Ordinanza n. 2358/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di concorso dell’Università degli studi di Palermo DR. n. 6997/2025 di iscrizione del semestre filtro nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri e di medici veterinari; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina Veterinaria) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina Veterinaria e atti normativi e amministrativi disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria e la correzione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo aver partecipato al primo appello del semestre filtro per Medicina Veterinaria, non aveva conseguito alcuna sufficienza nelle tre materie previste, ossia Biologia, Chimica e Fisica, e aveva scelto di non partecipare al secondo appello, ritenendo improbabile il conseguimento delle sufficienze richieste. È quindi rimasta esclusa dalle graduatorie nazionali. Ha impugnato le graduatorie, i decreti ministeriali e il bando, deducendo principalmente la violazione della legge delega e del decreto legislativo di riforma dell'accesso ai corsi, la violazione del principio di immodificabilità del bando e dell'autovincolo, nonché dei principi di par condicio, imparzialità, anonimato, trasparenza, uguaglianza e buon andamento. Ha contestato il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che consentiva l'inserimento in graduatoria anche con una sola sufficienza, subordinando l'immatricolazione al successivo recupero dei crediti mancanti, e la mancata previsione di ulteriori scorrimenti sui posti rimasti vacanti. Ha inoltre dedotto irregolarità nelle modalità di identificazione, svolgimento e correzione delle prove, assenza di collegialità nella correzione, mancata predeterminazione o conoscibilità dei criteri valutativi, difformità didattiche tra atenei, difficoltà eccessiva delle prove e sproporzione rispetto al tempo disponibile. Ha prospettato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la diversa disciplina applicabile alle università non statali legalmente riconosciute e ai corsi in lingua inglese. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'ammissione al corso, anche in soprannumero e con riserva.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata. Il TAR ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione, insussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto al D.M. n. 1115/2025, il Collegio ha rilevato che le modifiche alla formazione della graduatoria erano dirette a garantire, per quanto possibile, la copertura dei posti, ampliando la platea degli idonei mediante l'ammissione di candidati con almeno una sufficienza e il successivo recupero dei crediti mancanti. Il sistema, articolato in sezioni e punteggi differenziati, preserva la precedenza dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra merito, affidamento dei candidati ed esigenza di saturazione dei posti. Le modifiche incidono sulle modalità di formazione della graduatoria e sui tempi di conseguimento dei crediti, non sui presupposti sostanziali dell'accesso al secondo semestre, né violano la legge delega o il d.lgs. n. 71/2025. La scelta della ricorrente di non partecipare al secondo appello è stata qualificata come libera scelta, non idonea a dimostrare l'illegittimità della disciplina sopravvenuta; il vantaggio che avrebbe potuto derivare dalla partecipazione è stato ritenuto meramente ipotetico e controfattuale. La mancata previsione di ulteriori scorrimenti dopo la chiusura della graduatoria è stata ritenuta ragionevole, in ragione della necessità di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, garantire la continuità didattica e consentire il regolare svolgimento del secondo semestre, pur bilanciando il principio di tendenziale saturazione dei posti. Le censure sull'anonimato sono state ritenute ipotetiche e non supportate da prova concreta di una possibilità effettiva di collegare gli elaborati ai candidati o di alterare la valutazione. Le procedure di chiusura dei contenitori, rilevazione informatica da parte del CINECA, predeterminazione delle risposte e gestione informatizzata della correzione non hanno fatto emergere, allo stato, un rischio concreto per imparzialità e anonimato. Le censure sulla collegialità, sui verbali, sulle differenze didattiche e sulla difficoltà delle prove sono state ritenute generiche, non riferite specificamente all'ateneo della ricorrente o non assistite da elementi idonei a evidenziare un vizio macroscopico della discrezionalità tecnica. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che la documentazione relativa agli elaborati, ai punteggi e alle operazioni di correzione avrebbe dovuto essere resa tempestivamente accessibile, disponendo per il merito l'acquisizione di chiarimenti e documenti da parte del Ministero, del CINECA e delle università. La questione di legittimità costituzionale non è stata rimessa alla Corte costituzionale per difetto, allo stato, di adeguati requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. La richiesta di ammissione in soprannumero è stata ritenuta non coerente con censure aventi portata potenzialmente caducatoria dell'intera procedura e comunque idonea, se accolta senza presupposti, ad alterare l'assetto programmatorio e organizzativo dei corsi. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, con prescrizioni e termini perentori. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori a favore delle amministrazioni costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la relativa pretesa non è stata accolta in sede cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati.
art. 49 c.p.a.
Richiamato per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami.
legge n. 26/2025
La disciplina ministeriale impugnata non è apparsa, in sede cautelare, contrastante con i criteri della legge delega, che rimetteva alla disciplina attuativa le modalità di formazione della graduatoria e il conseguimento dei crediti.
d.lgs. n. 71/2025
Il decreto legislativo richiede il conseguimento dei crediti relativi agli insegnamenti del semestre filtro e la collocazione utile in graduatoria, ma non impedisce una disciplina attuativa che posticipi il recupero dei crediti mancanti, purché ne condizioni il mantenimento dell'immatricolazione.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025
Prevedeva originariamente il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie del semestre filtro ai fini della graduatoria.
D.M. n. 1115/2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l'inserimento anche con una sola sufficienza, prevedendo sezioni e bonus differenziati e il recupero dei crediti mancanti.
D.M. n. 418/2025
Disciplina attuativa originaria delle modalità di accesso ai corsi e delle prove del semestre filtro, comprese le garanzie procedurali richiamate dal TAR.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La differenziazione temporanea del sistema di accesso per università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese non è apparsa, allo stato, manifestamente incostituzionale né rilevante per la posizione della ricorrente.
art. 76 Cost.
Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le categorie di atenei e corsi.
art. 3 Cost.
La differenziazione transitoria dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse a esigenze organizzative e alle peculiarità dei corsi.
art. 34 Cost.
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque non riferita a un concreto interesse diretto e attuale della ricorrente.
art. 97 Cost.
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata; il sistema di prove e graduatoria non è apparso lesivo, allo stato, dei principi di imparzialità e buon andamento.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013
Una irregolarità formale nelle prove concorsuali determina l'illegittimità solo se emerge una violazione non meramente ipotetica delle garanzie di segretezza e anonimato, con concreta possibilità di incidenza sull'imparzialità della valutazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, una modifica successiva dei criteri di formazione della graduatoria non è illegittima per il solo fatto di intervenire dopo lo svolgimento delle prove, quando sia diretta a fronteggiare criticità della procedura, ampli la platea degli idonei e preservi la posizione dei candidati che avevano soddisfatto i requisiti originari, realizzando un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra merito, affidamento e copertura dei posti.
- La disciplina attuativa può regolare le modalità e i tempi di formazione della graduatoria e del recupero dei crediti mancanti senza violare la legge delega o il decreto legislativo di riferimento, purché restino fermi i requisiti sostanziali per l'accesso al secondo semestre e il recupero dei crediti sia condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.
- La scelta del candidato di non partecipare a un ulteriore appello, compiuta sulla base della disciplina conosciuta al momento della prova, non dimostra di per sé l'illegittimità di una successiva modifica dei criteri di graduatoria; il vantaggio che sarebbe potuto derivare dalla partecipazione deve essere dimostrato concretamente e non può fondarsi su una ricostruzione meramente ipotetica.
- La mancata previsione di ulteriori scorrimenti sui posti residui può essere ritenuta ragionevole quando sia funzionale alla tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni, alla continuità didattica e al regolare svolgimento del corso, purché costituisca il risultato di un bilanciamento tra saturazione dei posti ed esigenze organizzative e formative degli atenei.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive richiede la dimostrazione di una concreta possibilità di collegare l'elaborato al candidato e di incidere sull'imparzialità della valutazione; mere concatenazioni ipotetiche di irregolarità, non supportate da elementi fattuali, non sono sufficienti.
- La richiesta di ammissione cautelare in soprannumero non è coerente con censure che mirano alla caducazione dell'intera procedura selettiva e non può attribuire al ricorrente un'utilità maggiore di quella conseguibile con l'eventuale accoglimento nel merito, né alterare l'assetto programmatorio e organizzativo dei corsi.
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