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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16431/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione del trattamento sanzionatorio: si censurava l'assenza di motivazione sul discostamento dal minimo edittale e sull'aumento per continuazione; la sussistenza della recidiva sulla base di un unico precedente (decreto penale di condanna per lesioni del 2011) ritenuto estinto; la negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena collegata al suddetto decreto penale; richiesta di valutare vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 163 cod. pen. e 460, comma 5, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze relative al discostamento dal minimo edittale e all'aumento per continuazione, confermando che la pena base (anni 2) era inferiore alla media edittale (anni 3) e che la motivazione sul numero e sulla ripetitività degli accessi abusivi giustificava l'aumento di un anno per continuazione. Ha invece accolto il motivo relativo alla recidiva e alla sospensione condizionale: la Corte d'appello aveva errato nel ritenere ostativo al beneficio un precedente decreto penale divenuto esecutivo, senza valutare l'eventuale estinzione degli effetti penali ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.; ne è conseguito che la recidiva è stata illegittimamente applicata e che deve essere riformulato il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti e rivalutata la concessione della sospensione condizionale. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 615 ter, secondo comma, n. 1, cod. pen.

    Norma del reato contestato (accesso abusivo a sistema informatico). La Corte ha confermato l'appartenenza del fatto alla fattispecie e la misura edittale (1-5 anni) posta a riferimento per il calcolo della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato il principio secondo cui occorre specifica motivazione sui criteri soggettivi/oggettivi solo se la pena base è pari o superiore alla media edittale.

  • art. 81 cod. pen.

    Limiti del cumulo/continuazione. La Corte ha richiamato l'esigenza che l'aumento per continuazione rispetti i limiti di proporzione e sia adeguatamente motivato in relazione alla serialità e all'omogeneità delle condotte.

  • art. 163 cod. pen.

    Regole per la sospensione condizionale della pena. La Corte ha stabilito che la concessione del beneficio deve essere rivalutata dal giudice di rinvio alla luce dell'assenza della recidiva alla quale la Corte d'appello aveva fatto riferimento.

  • art. 160, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina della recidiva. La Corte ha ritenuto che la recidiva non possa essere applicata se il precedente è privo di effetti penali per effetto dell'estinzione prevista dall'art. 460, comma 5, c.p.p.

  • art. 460, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede l'estinzione del reato (e degli effetti penali) se, entro termini fissati, non si commettono reati della stessa indole; la Corte ha affermato che, ove applicabile, tale disposizione esclude gli effetti penali del provvedimento (anche ai fini della recidiva) e va valutata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Un decreto penale di condanna può non produrre effetti penali utili ai fini della recidiva se, per effetto dell'art. 460, comma 5, c.p.p., è intervenuta l'estinzione: il giudice deve verificare e motivare tale applicazione prima di considerarlo ostativo a benefici come la sospensione condizionale.
  • La media edittale si calcola dividendo per due la differenza tra massimo e minimo e aggiungendo il risultato al minimo; la motivazione particolareggiata sui criteri di cui all'art. 133 c.p. è richiesta solo se la pena base è pari o superiore alla media edittale.
  • L'aumento per continuazione è legittimo se adeguatamente motivato in relazione alla serialità, omogeneità e numerosità delle violazioni; il giudice deve comunque rispettare i limiti di proporzione previsti dall'art. 81 c.p.
  • Se la recidiva è disposta sulla base di un precedente il cui effetto penale si è estinto, la recidiva è illegittima e ciò comporta la riconsiderazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti.
  • La negazione di benefici (es. sospensione condizionale) richiede coerenza motivazionale se sono concesse attenuanti generiche; il giudice deve esplicitare perché tali attenuanti non sono compatibili con la concessione dei benefici.
  • In caso di errori nella qualificazione degli effetti di precedenti provvedimenti penali, la Cassazione può annullare limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuova determinazione della pena e per la rivalutazione dei benefici.
  • Il giudice di rinvio ha discrezionalità nel valutare la sospensione condizionale alla luce dei parametri dell'art. 164 c.p., ma deve motivare la decisione tenendo conto dell'eventuale esclusione della recidiva.

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