è distinto dal tema della mera ammissibilità dell'intervento: l'intervento può essere consentito sul piano assertivo, ma le relative attività istruttorie restano soggette alle preclusioni processuali.
- Se la sentenza impugnata omette di considerare una specifica eccezione relativa alla tempestività della prova decisiva sulla titolarità del credito, tale omissione può determinare la cassazione della decisione.
- Quando il motivo accolto investe un profilo preliminare e assorbente, gli altri motivi di ricorso restano assorbiti e il giudice di rinvio deve riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto desumibile dalla cassazione.
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