Cassazione Penale, Sentenza n. 14773/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Aliotta impugna l'ordinanza del 7/10/2024 con cui il Tribunale di Caltanissetta ha applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. a tre reati originariamente giudicati dalla Corte d'appello di Caltanissetta (sentenze n. 917/2022, definitiva 24/01/2023; n. 766/2022, definitiva 05/05/2023; n. 373/2023, definitiva 18/01/2024). Il giudice dell'esecuzione ha fissato la pena complessiva in anni 1 e mesi 4: pena base di 1 anno per il reato principale e aumento complessivo di 4 mesi per la continuazione con i reati 2 e 3. Il ricorrente deduce vizio di motivazione perché il giudice non ha indicato né i singoli aumenti di pena attribuiti a ciascuno dei reati satellite né i criteri logico-giuridici in base ai quali è stata quantificata la maggiorazione complessiva di 4 mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame in diversa composizione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di reato continuato, il giudice deve non solo individuare il reato più grave e la pena base, ma anche calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la mera osservanza del limite legale del triplo della pena-base non è sufficiente. In mancanza di tale motivazione analitica il giudice dell'esecuzione ha errato nella quantificazione della maggiorazione (i quattro mesi complessivi), rendendo necessario l'annullamento parziale e il rinvio.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione applicata dal giudice dell'esecuzione per cumulare più condanne; impone al giudice di determinare la pena complessiva partendo dalla pena per il reato più grave e incrementandola per i reati satellite
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone, Rv. 282269)
Principio giurisprudenziale secondo cui la determinazione della pena nel reato continuato richiede il calcolo e la motivazione distinti degli aumenti di pena per ciascun reato satellite, per consentire il controllo giurisdizionale del percorso motivazionale
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti, Rv. 280216)
Ulteriore principio che chiarisce come il semplice rispetto del limite legale (triplo della pena-base) non esoneri il giudice dall'obbligo di motivare analiticamente le maggiorazioni applicate per la continuazione
Massime di principio
- In caso di reato continuato il giudice deve: (1) individuare il reato più grave, (2) fissare la pena base per quel reato, (3) quantificare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite.
- La motivazione deve indicare i criteri adottati per ciascuna maggiorazione (es. gravità comparata dei reati, modalità esecutive, durata della condotta, reiterazione, vantaggio perseguito, responsabilità soggettiva), in modo da permettere il controllo di legittimità.
- Il rispetto formale del limite del triplo della pena-base non basta: occorre una spiegazione analitica del calcolo delle maggiorazioni anche quando la somma non supera il limite legale.
- La mancanza di indicazione dei singoli aumenti o dei criteri di quantificazione comporta l'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio e il rinvio per nuovo esame.
- Al rinvio il giudice dovrà procedere con un'espressa indicazione aritmetica e motivazionale di come è pervenuto alla pena complessiva; l'assenza di tale scomposizione rende la decisione insindacabile in sede di legittimità.
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