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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37470/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze (20/06/2024) che aveva confermato la condanna per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990 - capo A) e per importazione/trasporto/detenzione di kg 112,503 di hashish (artt. 110, 73 comma 4 e 6 d.P.R. 309/1990, artt. 3 e 4 legge 146/2006 - capo B). Quattro motivi: 1) inutilizzabilità dei tabulati telefonici e dei dati di geolocalizzazione acquisiti con decreto del pubblico ministero (violazione art. 132 comma 3 d.lgs. n.196/2003 come modificato dall'art.1 d.l. n.132/2021); 2) vizio nella revoca/ammissione della lista testi della difesa (art. 495 comma 4 c.p.p.); 3) vizio di motivazione e insufficienza delle prove sulla responsabilità penale (contestazione delle risultanze di intercettazioni, pedinamenti, conversazioni e atti indiziari); 4) censura sulla qualificazione della circostanza aggravante di transnazionalità (art. 3 e 4 legge 146/2006).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutte le sue articolazioni. Primo motivo: inammissibile per difetto di specificità e comunque manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma transitoria che consente l'utilizzo dei dati acquisiti dal P.M. se corroborati da "altri elementi di prova" (intercettazioni, sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238-bis, servizi di osservazione, testimonianze). Secondo motivo: inammissibile perché la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi era stata contestata solo in appello e quindi l'eventuale nullità era stata sanata (art. 182 c.p.p.). Terzo motivo: inammissibile perché sovrapponeva un riesame di merito non consentito in sede di legittimità; la valutazione della prova è riservata al giudice di merito salvo vizi di travisamento non dedotti. Quarto motivo: inammissibile per carenza di interesse, posto che la circostanza aggravante di transnazionalità era stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti e la Corte d'appello ha determinato la pena nel minimo edittale; pertanto l'imputato non traeva vantaggio pratico dall'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; utilizzata dalla Corte di merito per fondare la contestazione del capo A (partecipazione all'associazione).

  • artt. 110 cod. pen.; art. 73 commi 4 e 6 d.P.R. 309/1990

    Riferimenti ai reati di concorso e alle specifiche fattispecie di importazione, trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti contestate (capo B).

  • art. 3 e 4 legge 16 marzo 2006 n. 146

    Disciplina della circostanza aggravante per i reati transnazionali; la Corte ha ritenuto la transnazionalità accertata in sede di merito ma subvalente rispetto alle attenuanti.

  • art. 132 comma 3 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dall'art. 1 d.l. n. 132/2021, convertito nella legge 23 novembre 2021 n. 178)

    Stabilisce la necessità del decreto motivato del giudice per l'acquisizione dei tabulati e dei dati di geolocalizzazione; la norma transitoria consente l'utilizzo dei dati acquisiti prima dell'entrata in vigore solo se corroborati da "altri elementi di prova" e per reati particolarmente gravi. La Corte ha interpretato gli "altri elementi" in senso ampio (possono essere anche elementi indiretti e logici).

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili di altri procedimenti; la Corte ha ritenuto che sentenze irrevocabili acquisite ai sensi di quest'articolo costituiscano "altri elementi di prova" a corroborazione dei dati telefonici.

  • art. 495 comma 4 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissione e la produzione di testi; la Corte ha ritenuto legittima la limitazione/revoca effettuata dal giudice di merito e che la mancata tempestiva impugnazione in primo grado ha prodotto sanatoria.

  • art. 182 comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede che la nullità per mancata motivazione sulla superfluità della prova deve essere dedotta immediatamente dalla parte presente, altrimenti si considera sanata; principio applicato dalla Corte per la revoca dei testi.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello ha applicato la diminuzione massima consentita nel bilanciamento con l'aggravante, influenzando l'assenza di interesse a impugnare la qualificazione di transnazionalità.

  • art. 568 comma 4 cod. proc. pen.

    Principio dell'interesse ad impugnare: l'impugnante deve avere un interesse concreto e attuale alla proposizione dell'appello/ricorso; la Corte ha utilizzato questo principio per dichiarare inammissibile il motivo sulla aggravante quando questa era subvalente e la pena fissata al minimo.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte richiama che l'aggravante può influire sulla determinazione della pena e, se non ha avuto incidenza pratica (subvalenza), può mancare l'interesse all'impugnazione.

Massime di principio

  • I dati di traffico telefonico e di geolocalizzazione acquisiti dal Pubblico Ministero prima dell'entrata in vigore della disciplina che richiede il decreto del giudice possono essere utilizzati se corroborati da "altri elementi di prova"; tali "altri elementi" vanno interpretati ampiamente e possono comprendere prove indirette, sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238-bis, intercettazioni, pedinamenti e testimonianze.
  • La nullità connessa alla revoca dell'ordinanza ammissiva dei testimoni della difesa deve essere dedotta immediatamente in udienza ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; se la parte non la eccepisce tempestivamente la nullità si considera sanata e non è sindacabile in cassazione.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove: i motivi che chiedono una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate sono inammissibili salvo che non venga dimostrato un travisamento o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione di merito.
  • Per impugnare con interesse la qualificazione di una circostanza aggravante è necessario che la sua esclusione possa apportare un vantaggio concreto all'imputato; se l'aggravante è risultata subvalente rispetto alle attenuanti e la pena è stata fissata al minimo, manca interesse effettivo all'impugnazione.
  • Nei casi di acquisizione di prove tecniche delicate (es. geolocalizzazioni) è strategico per la difesa evidenziare e documentare specificamente l'assenza di qualsiasi altro elemento di riscontro concreto e tempestivamente dedurre le nullità processuali per evitare la sanatoria.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale formulare motivi specifici e circostanziati; censure generiche sulla consistenza del quadro probatorio o richieste di nuova valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.

Testo integrale

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