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Ordinanza

Ordinanza n. 2358/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di concorso dell’Università degli studi di Palermo DR. n. 6997/2025 di iscrizione del semestre filtro nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri e di medici veterinari; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina Veterinaria) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina Veterinaria e atti normativi e amministrativi disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria e la correzione delle prove

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo aver partecipato al primo appello del semestre filtro per Medicina Veterinaria, non aveva conseguito alcuna sufficienza nelle tre materie previste, ossia Biologia, Chimica e Fisica, e aveva scelto di non partecipare al secondo appello, ritenendo improbabile il conseguimento delle sufficienze richieste. È quindi rimasta esclusa dalle graduatorie nazionali. Ha impugnato le graduatorie, i decreti ministeriali e il bando, deducendo principalmente la violazione della legge delega e del decreto legislativo di riforma dell'accesso ai corsi, la violazione del principio di immodificabilità del bando e dell'autovincolo, nonché dei principi di par condicio, imparzialità, anonimato, trasparenza, uguaglianza e buon andamento. Ha contestato il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che consentiva l'inserimento in graduatoria anche con una sola sufficienza, subordinando l'immatricolazione al successivo recupero dei crediti mancanti, e la mancata previsione di ulteriori scorrimenti sui posti rimasti vacanti. Ha inoltre dedotto irregolarità nelle modalità di identificazione, svolgimento e correzione delle prove, assenza di collegialità nella correzione, mancata predeterminazione o conoscibilità dei criteri valutativi, difformità didattiche tra atenei, difficoltà eccessiva delle prove e sproporzione rispetto al tempo disponibile. Ha prospettato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la diversa disciplina applicabile alle università non statali legalmente riconosciute e ai corsi in lingua inglese. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'ammissione al corso, anche in soprannumero e con riserva.

La decisione

La domanda cautelare è stata rigettata. Il TAR ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione, insussistente il fumus boni iuris e il periculum in mora. Quanto al D.M. n. 1115/2025, il Collegio ha rilevato che le modifiche alla formazione della graduatoria erano dirette a garantire, per quanto possibile, la copertura dei posti, ampliando la platea degli idonei mediante l'ammissione di candidati con almeno una sufficienza e il successivo recupero dei crediti mancanti. Il sistema, articolato in sezioni e punteggi differenziati, preserva la precedenza dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra merito, affidamento dei candidati ed esigenza di saturazione dei posti. Le modifiche incidono sulle modalità di formazione della graduatoria e sui tempi di conseguimento dei crediti, non sui presupposti sostanziali dell'accesso al secondo semestre, né violano la legge delega o il d.lgs. n. 71/2025. La scelta della ricorrente di non partecipare al secondo appello è stata qualificata come libera scelta, non idonea a dimostrare l'illegittimità della disciplina sopravvenuta; il vantaggio che avrebbe potuto derivare dalla partecipazione è stato ritenuto meramente ipotetico e controfattuale. La mancata previsione di ulteriori scorrimenti dopo la chiusura della graduatoria è stata ritenuta ragionevole, in ragione della necessità di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, garantire la continuità didattica e consentire il regolare svolgimento del secondo semestre, pur bilanciando il principio di tendenziale saturazione dei posti. Le censure sull'anonimato sono state ritenute ipotetiche e non supportate da prova concreta di una possibilità effettiva di collegare gli elaborati ai candidati o di alterare la valutazione. Le procedure di chiusura dei contenitori, rilevazione informatica da parte del CINECA, predeterminazione delle risposte e gestione informatizzata della correzione non hanno fatto emergere, allo stato, un rischio concreto per imparzialità e anonimato. Le censure sulla collegialità, sui verbali, sulle differenze didattiche e sulla difficoltà delle prove sono state ritenute generiche, non riferite specificamente all'ateneo della ricorrente o non assistite da elementi idonei a evidenziare un vizio macroscopico della discrezionalità tecnica. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che la documentazione relativa agli elaborati, ai punteggi e alle operazioni di correzione avrebbe dovuto essere resa tempestivamente accessibile, disponendo per il merito l'acquisizione di chiarimenti e documenti da parte del Ministero, del CINECA e delle università. La questione di legittimità costituzionale non è stata rimessa alla Corte costituzionale per difetto, allo stato, di adeguati requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. La richiesta di ammissione in soprannumero è stata ritenuta non coerente con censure aventi portata potenzialmente caducatoria dell'intera procedura e comunque idonea, se accolta senza presupposti, ad alterare l'assetto programmatorio e organizzativo dei corsi. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, con prescrizioni e termini perentori. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500,00 oltre accessori a favore delle amministrazioni costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la relativa pretesa non è stata accolta in sede cautelare.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami.

  • legge n. 26/2025

    La disciplina ministeriale impugnata non è apparsa, in sede cautelare, contrastante con i criteri della legge delega, che rimetteva alla disciplina attuativa le modalità di formazione della graduatoria e il conseguimento dei crediti.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Il decreto legislativo richiede il conseguimento dei crediti relativi agli insegnamenti del semestre filtro e la collocazione utile in graduatoria, ma non impedisce una disciplina attuativa che posticipi il recupero dei crediti mancanti, purché ne condizioni il mantenimento dell'immatricolazione.

  • art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025

    Prevedeva originariamente il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie del semestre filtro ai fini della graduatoria.

  • D.M. n. 1115/2025

    Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l'inserimento anche con una sola sufficienza, prevedendo sezioni e bonus differenziati e il recupero dei crediti mancanti.

  • D.M. n. 418/2025

    Disciplina attuativa originaria delle modalità di accesso ai corsi e delle prove del semestre filtro, comprese le garanzie procedurali richiamate dal TAR.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La differenziazione temporanea del sistema di accesso per università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese non è apparsa, allo stato, manifestamente incostituzionale né rilevante per la posizione della ricorrente.

  • art. 76 Cost.

    Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le categorie di atenei e corsi.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione transitoria dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse a esigenze organizzative e alle peculiarità dei corsi.

  • art. 34 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque non riferita a un concreto interesse diretto e attuale della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata; il sistema di prove e graduatoria non è apparso lesivo, allo stato, dei principi di imparzialità e buon andamento.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013

    Una irregolarità formale nelle prove concorsuali determina l'illegittimità solo se emerge una violazione non meramente ipotetica delle garanzie di segretezza e anonimato, con concreta possibilità di incidenza sull'imparzialità della valutazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una modifica successiva dei criteri di formazione della graduatoria non è illegittima per il solo fatto di intervenire dopo lo svolgimento delle prove, quando sia diretta a fronteggiare criticità della procedura, ampli la platea degli idonei e preservi la posizione dei candidati che avevano soddisfatto i requisiti originari, realizzando un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra merito, affidamento e copertura dei posti.
  • La disciplina attuativa può regolare le modalità e i tempi di formazione della graduatoria e del recupero dei crediti mancanti senza violare la legge delega o il decreto legislativo di riferimento, purché restino fermi i requisiti sostanziali per l'accesso al secondo semestre e il recupero dei crediti sia condizione per il mantenimento dell'immatricolazione.
  • La scelta del candidato di non partecipare a un ulteriore appello, compiuta sulla base della disciplina conosciuta al momento della prova, non dimostra di per sé l'illegittimità di una successiva modifica dei criteri di graduatoria; il vantaggio che sarebbe potuto derivare dalla partecipazione deve essere dimostrato concretamente e non può fondarsi su una ricostruzione meramente ipotetica.
  • La mancata previsione di ulteriori scorrimenti sui posti residui può essere ritenuta ragionevole quando sia funzionale alla tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni, alla continuità didattica e al regolare svolgimento del corso, purché costituisca il risultato di un bilanciamento tra saturazione dei posti ed esigenze organizzative e formative degli atenei.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive richiede la dimostrazione di una concreta possibilità di collegare l'elaborato al candidato e di incidere sull'imparzialità della valutazione; mere concatenazioni ipotetiche di irregolarità, non supportate da elementi fattuali, non sono sufficienti.
  • La richiesta di ammissione cautelare in soprannumero non è coerente con censure che mirano alla caducazione dell'intera procedura selettiva e non può attribuire al ricorrente un'utilità maggiore di quella conseguibile con l'eventuale accoglimento nel merito, né alterare l'assetto programmatorio e organizzativo dei corsi.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

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