Sentenza del 11/06/2018 n. 3912 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Fusione per incorporazione - Retrodatazione degli effetti fiscali all'inizio dell'anno in cui la fusione ha effetto - Perdita ed eccedenza creditoria emergenti dalle dichiarazioni delle incorporate relative all'anno antecedente - Computabilità da parte dell'incorporante nella propria dichiarazione relativa all'anno in cui la fusione ha effetto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda una fusione per incorporazione tra società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. È stato esaminato l’effetto della retrodatazione fiscale della fusione al 1° gennaio dell’anno in cui l’operazione produce effetti, in particolare con riferimento all’obbligo dichiarativo delle società incorporate e alla possibilità per la società incorporante di utilizzare, nella propria dichiarazione, le perdite riportabili e l’eccedenza creditoria risultanti dalle dichiarazioni delle incorporate relative all’anno precedente la fusione.
La decisione
È stato affermato che, quando gli effetti fiscali della fusione sono retrodatati al 1° gennaio dell’anno in cui la fusione ha effetto, per quell’anno le società incorporate non devono presentare una dichiarazione autonoma. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dalla società incorporante, che può includervi e utilizzare le perdite riportabili e l’eccedenza creditoria emergenti dalle dichiarazioni delle società incorporate relative all’anno precedente alla fusione.
Norme richiamate
Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), articolo 172, comma 9
La norma è interpretata nel senso che la retrodatazione degli effetti fiscali della fusione al primo giorno dell’anno consente di concentrare nella dichiarazione dell’incorporante gli effetti reddituali e fiscali riferibili al periodo interessato, senza una distinta dichiarazione delle società incorporate per tale annualità. L’incorporante può inoltre considerare le perdite riportabili e le eccedenze creditorie risultanti dalle dichiarazioni delle incorporate relative all’esercizio precedente.
Massime di principio
- In caso di fusione per incorporazione con effetti fiscali retrodatati al 1° gennaio, l’incorporante è normalmente il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione relativa all’intero anno di riferimento.
- Le società incorporate non devono presentare una dichiarazione autonoma per l’anno al quale la retrodatazione si riferisce, salvo eventuali specifiche discipline o obblighi diversi applicabili al caso concreto.
- Le perdite fiscali riportabili e le eccedenze creditorie delle incorporate risultanti dalle dichiarazioni dell’anno precedente possono essere fatte valere dall’incorporante nella propria dichiarazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa sulle fusioni.
- Per applicare correttamente questo principio è necessario verificare la data di efficacia civilistica della fusione, la validità della retrodatazione fiscale e la corretta determinazione delle posizioni fiscali risultanti dalle dichiarazioni delle società incorporate.
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