Cassazione Penale, Sentenza n. 20166/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Vicenza che, in funzione di giudice del riesame, aveva parzialmente accolto la loro istanza di riesame contro il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. il 20/11/2025 relativo all'immobile adibito a Bar/Tabacchi in cui si era verificato un incendio il 27/03/2025. I motivi di ricorso in Cassazione erano: (1) violazione del principio ne bis in idem e delle norme sul sequestro probatorio perché il P.M. aveva emanato un secondo decreto prima del deposito delle motivazioni dell'annullamento del primo decreto (annullato il 19/11/2025) e senza rinunciare all'impugnazione; (2) il secondo decreto sarebbe viziato dagli stessi difetti del primo (omessa/insufficiente motivazione circa il fumus commissi delicti e le finalità probatorie); (3) vizio di motivazione del Tribunale del riesame che non avrebbe spiegato adeguatamente il diverso orientamento rispetto all'annullamento precedente e avrebbe omesso di rilevare l'assenza di elementi nuovi a giustificazione del nuovo sequestro.
La decisione
La Corte rigetta i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che l'annullamento del primo sequestro fosse dovuto a vizi formali (mancanza di motivazione) e non costituisse un giudicato cautelare che impedisca la reiterazione di un nuovo sequestro quando il nuovo provvedimento sia esente dai vizi precedenti. La Corte ha inoltre confermato che il Tribunale del riesame non può integrare la motivazione del P.M. e che la scelta del P.M. di non impugnare l'annullamento e di emettere un nuovo decreto rientra nelle sue prerogative; l'emissione del nuovo decreto può essere considerata tacita rinuncia all'impugnazione. Sul merito del secondo decreto, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame: il P.M. aveva indicato la fattispecie (artt. 423 e 642 c.p.) e fornito elementi concreti (rapporto Vigili del fuoco, sommarie informazioni, dichiarazioni su gestione del locale) che giustificavano ulteriori indagini e la pertinenza dei beni sottoposti a vincolo. Le censure sulla durata delle operazioni estrattive sono state giudicate generiche. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 423 cod. pen.
Fatto ascritto come incendio doloso; la Corte valuta che il P.M. ha sufficientemente individuato la fattispecie per giustificare il sequestro probatorio ai fini investigativi
art. 642 cod. pen.
Fatto ascritto relativo a danno/frode assicurativa; la Corte ritiene gli elementi indicati idonei a giustificare ulteriori indagini sul nesso fra i beni e il reato
art. 649 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro probatorio: la Corte richiama che non è necessaria la prova della pertinenza in senso pieno, bensì la possibilità concreta della pertinenza ai fini probatori
art. 324 cod. proc. pen.
Istituto del riesame: il Tribunale del riesame valuta la legittimità del sequestro ma non può integrare la motivazione del P.M.
art. 325 cod. proc. pen.
Regole sul riesame e sui relativi limiti di intervento: conferma che il riesame non può supplire lacune motivazionali del P.M.
art. 125 cod. proc. pen.
Principi generali sul sequestro probatorio richiamati nella censura sulla motivazione; la Corte richiede motivazione adeguata ma non esige prova di pertinenza piena
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le doglianze dei ricorrenti
art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamata per la requisitoria del P.M.; non incide sui profili decisori della Corte
art. 616 cod. proc. pen.
Predisposizione della condanna alle spese processuali per i ricorrenti rigettati
Massime di principio
- L'annullamento di un sequestro probatorio per vizi formali (es. difetto di motivazione) non impedisce automaticamente al P.M. di adottare un nuovo sequestro sugli stessi beni, purché il nuovo provvedimento corregga i vizi contestati.
- Il giudicato cautelare (ne bis in idem cautelare) si forma solo quando l'annullamento abbia comportato un effettivo apprezzamento del merito probatorio; decisioni basate su profili meramente procedurali o formali non producono tale effetto.
- Il Tribunale del riesame non può integrare la motivazione del P.M.: se il decreto originario è carente, il rimedio è l'annullamento, ma non l'integrazione da parte del giudice del riesame.
- Per la legittimità del sequestro probatorio non è richiesta la prova definitiva che i beni siano corpo o pertinenza di reato; è sufficiente una possibilità concreta e non astratta che i beni siano utili all'accertamento probatorio.
- Il P.M. ha discrezionalità nell'emettere un nuovo decreto e può considerarsi tacitamente rinunciatario all'impugnazione dell'atto annullato quando procede a un nuovo sequestro coerente e motivato.
- Le contestazioni sulla durata o modalità operative del sequestro richiedono elementi concreti e specifici per essere accolte; censure generiche sono inidonee a far dichiarare illegittime le operazioni.
- In situazioni analoghe è essenziale che il nuovo decreto individui chiaramente la fattispecie contestata, le esigenze probatorie perseguite e la pertinenza (anche solo possibile e concreta) dei beni, al fine di resistere a eventuali impugnazioni.
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