Sentenza n. 15169/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto le domande di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanze presentate il 27/06/2025; nonché, per l'effetto, per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d'ora, la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Ministero sulle due istanze del 27 giugno 2025 per il riconoscimento delle qualifiche professionali di insegnante di sostegno conseguite in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 27 giugno 2025 due distinte istanze, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento delle qualifiche professionali di insegnante di sostegno conseguite in Romania. Ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia ministeriale e l’ordine di provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Ha dedotto che il Ministero non aveva concluso il procedimento entro il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha ritenuto sussistenti sia l’obbligo del Ministero di concludere il procedimento sia il decorso infruttuoso del termine, senza adozione dei provvedimenti conclusivi. Ha ordinato al Ministero di provvedere sulle istanze entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventualità di perdurante inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, o un suo delegato, che interverrà, su richiesta dell’interessato, entro ulteriori 180 giorni dalla richiesta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 750,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato il 25/05/2026 (dep. in data 08/06/2026)
La disposizione individua il rito utilizzato per chiedere tutela contro l’inerzia dell’amministrazione; la sentenza accerta i presupposti dell’azione e ordina la conclusione del procedimento.
art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020
sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007
La norma è richiamata quale fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sulle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
L’autorità deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; l’inerzia oltre il termine, in presenza dell’obbligo di provvedere, consente l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è fondata quando sussistono un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inerzia protratta oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dal d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve provvedere entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; accertata l’inerzia, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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